Avvocati:
lo sciopero incontra limitazioni
da Il Sole 24 ore del 21.5.98 ROMA — Gli avvocati hanno diritto di scioperare ma la loro libertà
non è assoluta e tocca ai giudici bilanciare i valori che entrano
in conflitto quando i legali si astengono, e prolungatamente, dalle udienze.
La Corte costituzionale (ordinanza 175/96) è tornata a ribadire
— dopo la fondamentale sentenza 171/96 — che gli avvocati, anche se liberi
professionisti, possono decidere di scioperare ma non possono danneggiare
il servizio essenziale della giustizia. A chiamare in causa la Corte erano
cinque ordinanze del Pretore di Milano che — emesse prima della sentenza
“svolta” — ritenevano in contrasto con la Costituzione una serie di norme
del Codice di procedura civile che impediscono al giudice di dichiarare
la decadenza delle parti dal giudizio (o dall’acquisizione delle prove)
con conseguente cancellazione della causa dal ruolo in caso di assenza
del difensore motivata con lo sciopero. I magistrati di merito di
fronte alla Corte costituzionale invocavano la legge 146 del ’90 sui servizi
pubblici essenziali, alle cui prescrizioni e modalità (in particolare
congruo preavviso e limitazione di durata) le proteste dei legali non si
erano attenute.
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