Albi senza vincoli fino a marzo per i professionisti extra-Ue

da Il Sole 24 ore del 21.11.98

L’accesso all’esercizio della libera professione è ancora pieno di ostacoli
per gli stranieri. La Corte di cassazione, sezioni unite, con le pronunce n.
9655 del 3 ottobre 1997 e n. 11543 del 16 novembre 1998, nei casi
esaminati stabilisce il completo e definitivo superamento sia del principio
di cittadinanza sia di quello di reciprocità al fine dell’iscrizione degli
extracomunitari agli Albi professionali (si veda «Il Sole-24 Ore» del 18
novembre 1998).
Sul fronte normativo, il legislatore si è limitato a introdurre norme a
sanatoria per il presente, rimandando a un regolamento di attuazione ogni
decisione sulle modalità, sulle condizioni e sui limiti temporali,
nell’ambito delle quote annuali, per l’autorizzazione all’esercizio delle
professioni da parte degli stranieri.
L’articolo 37 del Testo unico sull’immigrazione (decreto legislativo
286/1998) infatti prevede, fino al 27 marzo 1999, per gli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia e in possesso dei titoli professionali
abilitanti all’esercizio delle professioni l’iscrizione agli Ordini o Collegi, in
deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza
italiana. Tale previsione di carattere transitorio parifica lo straniero al
cittadino, in quanto sono richiesti gli stessi requisiti: residenza e titolo
abilitante.
I requisiti suddetti (residenza e possesso dei titoli professionali), secondo
un principio generale ormai consolidato nella giurisprudenza
amministrativa, dovrebbero essere maturati sino al termine ultimo utile per
la presentazione della domanda e cioè il 26 marzo 1999.
Nella disciplina a regime, dal 27 marzo 1999, l’iscrizione per gli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia sarà consentita nell’ambito delle quote
annuali di ingresso nel territorio nazionale previste per i lavoratori
autonomi in generale e secondo percentuali massime di impiego da
definire in conformità a criteri stabiliti nel regolamento di attuazione.
In tale ambito, dovrebbe essere consentito allo straniero, in possesso del
titolo di studio richiesto, che intenda esercitare una professione che
richiede un periodo di tirocinio (per esempio, avvocati, commercialisti,
consulenti del lavoro) l’iscrizione nel registro dei praticanti.
Se infatti viene permesso in deroga alla cittadinanza italiana l’iscrizione
agli Albi professionali, appare del tutto logico che tale deroga operi in
modo da permettere allo straniero regolarmente soggiornante in Italia
l’iscrizione nei registri dei praticanti in modo da consentire, una volta
decorso il periodo di tirocinio, di sostenere il relativo esame di abilitazione
alla professione.
In difetto, si potrebbe infatti ravvisare una illegittima disparità di
trattamento con gli stranieri che si iscrivono ad Albi (per esempio i
medici) che non richiedono un periodo di praticantato post laurea. È di
tutta evidenza che la possibilità di iscriversi ai registri dei praticanti non
potrebbe invece essere concessa nell’ambito della sanatoria di cui al
comma 1 dell’articolo 37 del Testo unico sull’immigrazione, poiché il
limitato periodo di un anno non consentirebbe di conseguire in tempo utile
il titolo professionale richiesto (abilitazione) per l’iscrizione all’ordine o
Collegio professionale.
Lo straniero che invece risiede all’estero, il quale intenda svolgere in Italia
un’attività per la quale è richiesta l’iscrizione in apposito Albo, è tenuto a
richiedere, ai sensi dell’articolo 26 del Testo unico, alla competente
autorità amministrativa (cioè gli Ordini professionali) la dichiarazione che
non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo autorizzatorio
necessario per l’iscrizione all’Albo.
Per il riconoscimento del titolo abilitante all’esercizio della professione
conseguito in un Paese non appartenente all’Unione europea si
applicheranno le disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio 1992, n.
115, e 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la
composizione e la durata della formazione professionale conseguita. Il
riconoscimento potrà essere subordinato al superamento di una prova
attitudinale.
Marco Noci