Legali online: la Ue vuole più garanzie 

da Il Sole 24 ore del 24.4.99

La direttiva comunitaria sul commercio elettronico fa un passo avanti. La Commissione giuridica del Parlamento europeo ha adottato giovedì la sua relazione che sarà discussa il 6 maggio prossimo nell’ultima sessione plenaria del Parlamento prima delle elezioni. Nella proposta della commissione parlamentare le attività professionali regolamentate ottengono una protezione ulteriore: un emendamento suggerito dagli avvocati francesi stabilisce infatti che la direttiva dovrà applicarsi nel rispetto delle norme specifiche che disciplinano le attività regolamentate.
In sostanza la Commissione giuridica fa salve tutte le disposizioni specifiche relative alle libere professioni per quanto riguarda il diritto nazionale applicabile alla prestazione dei servizi e al professionista.
Pertanto gli avvocati italiani che prestano servizi via internet a un cliente francese, sulla base della direttiva 77/249/Cee saranno soggetti alle condizioni e alle regole professionali italiane di provenienza e a quelle francesi riguardanti l’incompatibilità fra l’esercizio dell’avvocatura e altre attività, il segreto professionale, il carattere riservato dei rapporti tra colleghi, il divieto per uno stesso avvocato di assistere parti che abbiano interessi contrapposti e la pubblicità. Non solo, ma essendo in Francia l’attività di consulenza legale riservata agli avvocati, solo un’avvocato potrà svolgerla.
La commissione giuridica mantiene intatto l’obbligo per gli Stati membri di autorizzare i liberi professionisti a farsi pubblicità, nel rispetto delle regole professionali sull’indipendenza, la dignità, l’onore della professione, il segreto professionale e le prerogative legali professionali e la lealtà verso clienti e colleghi. Il libero professionista, come ogni altro prestatore di servizi, dovrà fornire tutta una serie di informazioni quali il nome, l’indirizzo dove è stabilito, l’indirizzo di posta elettronica e le altre coordinate. Nella sua pagina Web dovrà fornire in più una serie di informazioni quali l’Ordine professionale (o istituzione analoga) alla quale è iscritto qualora sia effettivamente iscritto, il titolo professionale rilascato dallo Stato membro dove è stabilito, le norme professionali vigenti nello Stato dove è stabilito, gli Stati membri dell’Unione europea nei quali vengono prestati i servizi on line nonché il numero di partita Iva.
I professionisti, come gli altri operatori economici, dovranno anche fornire informazioni sulle modalità di formazione del contratto per via elettronica.
Le organizzazioni e le associazioni professionali sono incoraggiate a elaborare codici di condotta a livello comunitario per precisare le informazioni che possono essere fornite per la prestazione dei servizi on line. Per la fissazione di questi codici esse dovranno confrontarsi con le associazioni dei consumatori, nei casi che possono riguardare la loro protezione. Il dialogo tra gli attori del mercato per creare regole che, nate dal consenso delle parti, siano più facilmente rispettate è sostenuto anche dal Parlamento europeo oltre che dalla Commissione. Si tratta di una via quasi obbligata poiché le norme sulla società dell’informazione, proprio per la natura difficilmente controllabile del settore, rischiano di godere di scarsa effettività se non godono di un consenso preventivo degli attori economici.
Viene infine confermata la non applicazione della direttiva alle attività notarili, tributarie e alla rappresentanza e la difesa in giudizio di un cliente.
Antonio Preto