Pubblicato
in «Gazzetta Ufficiale» il decreto legislativo 490/98 sul riordino
dell’assistenza fiscale
da Il Sole 24 ore del 22.1.99
La «Gazzetta Ufficiale» n. 15 del 20 gennaio 1999 pubblica
il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490 che integra il decreto
n. 241/97 e riforma la disciplina dei centri di assistenza fiscale. Il
testo è di particolare attualità poiché si avvicinano
i termini per la compilazione del modello 730/99, che interessa quest’anno
un maggior numero di contribuenti-lavoratori subordinati e collaboratori,
che potranno inoltre avvalersi della dichiarazione semplificata congiuntamente
al proprio coniuge.
L’assistenza fiscale può ora essere prestata:
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati
o organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente
almeno cinquantamila aderenti; dai sostituti di cui all’articolo 23 del
Dpr 29 settembre 1973, n. 600, aventi complessivamente almeno cinquantamila
dipendenti; dalle associazioni di lavoratori promotrici di istituti di
patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, aventi complessivamente almeno cinquantamila
aderenti.
Per i «730» assistiti i Centri di assistenza fiscale (Caf)
potranno: verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni
elaborate alla relativa documentazione; consegnare al contribuente copia
della dichiarazione elaborata e prospetto di liquidazione delle imposte;
comunicare ai sostituti di imposta il risultato finale della dichiarazione
ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta di acconto;
inviare all’Amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi e
le scelte ai fini della destinazione dell’otto e del quattro per mille.
A seguito della verifica di conformità dei dati esposti nel modello
730 con la relativa documentazione, il responsabile del centro, inoltre,
apporrà il visto di conformità.
Le innovazioni contenute nel decreto legislativo 490/98 debuttano però
—come segnalato più volte — con un poco invidiabile corollario di
perplessità. L’assistenza fiscale può, infatti, essere prestata
anche dai sostituti d’imposta che per i redditi di lavoro dipendente e
assimilati possono ricevere, elaborare e trasmettere all’Amministrazione
finanziaria le dichiarazioni dei lavoratori. Non sussiste più alcun
obbligo a tal proposito, ma nemmeno è detto entro quali termini
e in quale forma la volontà del sostituto di prestare tale assistenza
debba essere espressa. Vige, peraltro, il terzo comma dell’articolo
37 del Dlgs 490, per la quale i sostituti che non prestano l’assistenza
fiscale devono consentire in ogni caso ai Caf l’attività di raccolta
degli atti e documenti necessari per l’attività derivante dall’assistenza.
Operativamente, i datori di lavoro dovranno quindi consentire l’organizzazione
sul luogo di lavoro di questa attività di raccolta. La pluralità
di centri che potrebbero essere interessati al servizio e il nuovo ruolo
dei sindacati inducono a una attenta valutazione di questa disposizione;
che può essere intesa sia come norma per indurre il sostituto, non
più obbligato, a prestare assistenza fiscale ai dipendenti, sia
quale ulteriore facilitazione per l’attività svolta dai sindacati.
Inoltre, l’abrogazione del comma 13-bis dell’articolo 78 della legge
n. 413/91, priva i datori di lavoro della facoltà di stipulare
convenzioni con i Caf per prestare assistenza fiscale. Si può conferire
mandato a un professionista per lo svolgimento dei compiti connessi all’assistenza
fiscale prestata, ma senza alcuna possibilità per il professionista
di firmare il modello di liquidazione del 730, che dovrà essere
sottoscritto dal datore di lavoro. Il professionista potrà essere,
inoltre, incaricato della trasmissione della dichiarazione al ministero
delle Finanze, mentre gli è preclusa la possibilità di apporre
il visto di conformità formale al 730 affidato dal lavoratore.
I soggetti abilitati alla trasmissione telematica — dottori commercialisti,
ragionieri, consulenti del lavoro, periti tributari — possono infatti,
rilasciare il visto di conformità per la dichiarazione unificata
e per quelle relative all’attività d’impresa. Le dichiarazioni modello
730 possono, invece, essere certificate esclusivamente dai centri per l’assistenza
fiscale ai lavoratori: disposizione che priva gli altri operatori abilitati
della parità di condizioni operative, prima assicurate dal quarto
comma dell’articolo 78 della legge 413/91.
Maria Rosa Gheido
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