Giurisdizione
e rito: la disciplina deve restare nell’ambito dello Stato
da Il Sole 24 ore del 24.3.99
ROMA — Il legislatore regionale non può statuire in ordine a
rimedi giurisdizionali ovvero ai poteri o alle facoltà dell’Autorità
giudiziaria, visto che l’articolo 108 della Costituzione riserva la materia
della giurisdizione e quella processuale alla competenza del legislatore
statale.
La violazione di questo parametro non può essere esclusa nemmeno
nel caso in cui la legge regionale riproduca oppure disponga un rinvio
alla nomativa statale.
In base a queste considerazioni la Corte costituzionale con la sentenza
n. 86 depositata ieri (presidente Granata, relatore Capotosti) l’illegittimità
costituzionale dell’articolo 18 della legge della Regione Lazio n. 33 del
26 giugno 1987.
Questa legge regionale aveva, infatti, previsto che contro il provvedimento
del sindaco di decadenza dell’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale
pubblica «l’interessato può proporre ricorso contro il pretore
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento
stesso e attribuiscono al pretore la facoltà di sospendere l’esecuzione
del decreto».
Il giudice a quo aveva sollevato la questione di legittimità
costituzionale ravvisando in questa novità una violazione degli
articoli 108 e 117 della Costituzione perchè non rientrerebbe nelle
competenze regionali la disciplina della giurisdizione e del processo riservata,
invece, alla legge dello Stato.
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