La
Cassazione sconfina nel giudizio di merito
da Il Sole 24 ore del 23.1.99 ROMA — La Cassazione entra nel merito delle valutazioni effettuate dal
giudice e le ritiene “sbagliate”. Cassa dunque la sentenza per «falsa
applicazione di legge» applicando direttamente la norma ritenuta
corretta. È una decisione che fa discutere quella adottata
dalla sezione lavoro della Suprema corte (n. 434/99). Tanto che, all’interno
della Cassazione c’è «sconcerto» per una scelta da alcuni
definita «eversiva». La sentenza riguarda il licenziamento
di un ingegnere dell’Enel che aveva truffato l’azienda convalidando lavori
in appalto non ben eseguiti da una ditta esterna, dalla quale percepiva
denaro. Il Tribunale di Cosenza aveva dato ragione al datore di lavoro
e tuttavia, accogliendo le domande del lavoratore, i giudici avevano ritenuto
che non ricorressero «secondo gli standard valutativi della realtà
sociale» gli estremi di gravità tale da motivare il licenziamento
in tronco e che il dipendente andasse licenziato ma con indennità
di preavviso. L’Enel ricorreva in Cassazione sostenendo che esistessero
motivi che giustificavano il licenziamento in tronco e chiedeva fosse censurato
il Tribunale che, pur affermando che il comportamento dell’ingegnere aveva
«pregiudicato irrimediabilmente il rapporto di fiducia», aveva
cancellato il licenziamento in tronco. La Corte ha dato ragione all’Enel.
È sindacabile, ha detto, il giudizio di merito con cui il giudice
«compie un’attività di integrazione giuridica e non meramente
fattuale della norma in quanto dà concretezza a quella parte mobile
della stessa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla a un determinato
contesto storico-sociale». Il giudizio di merito che applica «norme
elastiche» è soggetto, ha ribadito la Corte, al controllo
di legittimità, al pari di ogni altro. Lo stesso giudice di legittimità
a cui spetta «il giudizio sulle opzioni di valori dei giudici di
merito» è anche giudice della logicità delle decisioni
in quanto «ancorata a standard che possono definirsi sociali per
essere la società il punto di riferimento del processo logico».
Quindi, ha concluso la Cassazione, «non è conforme a standard
valutativi correnti ritenere non tanto grave da legittimare il licenziamento
in tronco un comportamento che finiva per conferire al lavoratore il ruolo
di concorrente del proprio datore di lavoro». La Corte ha cassato
la sentenza impugnata e, qui sta l’altra novità, «decidendo
nel merito», rigettato le domande dell’ingegnere «proposte
con il ricorso introduttivo di primo grado».
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