Indagini,
la parola alla difesa
da Il Sole 24 ore del 22.4.99
ROMA — Potere di indagini anche alla difesa. La possibilità per
gli avvocati di trasformarsi in investigatori che cercano prove a discarico
dell’assistito e le presentano al giudice è prevista dal disegno
di legge approvato ieri dalla commissione Giustizia della Camera in sede
deliberante. «Le indagini difensive rappresentano un notevole passo
avanti per la parità tra accusa e difesa — ha dichiarato il relatore
del Ddl, Fabrizio Cesetti (Ds) —. Inserite in un apposito titolo, assumono
un ruolo centrale nell’impianto del processo penale». Il provvedimento,
ha aggiunto Cesetti, «prevede che il legale possa fare indagini,
anche con detective o consulenti, per individuare prove a favore del proprio
cliente. Rivolgendosi direttamente anche alla pubblica amministrazione
e formando un fascicolo che avrà la stessa dignità processuale
di quello dell’accusa».
Tutti i commenti sul Ddl ribattezzato "Perry Mason" hanno insistito
sul riequilibrio dei poteri. Si tratta di norme «indispensabili per
ricostruire in Italia il processo accusatorio» ha affermato il presidente
dei penalisti Giuseppe Frigo che ha auspicato vengano adottate «prima
di rendere operativa la riforma del giudice unico altrimenti idonea a determinare
un’ulteriore caduta di garanzie». Per i deputati di An Fragalà,
Lo Presti e Simeone il Ddl — che passa ora all’esame del Senato — cambierà
«l’organizzazione dei processi penali dando finalmente anche alla
difesa la possibilità di controinterrogare i testimoni silenti dell’accusa»
e potrebbe diventare una «corazza contro il giustizialismo di certi
magistrati». Secondo Giuliano Pisapia ci sarà «la possibilità
non solo di ridurre sensibilmente gli errori giudiziari, ma anche di inserire,
fin dalla fase delle indagini, elementi utili per poter scegliere, in una
situazione di parità, i riti alternativi, limitando così
la verifica dibattimentale a quei casi in cui sia necessaria per l’accertamento
della verità». Meno ottimista il commento di Carmelo Carrara
(Ccd): con questo Ddl non è raggiunta, ha detto, la parità
tra difensore e Pm in quanto «la nuova normativa non estende al primo
alcuni poteri del secondo, come quello di disporre della polizia giudiziaria».
Le novità più importanti introdotte dal Ddl riguardano
la facoltà, per l’avvocato, di sentire persone informate dei fatti,
di ispezionare luoghi, di richiedere atti alla Pa e di allegare il materiale
raccolto all’apposito fascicolo che avrà la stessa dignità
di quello del Pm. Il difensore, poi, deve avvisare l’interrogato che ha
la facoltà di non rispondere ma in tal caso può chiedere
al giudice di sentirlo. Se emergono indizi a carico del teste l’avvocato
deve interrompere l’esame anche perchè il provvedimento non prevede
l’obbligo di denunciare eventuali reati di cui la difesa venga a conoscenza.
È prevista la possibilità che il Pm imponga il segreto su
alcune dichiarazioni ma per non più di un mese. Infine il testo
introduce i reati di rivelazione di segreti inerenti ad un procedimento
penale e di false dichiarazioni al difensore.
Roberta Miraglia
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