Banche:
per il giudice di Monza illegittimi gli interessi trimestrali
da Il Sole 24 ore del 24.2.99
MONZA — È illegittimo il sistema utilizzato dalle banche italiane
di incassare ogni tre mesi gli interessi dovuti dalla clientela, mentre
invece quelli a credito sono pagati annualmente. A intervenire sulla vecchia
e delicata questione, in senso favorevole ai clienti, è stato il
tribunale civile di Monza (giudice Piero Calabrò che ha risposto
all’opposizione di una società a un decreto ingiuntivo per uno scoperto
sul conto corrente). Per il giudice, infatti, gli interessi vanno calcolati
annualmente perché altrimenti si deroga al divieto di far pagare
interessi sugli interessi in base al presupposto che, «oltre che
esistente da diversi decenni, tale uso verrebbe ormai percepito dalla generalità
dei clienti come una vera e propria norma giuridica obbligatoria».
La capitalizzazione trimestrale degli interessi, invece che essere
«un comportamento bilaterale voluto e libero», prosegue il
giudice del tribunale brianzolo, è al contrario «notoriamente
il risultato di clausole contrattuali imposte dalla banca al cliente».
Insomma, far pagare ogni tre mesi gli interessi passivi alla clientela
è un’azione «illegittima», in contrasto non solo con
la norma del Codice civile che vieta di far pagare interessi sugli interessi,
ma anche «con la nuova normativa di tutela del consumatore che qualifica
come vessatorie le clausole che determinano a carico del consumatore un
significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto,
e con il trattato Cee che vieta gli accordi tra imprese e tutte le pratiche
concordate, in particolare consistenti nel fissare direttamente o indirettamente
condizioni di transazione e li sanziona di nullità di pieno diritto,
perché incidono negativamente sulla concorrenza, non risultando
nota l’esistenza di banche o gruppi di banche che derogano a questa clausola».
Immediata la replica dell’Abi. Far pagare gli interessi trimestralmente
non è una norma contrattuale ma il richiamo di un uso riconosciuto
e rilevato dalle Camere di commercio e dalla giurisprudenza stessa. «Il
comportamento delle banche è legittimo — ha spiegato l’Abi —: la
capitalizzazione degli interessi è assolutamente consentita e riconosciuta
dalla legge (articolo 1283 Cc). Questa norma richiama un uso normativo:
non si vede quindi per quale motivo un comportamento assolutamente legittimo
possa trasformarsi in un’attività non conforme alla legge».
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