Legge n. 234 del 22 luglio 1999, di conversione del decreto
legge n. 145 recante «Disposizioni urgenti in materia di giudice
unico di primo grado»
(Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999)
ARTICOLO 1.Nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 37 del
decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «Entro centottanta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro un anno».
ARTICOLO 2.Nel comma 1 dell’articolo 132 del decreto legislativo
19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «sulla base delle disposizioni
introdotte dal decreto medesimo» sono sostituite dalle seguenti:
«sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto medesimo, salvo
quanto previsto dall’articolo 134 bis».
2.Nel comma 1 dell’articolo 134 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, le parole: «L’appello contro le sentenze del pretore»
sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dall’articolo
134 bis, l’appello contro le sentenze del pretore».
3.Dopo l’articolo 134 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.
51, è inserito il seguente:
«Articolo 134 bis - 1. Fino al 31 dicembre 1999, nelle controversie
relative a rapporti di lavoro e in quelle di cui all’articolo 442 del Codice
di procedura civile introdotte antecedentemente alla data di efficacia
del presente decreto, l’appello si propone al tribunale, che giudica in
composizione collegiale.
2.Quando è stato proposto appello al tribunale da una delle
parti a norma della disposizione del comma 1, gli appelli avverso la stessa
sentenza devono essere proposti dalle altre parti al tribunale anche se
successivi al 31 dicembre 1999. Nel caso in cui l’appello successivo sia
stato proposto alla Corte di appello, la Corte rimette con ordinanza le
parti davanti al tribunale, fissando il termine per la riassunzione».
ARTICOLO 3.Nell’articolo 220, comma 1, del decreto legislativo
19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «alla data di efficacia del presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data indicata
dal comma 2 bis dell’articolo 247».
2.Nel comma 2 dell’articolo 222 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, le parole: «Se l’udienza è fissata davanti al
tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «Se alla data indicata
dal comma 2 bis dell’articolo 247 è stata fissata un’udienza dibattimentale
davanti al tribunale».
3.Dopo il comma 2 dell’articolo 247 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni previste dai seguenti articoli divengono
efficaci il 2 gennaio 2000:
a)articoli 33-bis e 33-ter del Codice di procedura penale, introdotti
dall’articolo 169 del presente decreto;
b) soppressa;
c) articoli 42-quater, secondo comma, e 43-bis, terzo comma, lettera
b), dell’ordinamento giudiziario, approvato con Regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, introdotti rispettivamente dagli articoli 8 e 10 del presente
decreto;
d) articolo 71, secondo comma, secondo periodo dell’ordinamento giudiziario,
approvato con il citato Regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall’articolo
21 del presente decreto, limitatamente alla parte in cui estende ai vice
procuratori onorari le incompatibilità previste per i giudici onorari
di tribunale dall’articolo 42-quater, secondo comma, dell’ordinamento giudiziario,
approvato con il citato Regio decreto n. 12 del 1941;
e) articolo 72, terzo comma, dell’ordinamento giudiziario, approvato
con il citato Regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall’articolo
23 del presente decreto;
f) articoli 220, 221 e 222, comma 2, del presente decreto.
2-ter. Sino al 2 gennaio 2000 il tribunale giudica in composizione
collegiale sui reati già appartenenti alla competenza del tribunale
in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data indicata nel
comma 1, e in composizione monocratica sui reati già appartenenti
alla competenza del pretore in base alle medesime disposizioni. Sino alla
stessa data del 2 gennaio 2000, nell’assegnazione degli affari ai giudici
del tribunale ordinario, prevista dal primo comma del citato articolo 43-bis
dell’ordinamento giudiziario, approvato con Regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari,
nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari
e di giudice dell’udienza preliminare, nonché la trattazione di
procedimenti relativi a reati non appartenenti alla competenza del pretore
in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data indicata nel
comma 1».
ARTICOLO 3-bis. Fino alla data del 2 gennaio 2000, l’articolo
34, comma 2-bis, del Codice di procedura penale, inserito dall’articolo
171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non si applica ai
procedimenti nei quali l’udienza preliminare è in corso alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Restano
comunque salvi gli atti e le attività compiuti dal giudice.
2. Fino alla data del 2 gennaio 2000, se il giudice, dopo l’entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, fuori
dai casi consentiti dalla legge, esprime giudizi che manifestano una valutazione
di colpevolezza, le parti possono chiedere la ricusazione. Si applicano
le disposizioni degli articoli 38 e seguenti del Codice di procedura penale.
ARTICOLO 3-ter.Nel comma 4 dell’articolo 1 della legge 16 luglio
1997, n. 254, le parole: «entrata in vigore» sono sostituite
dalla seguente: «efficacia».
2. Nel comma 2,dell’articolo 247 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, le parole: «alla scadenza del termine stabilito dall’articolo
1, comma 4 della legge 16 luglio 1997, n. 254» sono sostituite dalle
seguenti:«decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145».
ARTICOLO 4.A decorrere dalla data di efficacia del decreto legislativo
19 febbraio 1998, n. 51, qualora non siano stabiliti, a norma degli articoli
7-bis e 7-ter dell’ordinamento giudiziario, approvato con il citato Regio
decreto n. 12 del 1941, le nuove tabelle e i nuovi criteri per l’assegnazione
degli affari nei tribunali ordinari ai fini del progressivo adeguamento
alle previsioni del medesimo decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51,
e alle conseguenti necessità organizzative, e comunque non oltre
il 2 gennaio 2000, le tabelle e i criteri per l’assegnazione degli affari
nei tribunali ordinari sono costituiti dall’aggiunta alla tabella e ai
criteri per essi in vigore di quelli relativi al soppresso ufficio di pretura
dello stesso circondario. Resta salva l’adozione dei provvedimenti in via
d’urgenza previsti dal comma 2 dell’articolo 7-bis dell’ordinamento giudiziario,
approvato con il citato Regio decreto n. 12 del 1941.
ARTICOLO 5.Fino all’emanazione del decreto del ministro di Grazia
e giustizia recante le nuove disposizioni regolamentari concernenti la
tenuta dei registri, in adeguamento alle previsioni del decreto legislativo
19 febbraio 1998, n. 51, e del decreto del medesimo ministro di approvazione
dei modelli dei nuovi registri, per gli affari in materia penale attribuiti
al tribunale in composizione monocratica continuano ad osservarsi le disposizioni
attualmente vigenti per le preture circondariali e per le procure della
Repubblica presso le preture circondariali in tema di tenuta anche in forma
automatizzata dei registri e degli altri strumenti di registrazione e di
modalità di formazione e di tenuta dei fascicoli.
ARTICOLO 5-bis.Dopo il secondo comma dell’articolo 48-quater
dell’ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, introdotto dall’articolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, è aggiunto il seguente:
«In deroga a quanto previsto dal secondo comma, con decreto del
ministro di Grazia e giustizia in conformità della deliberazione
del Consiglio superiore della magistratura assunta sulla proposta del presidente
del tribunale sentito il consiglio dell’ordine degli avvocati, può
disporsi che nelle sezioni distaccate di tribunale aventi sede in isole,
eccettuate la Sicilia e la Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti
controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. La deroga
può essere prevista anche per un tempo determinato in relazione
a particolari circostanze».
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