Legge n. 234 del 22 luglio 1999, di conversione del decreto legge n. 145 recante «Disposizioni urgenti in materia di giudice unico di primo grado»
(Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999) 

ARTICOLO 1.Nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «Entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro un anno».
ARTICOLO 2.Nel comma 1 dell’articolo 132 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto medesimo, salvo quanto previsto dall’articolo 134 bis».
2.Nel comma 1 dell’articolo 134 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «L’appello contro le sentenze del pretore» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dall’articolo 134 bis, l’appello contro le sentenze del pretore».
3.Dopo l’articolo 134 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è inserito il seguente:
«Articolo 134 bis - 1. Fino al 31 dicembre 1999, nelle controversie relative a rapporti di lavoro e in quelle di cui all’articolo 442 del Codice di procedura civile introdotte antecedentemente alla data di efficacia del presente decreto, l’appello si propone al tribunale, che giudica in composizione collegiale.
2.Quando è stato proposto appello al tribunale da una delle parti a norma della disposizione del comma 1, gli appelli avverso la stessa sentenza devono essere proposti dalle altre parti al tribunale anche se successivi al 31 dicembre 1999. Nel caso in cui l’appello successivo sia stato proposto alla Corte di appello, la Corte rimette con ordinanza le parti davanti al tribunale, fissando il termine per la riassunzione».
ARTICOLO 3.Nell’articolo 220, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «alla data di efficacia del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data indicata dal comma 2 bis dell’articolo 247».
2.Nel comma 2 dell’articolo 222 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «Se l’udienza è fissata davanti al tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «Se alla data indicata dal comma 2 bis dell’articolo 247 è stata fissata un’udienza dibattimentale davanti al tribunale».
3.Dopo il comma 2 dell’articolo 247 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni previste dai seguenti articoli divengono efficaci il 2 gennaio 2000:
a)articoli 33-bis e 33-ter del Codice di procedura penale, introdotti dall’articolo 169 del presente decreto;
b) soppressa;
c) articoli 42-quater, secondo comma, e 43-bis, terzo comma, lettera b), dell’ordinamento giudiziario, approvato con Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotti rispettivamente dagli articoli 8 e 10 del presente decreto;
d) articolo 71, secondo comma, secondo periodo dell’ordinamento giudiziario, approvato con il citato Regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall’articolo 21 del presente decreto, limitatamente alla parte in cui estende ai vice procuratori onorari le incompatibilità previste per i giudici onorari di tribunale dall’articolo 42-quater, secondo comma, dell’ordinamento giudiziario, approvato con il citato Regio decreto n. 12 del 1941;
e) articolo 72, terzo comma, dell’ordinamento giudiziario, approvato con il citato Regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall’articolo 23 del presente decreto;
f) articoli 220, 221 e 222, comma 2, del presente decreto.
2-ter. Sino al 2 gennaio 2000 il tribunale giudica in composizione collegiale sui reati già appartenenti alla competenza del tribunale in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data indicata nel comma 1, e in composizione monocratica sui reati già appartenenti alla competenza del pretore in base alle medesime disposizioni. Sino alla stessa data del 2 gennaio 2000, nell’assegnazione degli affari ai giudici del tribunale ordinario, prevista dal primo comma del citato articolo 43-bis dell’ordinamento giudiziario, approvato con Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari, nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell’udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti relativi a reati non appartenenti alla competenza del pretore in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data indicata nel comma 1».
ARTICOLO 3-bis. Fino alla data del 2 gennaio 2000, l’articolo 34, comma 2-bis, del Codice di procedura penale, inserito dall’articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non si applica ai procedimenti nei quali l’udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Restano comunque salvi gli atti e le attività compiuti dal giudice.
2. Fino alla data del 2 gennaio 2000, se il giudice, dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, fuori dai casi consentiti dalla legge, esprime giudizi che manifestano una valutazione di colpevolezza, le parti possono chiedere la ricusazione. Si applicano le disposizioni degli articoli 38 e seguenti del Codice di procedura penale.
ARTICOLO 3-ter.Nel comma 4 dell’articolo 1 della legge 16 luglio 1997, n. 254, le parole: «entrata in vigore» sono sostituite dalla seguente: «efficacia».
2. Nel comma 2,dell’articolo 247 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «alla scadenza del termine stabilito dall’articolo 1, comma 4 della legge 16 luglio 1997, n. 254» sono sostituite dalle seguenti:«decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145».
ARTICOLO 4.A decorrere dalla data di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, qualora non siano stabiliti, a norma degli articoli 7-bis e 7-ter dell’ordinamento giudiziario, approvato con il citato Regio decreto n. 12 del 1941, le nuove tabelle e i nuovi criteri per l’assegnazione degli affari nei tribunali ordinari ai fini del progressivo adeguamento alle previsioni del medesimo decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e alle conseguenti necessità organizzative, e comunque non oltre il 2 gennaio 2000, le tabelle e i criteri per l’assegnazione degli affari nei tribunali ordinari sono costituiti dall’aggiunta alla tabella e ai criteri per essi in vigore di quelli relativi al soppresso ufficio di pretura dello stesso circondario. Resta salva l’adozione dei provvedimenti in via d’urgenza previsti dal comma 2 dell’articolo 7-bis dell’ordinamento giudiziario, approvato con il citato Regio decreto n. 12 del 1941.
ARTICOLO 5.Fino all’emanazione del decreto del ministro di Grazia e giustizia recante le nuove disposizioni regolamentari concernenti la tenuta dei registri, in adeguamento alle previsioni del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e del decreto del medesimo ministro di approvazione dei modelli dei nuovi registri, per gli affari in materia penale attribuiti al tribunale in composizione monocratica continuano ad osservarsi le disposizioni attualmente vigenti per le preture circondariali e per le procure della Repubblica presso le preture circondariali in tema di tenuta anche in forma automatizzata dei registri e degli altri strumenti di registrazione e di modalità di formazione e di tenuta dei fascicoli.
ARTICOLO 5-bis.Dopo il secondo comma dell’articolo 48-quater dell’ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall’articolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è aggiunto il seguente:
«In deroga a quanto previsto dal secondo comma, con decreto del ministro di Grazia e giustizia in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura assunta sulla proposta del presidente del tribunale sentito il consiglio dell’ordine degli avvocati, può disporsi che nelle sezioni distaccate di tribunale aventi sede in isole, eccettuate la Sicilia e la Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. La deroga può essere prevista anche per un tempo determinato in relazione a particolari circostanze».