Il giudice fiscale debutta in Cassazione 

da Il Sole 24 ore del 23.6.99

di Enrico De Mita
L段stituzione di una sezione specializzata della Corte di cassazione nella materia tributaria può avere due diverse finalità: quella di una più efficiente organizzazione interna dell誕ttività e quella di una selezione più accurata dei giudici chiamati a pronunciarsi sulle questioni tributarie, cioè di quelli più competenti nella complessa e delicata materia.
Se la ragione dell段niziativa è puramente organizzativa, a trarne vantaggio sarà solo il funzionamento della Corte: ovvero, le decisioni saranno adottate in tempi più rapidi. Il che non è poco se si considera che oggi, per il numero cresciuto dei ricorsi, occorre qualche anno per ottenere una pronuncia della Cassazione.
Ma l段stituzione di una sezione specializzata dovrebbe avere sbocchi anche sul piano del miglioramento della particolare preparazione necessaria in un diritto, come quello tributario, di "secondo grado", per il quale il giudice deve possedere non solo buona preparazione nelle materie di base (diritto civile, commerciale, processuale, comunitario), ma anche una spiccata sensibilità verso i principi costituzionali.
Fino a oggi la Cassazione ha dato alterne prove di qualità nella giurisprudenza tributaria, a volte pregevoli perché sorrette da cultura giuridica generale, ma a volte deludenti perché troppo indulgenti verso le ragioni del Fisco.
Il pregio è che tale giurisprudenza ha cercato di inquadrarsi nel diritto comune, nel diritto civile. Ma qui sta anche il suo limite. Perché quando i giudici hanno dovuto fare i conti con istituti propri della materia tributaria (mi riferisco, in particolare, alla giurisprudenza in tema di ritrattabilità della dichiarazione e, quindi, della configurazione giuridica di questo fondamentale istituto del diritto tributario, che non può essere ricavata da istituti civilistici), la Corte ha denotato oscillazioni di tipo meramente empirico.
L段stituzione di una sezione specializzata dovrebbe servire a superare i frequenti contrasti nella giurisprudenza della Cassazione, che oggi sono risolti in senso prevalentemente favorevole al Fisco.
Il punto chiave è proprio la maggiore o minore sensibilità verso i principi costituzionali e, quindi, la maggiore o minore propensione per un段nterpretazione adeguatrice, che secondo la Corte costituzionale costituisce obbligo del giudice. Talvolta la Cassazione ha seguito l段nterpretazione adeguatrice più per la particolare preparazione di singoli magistrati che per la mentalità, la preparazione, di tutto il collegio (si veda la giurisprudenza in tema di accollo d段mposta e di rivalsa obbligatoria).
Ma quando ciò è avvenuto (per merito della prima sezione), ci hanno pensato poi le Sezioni unite (una specie di castigamatti di ogni tentazione verso interpretazioni costituzionalmente avvertite) a riportare la giurisprudenza della Cassazione verso quella cultura pro-Fisco che attraverso i propri giudici ha finito per influenzare persino la Corte costituzionale.
Se l段stituzione della sezione specializzata dovesse semplicemente riportarci ai tempi della vecchia Commissione tributaria centrale, allora converrebbe lasciare le cose come stanno. Se la direzione fosse, invece, quella di aggregare intorno a giudici preparatissimi (cito per tutti Cantillo, Cicala, Corda e altri) un corpo specializzato non solo per conoscenza delle molte leggi fiscali, ma anche per sensibilità costituzionale, allora l段nnovazione potrebbe essere salutata con favore, soprattutto per l段nflusso che avrebbe sulla giurisprudenza di merito.