Le Casse non si addicono a chi esercita saltuariamente 

da Il Sole 24 ore del 21.11.98

Le Casse di Previdenza per i professionisti, costituite con ordinamenti
autonomi, sono dirette ad assicurare la tutela previdenziale a chi esercita
la libera professione. In questo quadro si devono interpretare i limiti per
l’iscrizione ai professionisti esercenti l’attività in forma ridotta, o con diritto
a una tutela per eventuale lavoro subordinato. Le limitazioni trovano
motivazione dal fatto che la libera professione nelle due ipotesi è
produttiva di redditi ridotti, e un’eventuale iscrizione potrebbe rendere
prestazioni irrisorie per gli interessati, o creare alle Casse oneri superiori
alla copertura contributiva. Tutti gli iscritti agli Albi, anche se non obbligati
alle Casse, sono comunque tenuti a versare alle stesse una
contribuzione pari al 2% del fatturato imponibile per l’Iva.
Sulla base di queste motivazioni va esaminata per la Cassa ingegneri e
architetti la sentenza 9972 della Cassazione.
Il contenuto della sentenza. La legge 179/1958 aveva previsto per i
professionisti che svolgevano lavoro dipendente e che erano iscritti in altre
gestioni obbligatorie la possibilità di ottenere una riduzione del 50% del
contributo, con diritto a una pensione integrativa. La norma è stata abolita
dalla legge 1046/1971, introducendo il divieto di iscrizione per tutti i
professionisti nella predetta situazione, e prevedendo anche la
restituzione dei contributi ridotti versati per i periodi pregressi. La legge
nulla ha però disposto per coloro che nella situazione ipotizzata avevano
versato la contribuzione intera e la Cassa ha applicato anche in tal caso
la nullità della contribuzione.
La sentenza della Cassazione opta per la validità della contribuzione
versata in misura intera. La legge 179 aveva imposto l’obbligo del
contributo a tutti gli iscritti all’Albo, concedendo agli iscritti a un’altra
forma assicurativa il diritto di richiedere una contribuzione ridotta; nel
caso tale facoltà non fosse stata esercitata era sempre dovuta la
contribuzione intera, con i conseguenti diritti alle prestazioni senza
limitazione alcuna.
Soltanto la legge 1046 ha introdotto il divieto della doppia iscrizione
previdenziale; i contributi versati in misura intera per i periodi precedenti
conservano quindi validità a tutti gli effetti, anche se l’interessato fruiva
nello stesso periodo di un’altra tutela.
La normativa attuale. I regolamenti della Cassa ingegneri e architetti
hanno subito nel tempo altre modifiche con le leggi 6/1981 e 290/1990. In
merito all’iscrizione vanno menzionate due norme contenute nell’articolo
21 della legge n. 6, attualmente valide:
Il requisito della continuità nell’esercizio della libera professione: il
riferimento è alla avvenuta apertura della partita Iva; tale elemento è stato
ritenuto però di carattere formale con la sentenza della Cassazione
1300/1997, che ha ammesso l’esclusione anche per l’interessato con
partita Iva, ma in grado di dimostrare il non esercizio della professione o
la natura saltuaria o precaria dell’attività.
L’esclusione dall’iscrizione per i professionisti già iscritti a forme di
previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato
o comunque di altra attività subordinata. Non è prevista in tale ipotesi
possibile iscrizione facoltativa, come in altre Casse; l’esclusione non
riguarda però i titolari di pensioni per altre forme obbligatorie.
I professionisti esclusi sono però tenuti a una duplice contribuzione in
due diverse gestioni: versamento alla Cassa del 2% sul fatturato Iva e
pagamento del 12% del reddito prodotto, a favore della gestione istituita
dalla legge 335/95 presso l’Inps.
Domenico Fabrizio-DeRitis