Il ritorno del conciliatore 

da Il Sole 24 ore del 25.5.98

Un giudizio imparziale e gratuito, nell’arco di 90 giorni, con il corredo dell’esenzione fiscale. Questa la filosofia di fondo del progetto ds relativo alla istituzione di una Camera di conciliazione presso ogni Tribunale con la collaborazione dell’Ordine degli avvocati. La conciliazione, secondo il progetto, sarà facoltativa con l’obiettivo di composizione non contenziosa di controversie civili su diritti disponibili e senza alcun limite di competenza. La conciliazione, invece, è prevista obbligatoriamente nei settori relativi alle controversie derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti di valore non superiore a 50 milioni. La proposta ds ha come modello la Camera di conciliazione nata a Roma dalla collaborazione tra Corte d’Appello e Ordine degli avvocati. «La logica delle Camere di conciliazione — osserva Andrea Vela, presidente della Corte d’appello di Roma — si può riassumere con un detto popolare: “Pochi, maledetti e subito”. Chi si accontenta di cifre non esorbitanti ha interesse a imboccare questa via». Va detto che Andrea Vela può essere considerato l’architetto di questa felice iniziativa.  «La Camera di conciliazione di Roma — racconta Vela — è nata dalla collaborazione tra la Corte e l’Ordine degli avvocati. L’obiettivo è di dare vita a uno strumento che porti a una deflazione del contenzioso civile. Il regolamento è stato approvato dal Csm. La Camera, che funziona dal settembre 1995, purtroppo è ancora senza sede e senza mezzi. Sto sollecitando il sindaco di Roma, perché venga trovata una soluzione soddisfacente». La Camera, che per ora ha sede presso l’Ordine degli avvocati di Roma (in piazza Cavour), non ha scopo di lucro, mentre le prestazioni dei conciliatori sono gratuite. Nei primi due anni di vita ha trattato 3.500 istanze e ne sono state definite più della metà. La Camera ha funzioni di composizione conciliativa extra-giudiziale di controversie attinenti a diritti disponibili e «opera per uno sviluppo della cultura della pacificazione». Ha un iter molto veloce: entro 7 giorni dal deposito dell’istanza firmata dalle parti interessate viene fissato il giorno dell’udienza. Le parti — che non hanno l’obbligo di farsi assistere da un legale — possono scegliere il conciliatore tra gli avvocati inclusi in un apposito Albo. La trattazione è esclusivamente orale. L’accordo può essere formulato dalle parti stesse, ma la proposta transattiva può essere avanzata dal conciliatore. Se la conciliazione riesce, le parti firmano un documento contenente la convenzione conclusa.  «In sostanza — osserva Vela — se le camere di conciliazione dovessero essere ancorate a una legge, la giustizia ordinaria potrebbe dedicarsi all’approfondimento delle cause civili più complesse, quelle cause che richiedono tempi più lunghi».
Non sono mancate adesioni importanti al tentativo di dar vita a Roma a
una Camera di conciliazione efficiente e tempestiva. La Renault Italia ha
ipotizzato il ricorso alla Camera per eventuali controversie che dovessero
esplodere tra la casa e i concessionari. L’Associazione degli
amministratori di condomini ha sollecitato i suoi aderenti a favorire il
ricorso alla conciliazione per le liti tra condomini.
Il Comune di Roma ha addirittura stipulato una convenzione con la
Camera di conciliazione per rimettere a tale organo le controversie
relative a diritti disponibili su beni mobili fino al valore di 25 milioni.
«Questa iniziativa — dice Vela — è importante per la massa delle cause
che possono nascere, ad esempio, dagli incidenti legati alla
manutenzione delle strade cittadine». 
È accaduto anche che alcuni giudici del tribunale di Roma abbiano
disposto, nel corso di processi civili pendenti, che le parti presentino
istanza congiunta di conciliazione alla Camera di Roma. Il provvedimento
è stato giustificato con «l’attuale stato della giustizia civile, la scarsezza
delle risorse, la necessità di accelerazione dei processi»; in particolare
con «l’amplissima durata dei processi e con gli effetti di tale circostanza
sui diritti dei cittadini». I giudici osservano, inoltre, che l’utilizzazione
della Camera di conciliazione non preclude il ricorso alla giustizia
ordinaria né la prosecuzione del processo civile pendente. I giudici si
sono richiamati anche alla normativa comunitaria, recependo le
indicazioni favorevoli alla risoluzione alternativa delle controversie già
praticate in altri Stati, e concludono così: «Tutte le indicazioni
dell’ordinamento interno e comunitario sono orientate favorevolmente
verso l’adozione di strumenti di accelerazione dei tempi della giustizia
civile». Un’altra spinta viene dall’articolo 8 della Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(trasformata nella legge italiana n. 848/1955) che impegna i Paesi
firmatari «a garantire il diritto dei cittadini al termine ragionevole di durata
dei processi». Con le Camere di conciliazione probabilmente l’Italia sta
imboccando quella strada veloce nel campo della giustizia civile dopo 20
anni di abbandono di questo processo così essenziale nei rapporti
Stato-cittadini. «Il successo di questa iniziativa — afferma Vela — è
legata anche all’esenzione fiscale. Sugli accordi tra le parti non devono
gravare imposte. Il verbale di accordo deve avere forza esecutiva».
Fr.Ab.