Pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» il decreto legislativo 490/98 sul riordino dell’assistenza fiscale 

da Il Sole 24 ore del 22.1.99

La «Gazzetta Ufficiale» n. 15 del 20 gennaio 1999 pubblica il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490 che integra il decreto n. 241/97 e riforma la disciplina dei centri di assistenza fiscale. Il testo è di particolare attualità poiché si avvicinano i termini per la compilazione del modello 730/99, che interessa quest’anno un maggior numero di contribuenti-lavoratori subordinati e collaboratori, che potranno inoltre avvalersi della dichiarazione semplificata congiuntamente al proprio coniuge.
L’assistenza fiscale può ora essere prestata:
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati o organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti; dai sostituti di cui all’articolo 23 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti; dalle associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.
Per i «730» assistiti i Centri di assistenza fiscale (Caf) potranno: verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni elaborate alla relativa documentazione; consegnare al contribuente copia della dichiarazione elaborata e prospetto di liquidazione delle imposte; comunicare ai sostituti di imposta il risultato finale della dichiarazione ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta di acconto; inviare all’Amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi e le scelte ai fini della destinazione dell’otto e del quattro per mille. A seguito della verifica di conformità dei dati esposti nel modello 730 con la relativa documentazione, il responsabile del centro, inoltre, apporrà il visto di conformità.
Le innovazioni contenute nel decreto legislativo 490/98 debuttano però —come segnalato più volte — con un poco invidiabile corollario di perplessità. L’assistenza fiscale può, infatti, essere prestata anche dai sostituti d’imposta che per i redditi di lavoro dipendente e assimilati possono ricevere, elaborare e trasmettere all’Amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei lavoratori. Non sussiste più alcun obbligo a tal proposito, ma nemmeno è detto entro quali termini e in quale forma la volontà del sostituto di prestare tale assistenza debba essere espressa.  Vige, peraltro, il terzo comma dell’articolo 37 del Dlgs 490, per la quale i sostituti che non prestano l’assistenza fiscale devono consentire in ogni caso ai Caf l’attività di raccolta degli atti e documenti necessari per l’attività derivante dall’assistenza. Operativamente, i datori di lavoro dovranno quindi consentire l’organizzazione sul luogo di lavoro di questa attività di raccolta. La pluralità di centri che potrebbero essere interessati al servizio e il nuovo ruolo dei sindacati inducono a una attenta valutazione di questa disposizione; che può essere intesa sia come norma per indurre il sostituto, non più obbligato, a prestare assistenza fiscale ai dipendenti, sia quale ulteriore facilitazione per l’attività svolta dai sindacati.
Inoltre, l’abrogazione del comma 13-bis dell’articolo 78 della legge n.  413/91, priva i datori di lavoro della facoltà di stipulare convenzioni con i Caf per prestare assistenza fiscale. Si può conferire mandato a un professionista per lo svolgimento dei compiti connessi all’assistenza fiscale prestata, ma senza alcuna possibilità per il professionista di firmare il modello di liquidazione del 730, che dovrà essere sottoscritto dal datore di lavoro. Il professionista potrà essere, inoltre, incaricato della trasmissione della dichiarazione al ministero delle Finanze, mentre gli è preclusa la possibilità di apporre il visto di conformità formale al 730 affidato dal lavoratore.
I soggetti abilitati alla trasmissione telematica — dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, periti tributari — possono infatti, rilasciare il visto di conformità per la dichiarazione unificata e per quelle relative all’attività d’impresa. Le dichiarazioni modello 730 possono, invece, essere certificate esclusivamente dai centri per l’assistenza fiscale ai lavoratori: disposizione che priva gli altri operatori abilitati della parità di condizioni operative, prima assicurate dal quarto comma dell’articolo 78 della legge 413/91.
Maria Rosa Gheido