'Poteri d'indagine anche all'avvocato' Accordo tra i Poli alla Camera, primo sì 

da Il Giornale di Sicilia del 22.4.99

ROMA. La commissione Giustizia della Camera ha approvato, all'unanimità, in sede legislativa, il disegno di legge che attribuisce poteri d'indagine anche agli avvocati difensori. Il provvedimento dovrà ora passare all'esame del Senato. Nei Tribunali italiani potrebbe quindi arrivare tra breve l'equivalente 'Perry Mason'. Il provvedimento mette in sostanza sullo stesso piano le due parti processuali: l'accusa e la difesa. 'È un testo importante - ha spiegato il relatore Fabrizio Cesetti (Ds) - che di fatto rinnova l'intero processo penale. Abbiamo fatto un grosso lavoro in comitato ristretto e siamo riusciti a mettere d'accordo maggioranza e opposizione. FI, infatti, ha presentato solo quattro emendamenti di cui tre sono stati recepiti e il quarto riformulato e poi accolto'. 'È un provvedimento molto atteso - ha aggiunto Cesetti - perchè mancava una disciplina organica sull'argomento'. Solo due articoli delle disposizioni transitorie infatti stabilivano che il difensore potesse investigare. Ma 'non erano sufficienti - ha detto il relatore - a realizzare una disciplina esauriente della materia'. E così si è arrivati al testo attuale che prevede che il legale possa fare indagini, anche con detectives o consulenti, per individuare prove a favore del proprio cliente. Questo il contenuto del ddl: DIVIETO DI ASSUMERE INFORMAZIONI DAL TESTIMONE - Pm e difensore non possono assumere informazioni dalla persona indicata come testimone. Le informazioni raccolte ugualmente non potranno essere usate. Il divieto decade dopo l'assunzione della testimonianza o nel caso in cui questa non abbia più luogo. ATTIVIT? INVESTIGATIVA DEL DIFENSORE - Il difensore può compiere indagini per ricercare elementi di prova per il proprio assistito. Questa facoltà può essere attribuita in ogni stato e grado del processo, anche prima che si instauri il procedimento penale e può essere svolta da detectives autorizzati e da consulenti tecnici. Il difensore può anche esaminare cose sequestrate e farne copia e rivolgersi direttamente alla Pubblica Amministrazione. Può 'conferire' con informatori e chiederne dichiarazione scritta. E può assumere informazioni da detenuti. A tali colloqui però non può assistere l'indagato e se da questi emergessero indizi di reità a carico dell'informatore il legale dovrebbe interromperli. La documentazione raccolta avrà la stessa dignità processuale di quella dell'accusa. Il difensore potrà infatti produrre un fascicolo che sarà conservato presso il Gip. POTERE DI SEGRETAZIONE DEL PM - Il Pm può apporre l'obbligo del segreto su alcune dichiarazioni. Ma questo non può durare più di un mese. Numerosi i commenti dopo il via libera della commissione, positivi sia tra il centrodestra che nel centrosinistra. 'Con il sì della Camera al progetto di legge sulle indagini difensive si è fatto un importante passo avanti verso una effettiva parità tra accuse e difesa nel processo penale'. Questo il commento dell'ex presidente della commissione giustizia Giuliano Pisapia (Prc) (nella foto). 'Un freno allo strapotere dei PM': così invece Carmelo Carrara (CCD) ha commentato l'approvazione. Carrara ha chiarito che con questa legge non può però dirsi davvero raggiunta l'equiparazione del difensore al pubblico ministero perchè 'la nuova normativa non estende al primo alcuni poteri del secondo, come quello di disporre della polizia giudiziaria'. L'approvazione è 'il primo positivo risultato di una lunga battaglia delle Camere Penali,iniziata nel 1993': a dirlo è, infine, il presidente dell'Unione delle Camere Penali, Giuseppe Frigo.