Legali
online: la Ue vuole più garanzie
da Il Sole 24 ore del 24.4.99
La direttiva comunitaria sul commercio elettronico fa un passo avanti.
La Commissione giuridica del Parlamento europeo ha adottato giovedì
la sua relazione che sarà discussa il 6 maggio prossimo nell’ultima
sessione plenaria del Parlamento prima delle elezioni. Nella proposta della
commissione parlamentare le attività professionali regolamentate
ottengono una protezione ulteriore: un emendamento suggerito dagli avvocati
francesi stabilisce infatti che la direttiva dovrà applicarsi nel
rispetto delle norme specifiche che disciplinano le attività regolamentate.
In sostanza la Commissione giuridica fa salve tutte le disposizioni
specifiche relative alle libere professioni per quanto riguarda il diritto
nazionale applicabile alla prestazione dei servizi e al professionista.
Pertanto gli avvocati italiani che prestano servizi via internet a
un cliente francese, sulla base della direttiva 77/249/Cee saranno soggetti
alle condizioni e alle regole professionali italiane di provenienza e a
quelle francesi riguardanti l’incompatibilità fra l’esercizio dell’avvocatura
e altre attività, il segreto professionale, il carattere riservato
dei rapporti tra colleghi, il divieto per uno stesso avvocato di assistere
parti che abbiano interessi contrapposti e la pubblicità. Non solo,
ma essendo in Francia l’attività di consulenza legale riservata
agli avvocati, solo un’avvocato potrà svolgerla.
La commissione giuridica mantiene intatto l’obbligo per gli Stati membri
di autorizzare i liberi professionisti a farsi pubblicità, nel rispetto
delle regole professionali sull’indipendenza, la dignità, l’onore
della professione, il segreto professionale e le prerogative legali professionali
e la lealtà verso clienti e colleghi. Il libero professionista,
come ogni altro prestatore di servizi, dovrà fornire tutta una serie
di informazioni quali il nome, l’indirizzo dove è stabilito, l’indirizzo
di posta elettronica e le altre coordinate. Nella sua pagina Web dovrà
fornire in più una serie di informazioni quali l’Ordine professionale
(o istituzione analoga) alla quale è iscritto qualora sia effettivamente
iscritto, il titolo professionale rilascato dallo Stato membro dove è
stabilito, le norme professionali vigenti nello Stato dove è stabilito,
gli Stati membri dell’Unione europea nei quali vengono prestati i servizi
on line nonché il numero di partita Iva.
I professionisti, come gli altri operatori economici, dovranno anche
fornire informazioni sulle modalità di formazione del contratto
per via elettronica.
Le organizzazioni e le associazioni professionali sono incoraggiate
a elaborare codici di condotta a livello comunitario per precisare le informazioni
che possono essere fornite per la prestazione dei servizi on line. Per
la fissazione di questi codici esse dovranno confrontarsi con le associazioni
dei consumatori, nei casi che possono riguardare la loro protezione. Il
dialogo tra gli attori del mercato per creare regole che, nate dal consenso
delle parti, siano più facilmente rispettate è sostenuto
anche dal Parlamento europeo oltre che dalla Commissione. Si tratta di
una via quasi obbligata poiché le norme sulla società dell’informazione,
proprio per la natura difficilmente controllabile del settore, rischiano
di godere di scarsa effettività se non godono di un consenso preventivo
degli attori economici.
Viene infine confermata la non applicazione della direttiva alle attività
notarili, tributarie e alla rappresentanza e la difesa in giudizio di un
cliente.
Antonio Preto
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