La Cassazione sconfina nel giudizio di merito 

da Il Sole 24 ore del 23.1.99 

ROMA — La Cassazione entra nel merito delle valutazioni effettuate dal giudice e le ritiene “sbagliate”. Cassa dunque la sentenza per «falsa applicazione di legge» applicando direttamente la norma ritenuta corretta.  È una decisione che fa discutere quella adottata dalla sezione lavoro della Suprema corte (n. 434/99). Tanto che, all’interno della Cassazione c’è «sconcerto» per una scelta da alcuni definita «eversiva».  La sentenza riguarda il licenziamento di un ingegnere dell’Enel che aveva truffato l’azienda convalidando lavori in appalto non ben eseguiti da una ditta esterna, dalla quale percepiva denaro. Il Tribunale di Cosenza aveva dato ragione al datore di lavoro e tuttavia, accogliendo le domande del lavoratore, i giudici avevano ritenuto che non ricorressero «secondo gli standard valutativi della realtà sociale» gli estremi di gravità tale da motivare il licenziamento in tronco e che il dipendente andasse licenziato ma con indennità di preavviso. L’Enel ricorreva in Cassazione sostenendo che esistessero motivi che giustificavano il licenziamento in tronco e chiedeva fosse censurato il Tribunale che, pur affermando che il comportamento dell’ingegnere aveva «pregiudicato irrimediabilmente il rapporto di fiducia», aveva cancellato il licenziamento in tronco.  La Corte ha dato ragione all’Enel. È sindacabile, ha detto, il giudizio di merito con cui il giudice «compie un’attività di integrazione giuridica e non meramente fattuale della norma in quanto dà concretezza a quella parte mobile della stessa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla a un determinato contesto storico-sociale». Il giudizio di merito che applica «norme elastiche» è soggetto, ha ribadito la Corte, al controllo di legittimità, al pari di ogni altro. Lo stesso giudice di legittimità a cui spetta «il giudizio sulle opzioni di valori dei giudici di merito» è anche giudice della logicità delle decisioni in quanto «ancorata a standard che possono definirsi sociali per essere la società il punto di riferimento del processo logico». Quindi, ha concluso la Cassazione, «non è conforme a standard valutativi correnti ritenere non tanto grave da legittimare il licenziamento in tronco un comportamento che finiva per conferire al lavoratore il ruolo di concorrente del proprio datore di lavoro». La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, qui sta l’altra novità, «decidendo nel merito», rigettato le domande dell’ingegnere «proposte con il ricorso introduttivo di primo grado».
«La sentenza è destinata ad aprire un dibattito importante sul ruolo che in questo modo la Cassazione si attribuisce individuando valori, presenti nella società, come regole di diritto» è stato il commento di Vincenzo Caianiello, presidente emerito della Corte costituzionale. Per Antonio Baldassarre, pure presidente emerito della Consulta, «siamo nei limiti estremi entro i quali si deve mantenere il giudizio della Cassazione, ma pur sempre nell’ambito del giudizio di legittimità».
R.Mi.