Avvocati,
lo sciopero non può «favorire» la prescrizione dei reati
da Il Sole 24 ore del 24.2.99
In questi giorni di «sciopero» degli avvocati che sollecitano,
tra l’altro, l’approvazione del Ddl sul primo processo, la celebrazione
di molti procedimenti, anche con imputati detenuti, è stata sospesa
o rinviata: i giudici hanno osservato, nelle relative ordinanze, che l’astensione
dalla partecipazione alle udienze, in adesione all’agitazione proclamata
dall’Unione delle camere penali, costituisce un legittimo impedimento del
difensore che determina necessariamente il rinvio del dibattimento, e ciò
anche quando ci siano imputati in stato di custodia cautelare in carcere
che abbiano dichiarato di aderire alla richiesta del proprio difensore.
È tuttavia un problema stabilire quali conseguenze ne possano
derivare. Anzitutto, nessuna, ci sembra, per quanto concerne la prescrizione
dei reati in processi con imputati liberi. Investita della questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 159 del Codice penale,
nella parte in cui non è prevista la sospensione della prescrizione
nel caso in cui il dibattimento sia sospeso o rinviato a causa dell’astensione
dalle udienze dei difensori deliberata dagli organismi professionali, la
Corte costituzionale ne dichiarò nel 1994 l’inammissibilità,
rilevando che non era possibile una pronuncia additiva in malam partem,
ostandovi il principio di legalità sancito dall’articolo 25 della
Costituzione. Successivamente l’articolo 15 della legge 8 agosto 1995,
n. 332 inserì tra le cause di sospensione del corso della prescrizione
la sospensione dei termini di custodia cautelare. La norma, tuttavia, non
sembra possa essere applicata estensivamente, e cioè anche nei casi
in cui non vi sia in atto alcuna custodia cautelare, a causa della ritenuta
tassativa delle cause di sospensione. La stessa Corte di cassazione, del
resto, ha affermato il principio che il diniego di rinvio del dibattimento
è giustificato quando si profila il rischio della prescrizione.
Per i dibattimenti con imputati detenuti il discorso è diverso.
Riconosciuto il legittimo impedimento del difensore, è possibile
infatti nella fase del giudizio, a norma dell’articolo 304, comma 1, lettera
a), del Codice di procedura penale, la sospensione dei termini di durata
massima di custodia cautelare durante il tempo in cui il dibattimento è
stato sospeso o rinviato per l’impedimento del difensore stesso, e quindi
per il tempo che decorre dalla data del_l’udienza rinviata alla data della
nuova udienza. In tale ipotesi è pure sospeso il corso della prescrizione.
Ciò, evidentemente, ove si ritenga che l’astensione dalle udienze
dei difensori, deliberata dagli organismi professionali, costituisca un
legittimo impedimento. Se invece si ritenesse che una libera scelta dell’avvocato
non può costituire un assoluto impedimento, le conseguenze, sul
piano processuale, non cambierebbero di molto. Esclusa l’assoluta impossibilità
a partecipare alle udienze, l’astensione collettiva dalle udienze potrebbe
configurare, come è stato sostenuto di recente, abbandono di difesa
giustificato dall’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito,
con conseguente nomina di un difensore di ufficio, a norma dell’articolo
97, comma 4, del Codice di procedura penale, e sospensione dei termini
di custodia cautelare, ai sensi dell’articolo 304, comma 1, lettera b),
dello stesso Codice, se si rendano necessari la sospensione o il rinvio
del dibattimento.
Luigi Domenico Cerqua
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