La
Germania apre alle Srl tra legali
da Il Sole 24 ore del 27.4.99
Mentre si discute sull’ammissibilità delle Spa tra avvocati,
in Germania dal 1° marzo 1999 è entrata in vigore la riforma
della legge professionale forense che consente la costituzione di società
a responsabilità limitata. Nel novembre 1994 la Suprema Corte della
Baviera, con una decisione a sorpresa, ha stabilito la sostanziale ammissibilità
della Srl tra avvocati. Tra il 1994 e il 1997 sono state costituite 49
società tra avvocati e il legislatore si è visto costretto
a correre ai ripari.
La nuova normativa cerca di conciliare i principi deontologici con
le regole del diritto societario; si sforza di garantire l’indipendenza
del legale; punta a tutelare il pubblico che si avvale della consulenza
degli avvocati.
L’oggetto sociale della Srl deve essere costituito dalla consulenza
e rappresentanza in questioni legali. La società, per evitare conflitti
di interessi, non può detenere partecipazioni in altre entità
finalizzate all’esercizio in comune della professione (analoga disposizione
vale per soci e amministratori). Essa e i suoi amministratori (anche se
non avvocati) sono membri del consiglio dell’Ordine e, quindi, assoggettati
alla vigilanza disciplinare.
La Srl tra avvocati deve, come un vero e proprio avvocato, conseguire
l’abilitazione professionale. Competente a rilasciarla è l’amministrazione
della giustizia del Land in cui la società ha sede. Prima di decidere
sulla domanda l’amministrazione deve rivolgersi alla presidenza del consiglio
dell’ordine, che rilascia un parere sulla sussistenza delle condizioni
per l’abilitazione.
Il procedimento comporta il pagamento di una tassa di mille marchi.
Nel caso in cui il parere o comunque l’esito della procedura sia negativo,
la richiedente può ricorrere alla Corte degli avvocati. Ottenuta
l’abilitazione professionale, la società deve essere iscritta nel
Registro delle imprese.
La denominazione sociale deve contenere il nome di almeno un socio,
che sia avvocato, e l’indicazione "società tra avvocati". La qualità
di socio può essere rivestita soltanto da avvocati o appartenenti
a quelle categorie che possono esercitare la loro professione in forma
di associazione professionale con i legali (in particolare, commercialisti
e revisori dei conti). I soci devono essere professionalmente attivi nella
società. La maggioranza delle quote e dei diritti di voto devono
essere in mano ad avvocati. Le quote non possono essere detenute per conto
di terzi, i quali non possono partecipare agli utili della società.
Gli amministratori in maggioranza devono essere avvocati. Gli amministratori
non avvocati devono comunque appartenere a una delle categorie professionali
su indicate. Gli amministratori avvocati devono, in tutto quanto attiene
allo svolgimento della loro professione di legale, mantenersi autonomi
dai soci.
La società deve gestire uno studio legale, in cui deve operare
almeno un avvocato amministratore, per il quale l’esercizio di tale funzione
costituisca l’aspetto principale della propria attività professionale.
La società può, costituendo sedi secondarie, delocalizzare
la propria attività.
È obbligatoria un’assicurazione della responsabilità
civile: la polizza deve garantire i clienti tanto in caso di responsabilità
contrattuale che di responsabilità extracontrattuale. La somma minima
assicurata ammonta a cinque milioni di marchi per ogni singolo evento dannoso.
La somma minima assicurata appare piuttosto elevata, se si considera che,
in Germania, il 70% dei risarcimenti da responsabilità civile degli
avvocati non supera i 20mila marchi e il 95% non supera i 100mila.
La procura alle liti può essere conferita anche direttamente
alla società. La difesa processuale penale deve, al contrario, essere
sempre conferita a una persona avvocato.
La società è tenuta a rispettare i diritti e i doveri
degli avvocati, tra cui: il principio per il quale il legale deve comportarsi,
anche fuori dell’ambito lavorativo, in modo conforme alla dignità
professionale; l’obbligo di mantenere il segreto su tutto ciò di
cui si venga a conoscenza nell’esercizio della professione; la possibilità
di svolgere attività pubblicitaria purché a carattere informativo;
il diritto di rinunciare a un incarico, a condizione che se ne dia pronta
comunicazione al cliente; l’obbligo di assumere la rappresentanza processuale
dei meno abbienti; il divieto di pattuire onorari inferiori a quelli stabiliti
dalla legge; l’obbligo di formare i praticanti.
Valerio Sangiovanni
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