Sulle indennità per i giudici di pace la giurisdizione al magistrato ordinario 

da Il Sole 24 ore del 21.11.98

ROMA — La giurisdizione sulle controversie che riguardano le indennità
che spettano ai giudici di pace è del tribunale ordinario. Le Sezioni unite
civili della Corte di cassazione con la sentenza n. 11272/98 (presidente
Franco Bile, relatore Giovanni Prestipino) di prossima pubblicazione su
«Guida al Diritto» e depositata lo scorso 9 novembre hanno, infatti, preso
in esame una controversia fra un gruppo di giudici di pace e il ministero
della Giustizia. Oggetto l’attribuzione dell’indennità fissata all’articolo 3
della legge 27/81. La Cassazione ha richiamato le conclusioni relative ai
magistrati onorari coinvolti nello stesso tipo di controversie estensibili ai
giudici di pace. Secondo la Corte, dunque, nei confronti di questi ultimi
non si instaura un rapporto di pubblico impiego, né, nel caso specifico, si
può parlare di esercizio discrezionale di poteri da parte della «Pa»: da qui
l’esclusione della giurisdizione del giudice amministrativo. Chiamato a
pronunciarsi è, dunque, il giudice ordinario. Non, però, il pretore del lavoro
ma il magistrato ordinario: le caratteristiche della funzione svolta
escludono infatti il ricorso al foro del lavoro.