Testi
unici per snellire la legislazione
da Il Sole 24 ore del 25.2.99
Iniziamo la pubblicazione del testo del disegno di legge sulla «Delegificazione
e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge
di semplificazione 1998» («Bassanini quater») approvato
ieri in via definitiva dal Senato.
ARTICOLO1Delegificazione di norme
e regolamenti
di semplificazione
1.In attuazione dell’articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione
dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente
legge. I regolamenti si conformano ai criteri e princìpi e sono
emanati con le procedure di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente
legge.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate
forme stabili di consultazione delle organizzazioni produttive e delle
categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione
ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate ai processi di
regolazione e semplificazione.
ARTICOLO2Integrazione dei criteri
di semplificazione procedimentale
1.All’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua,
con le modalità di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente
disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.»;
b) al comma 4, la parola: «sessantesimo» è sostituita
dalla seguente: «quindicesimo»;
c) al comma 5, dopo la lettera g-quinquies), introdotta dall’articolo
1, comma 17, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono aggiunte le seguenti:
«g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi
e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.»;
d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi
di procedimenti da semplificare di cui all’allegato 1 alla presente legge
e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi
ai successivi provvedimenti di modificazione.».
2. Dopo l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è inserito
il seguente:
«Art. 20-bis. - 1. I regolamenti di delegificazione possono disciplinare
anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione
costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:
a) eliminare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze
di semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta l’abrogazione
della corrispondente sanzione amministrativa;
b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative
previste dalle norme legislative si applicano alle violazioni delle corrispondenti
norme delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio contenute nei
regolamenti di semplificazione».
ARTICOLO3Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure
1.Nell’ambito della presidenza del Consiglio dei ministri è
costituito il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure,
di seguito denominato «Nucleo», composto da 25 esperti nominati
con le modalità di cui all’articolo 31 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, per un periodo non superiore a tre anni, non immediatamente rinnovabile.
Gli esperti sono scelti fra soggetti, anche estranei all’amministrazione,
dotati di elevata professionalità nei settori della redazione di
testi normativi, dell’analisi economica, della valutazione di impatto delle
norme, della analisi costi-benefici, del diritto comunitario, del diritto
pubblico comparato, della linguistica, delle scienze e tecniche dell’organizzazione,
dell’analisi organizzativa, dell’analisi delle politiche pubbliche. Se
appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono
essere collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita; se appartenenti
ai ruoli degli organi costituzionali, si provvede secondo le norme dei
rispettivi ordinamenti; in ogni caso gli esperti collocati fuori ruolo
non possono superare il limite di 12 unità.
2. Ai lavori del Nucleo può, altresì, partecipare, per
l’amministrazione direttamente interessata dal provvedimento in esame,
un rappresentante designato dal ministro competente.
3. Il Nucleo fornisce agli uffici legislativi della presidenza del
Consiglio dei ministri e del ministro delegato per la funzione pubblica
il supporto occorrente a dare attuazione ai processi di delegificazione,
semplificazione e riordino.
4. Ai componenti del Nucleo è corrisposto un compenso determinato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
ai sensi dell’articolo 32, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Il Nucleo è assistito da una segreteria tecnica, composta
da un contingente di personale pari a 40 unità, oltre a un dirigente
generale, che integra la consistenza organica di cui alle tabelle allegate
alla legge 23 agosto 1988, n. 400. Per il reclutamento di 20 unità
del predetto personale si procede con le procedure di cui all’articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le restanti 20 unità e,
in sede di prima applicazione della presente legge, tutte le 40 unità
previste, sono individuate attraverso le procedure di mobilità o
nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e poste in posizione di comando
o fuori ruolo, o assunte, nel limite di 10 unità, con contratto
a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, di durata
non superiore a due anni, rinnovabile. Si applica l’articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
ARTICOLO4Relazione annuale di semplificazione
1.Con la relazione annuale di semplificazione di cui al comma 1 dell’articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Presidente del Consiglio dei ministri,
o il ministro per la Funzione pubblica da lui delegato, delinea altresì
il bilancio complessivo dell’attività di semplificazione, valuta
l’efficacia degli strumenti previsti dalla legge medesima e indica, eventualmente,
la sopressione di quelli già istituiti, ivi compreso il Nucleo,
e la loro sostituzione con strumenti alternativi.
2. La relazione di cui al comma 1 ha per oggetto anche la normativa
regionale e quella comunitaria.
ARTICOLO5Analisi dell’impatto della regolamentazione
1.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
e a titolo sperimentale tempi e modalità di effettuazione dell’analisi
dell’impatto della regolamentazione (Air) sull’organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e sull’attività dei cittadini e delle imprese in relazione
agli schemi di atti normativi adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali
o interministeriali.
2. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere una relazione
contenente l’Air per schemi di atti normativi e progetti di legge al loro
esame, ai fini dello svolgimento dell’istruttoria legislativa.
ARTICOLO6Raccordo istituzionale per la semplificazione legislativa
1.Al fine di migliorare i metodi di formazione, di attuazione e di
conoscenza delle leggi, il presidente del Consiglio dei ministri trasmette
ai competenti organi delle Camere, su richiesta dei rispettivi Presidenti,
studi e indagini sullo stato della legislazione, sugli strumenti di cognizione
e sul coordinamento delle fonti normative, sulle tecniche di valutazione
degli effetti delle politiche legislative e sull’eventuale seguito legislativo
delle sentenze della Corte costituzionale.
ARTICOLO7Testi unici
1.Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, adotta, secondo gli indirizzi previamente definiti entro
il 30 giugno 1999 dalle Camere sulla base di una relazione presentata dal
Governo, il programma di riordino delle norme legislative e regolamentari
che disciplinano le fattispecie previste e le materie elencate:
a) nell’articolo 4, comma 4, e nell’articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni;
b) nelle leggi annuali di semplificazione;
c) nell’allegato 3 della presente legge;
d) nell’articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale, in
riferimento all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286;
e) nel Codice civile, in riferimento all’abrogazione dell’articolo
17 del medesimo Codice;
f) nel Codice civile, in riferimento alla soppressione del bollettino
ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata
e del bollettino ufficiale delle società cooperative, disposta dall’articolo
29 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31
dicembre 2001 mediante l’emanazione di Testi unici riguardanti materie
e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune
evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. Fino alla
data di entrata in vigore di una legge generale sull’attività normativa,
nella redazione dei Testi unici, emanati ai sensi del comma 4, il Governo
si attiene ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi
e procedimentali, secondo i criteri previsti dall’articolo 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
b) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente,
da successive disposizioni;
d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando,
nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire
la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare
e semplificare il linguaggio normativo;
e) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel Testo
unico, che restano comunque in vigore;
f) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate,
che regolano la materia oggetto di delegificazione con espressa indicazione
delle stesse in apposito allegato al Testo unico;
g) aggiornamento periodico, almeno ogni sette anni dalla data di entrata
in vigore di ciascun Testo unico;
h) indicazione, per i Testi unici concernenti la disciplina della materia
universitaria, delle norme applicabili da parte di ciascuna università
salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare.
3. Dalla data di entrata in vigore di ciascun Testo unico sono comunque
abrogate le norme che regolano la materia oggetto di delegificazione, non
richiamate ai sensi della lettera e) del comma 2.
4. Lo schema di ciascun Testo unico è deliberato dal Consiglio
dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere
entro trenta giorni dalla richiesta. Lo schema è trasmesso, con
apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato,
alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro
quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun Testo unico è emanato,
decorso tale termine e tenuto conto dei pareri delle Commissioni parlamentari,
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri e del ministro per la Funzione pubblica, previa
ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.
5. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di Testi
unici ai sensi dell’articolo 14, 2°, del Testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato, approvato con Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054,
al Consiglio di Stato, che ha la facoltà di avvalersi di esperti,
in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, scelti
anche tra quelli di cui al comma 1 dell’articolo 3 della presente legge.
Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere
dello stesso previsto ai sensi dell’articolo 16, primo comma, 3°, del
citato Testo unico approvato con Regio decreto n. 1054 del 1924, dell’articolo
17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 4 del presente
articolo.
6. Le disposizioni contenute in un Testo unico non possono essere abrogate,
derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante
l’indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo
e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi
incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente
mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni contenute nei
Testi unici.
7. Relativamente alle norme richiamate dal comma 1, lettere d), e)
e f), si procede all’adeguamento dei testi normativi mediante applicazione
delle norme dettate dal comma 2, lettere b), c) e d), e dal comma 4.
(1 - Continua)
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