Il
giudice fiscale debutta in Cassazione
da Il Sole 24 ore del 23.6.99
di Enrico De Mita
L段stituzione di una sezione specializzata della Corte di cassazione
nella materia tributaria può avere due diverse finalità:
quella di una più efficiente organizzazione interna dell誕ttività
e quella di una selezione più accurata dei giudici chiamati a pronunciarsi
sulle questioni tributarie, cioè di quelli più competenti
nella complessa e delicata materia.
Se la ragione dell段niziativa è puramente organizzativa, a trarne
vantaggio sarà solo il funzionamento della Corte: ovvero, le decisioni
saranno adottate in tempi più rapidi. Il che non è poco se
si considera che oggi, per il numero cresciuto dei ricorsi, occorre qualche
anno per ottenere una pronuncia della Cassazione.
Ma l段stituzione di una sezione specializzata dovrebbe avere sbocchi
anche sul piano del miglioramento della particolare preparazione necessaria
in un diritto, come quello tributario, di "secondo grado", per il quale
il giudice deve possedere non solo buona preparazione nelle materie di
base (diritto civile, commerciale, processuale, comunitario), ma anche
una spiccata sensibilità verso i principi costituzionali.
Fino a oggi la Cassazione ha dato alterne prove di qualità nella
giurisprudenza tributaria, a volte pregevoli perché sorrette da
cultura giuridica generale, ma a volte deludenti perché troppo indulgenti
verso le ragioni del Fisco.
Il pregio è che tale giurisprudenza ha cercato di inquadrarsi
nel diritto comune, nel diritto civile. Ma qui sta anche il suo limite.
Perché quando i giudici hanno dovuto fare i conti con istituti propri
della materia tributaria (mi riferisco, in particolare, alla giurisprudenza
in tema di ritrattabilità della dichiarazione e, quindi, della configurazione
giuridica di questo fondamentale istituto del diritto tributario, che non
può essere ricavata da istituti civilistici), la Corte ha denotato
oscillazioni di tipo meramente empirico.
L段stituzione di una sezione specializzata dovrebbe servire a superare
i frequenti contrasti nella giurisprudenza della Cassazione, che oggi sono
risolti in senso prevalentemente favorevole al Fisco.
Il punto chiave è proprio la maggiore o minore sensibilità
verso i principi costituzionali e, quindi, la maggiore o minore propensione
per un段nterpretazione adeguatrice, che secondo la Corte costituzionale
costituisce obbligo del giudice. Talvolta la Cassazione ha seguito l段nterpretazione
adeguatrice più per la particolare preparazione di singoli magistrati
che per la mentalità, la preparazione, di tutto il collegio (si
veda la giurisprudenza in tema di accollo d段mposta e di rivalsa obbligatoria).
Ma quando ciò è avvenuto (per merito della prima sezione),
ci hanno pensato poi le Sezioni unite (una specie di castigamatti di ogni
tentazione verso interpretazioni costituzionalmente avvertite) a riportare
la giurisprudenza della Cassazione verso quella cultura pro-Fisco che attraverso
i propri giudici ha finito per influenzare persino la Corte costituzionale.
Se l段stituzione della sezione specializzata dovesse semplicemente
riportarci ai tempi della vecchia Commissione tributaria centrale, allora
converrebbe lasciare le cose come stanno. Se la direzione fosse, invece,
quella di aggregare intorno a giudici preparatissimi (cito per tutti Cantillo,
Cicala, Corda e altri) un corpo specializzato non solo per conoscenza delle
molte leggi fiscali, ma anche per sensibilità costituzionale, allora
l段nnovazione potrebbe essere salutata con favore, soprattutto per l段nflusso
che avrebbe sulla giurisprudenza di merito.
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