Ripristinato l’accordo in appello 

da Il Sole 24 ore del 22.12.98

Pubblichiamo il testo del disegno di legge «Modifica degli articoli 599 e 602 del Codice di procedura penale» definitivamente approvato, domenica, dalla commissione Giustizia della Camera in sede deliberante.
ARTICOLO1
1.I commi 4 e 5 dell’articolo 599 del Codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
«4.La Corte, anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, provvede in Camera di consiglio altresì quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.  5.Il giudice, se ritiene di non potere accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento».
ARTICOLO2
1.Il comma 2 dell’articolo 602 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«2.Se le parti richiedono concordemente l’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell’articolo 599, comma 4, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone per la prosecuzione del dibattimento.  La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall’accordo».
ARTICOLO3
1.Nei procedimenti nei quali è stata pronunciata sentenza di appello prima della data di entrata in vigore della presente legge, se è pendente ricorso per cassazione, ovvero se questo è proposto successivamente alla predetta data, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione e l’imputato, nonché, se del caso, la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, possono, entro il termine di cui al comma 4 dell’articolo 585 del Codice di procedura penale, esercitare la facoltà prevista dai commi 4 e 5 dell’articolo 599 del Codice predetto con riferimento ai motivi di ricorso. La Corte di cassazione provvede sulla richiesta della Camera di consiglio, applicando la pena indicata dalle parti nelle forme previste dal comma 2 dell’articolo 619 del Codice di procedura penale. Se ritiene di non poter accogliere la richiesta, la Corte di cassazione fissa la data di discussione del ricorso in udienza pubblica. In quest’ultimo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto.
ARTICOLO4
1.L’articolo 225 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 è abrogato.
ARTICOLO5
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.