La Germania apre alle Srl tra legali 

da Il Sole 24 ore del 27.4.99

Mentre si discute sull’ammissibilità delle Spa tra avvocati, in Germania dal 1° marzo 1999 è entrata in vigore la riforma della legge professionale forense che consente la costituzione di società a responsabilità limitata. Nel novembre 1994 la Suprema Corte della Baviera, con una decisione a sorpresa, ha stabilito la sostanziale ammissibilità della Srl tra avvocati. Tra il 1994 e il 1997 sono state costituite 49 società tra avvocati e il legislatore si è visto costretto a correre ai ripari.
La nuova normativa cerca di conciliare i principi deontologici con le regole del diritto societario; si sforza di garantire l’indipendenza del legale; punta a tutelare il pubblico che si avvale della consulenza degli avvocati.
L’oggetto sociale della Srl deve essere costituito dalla consulenza e rappresentanza in questioni legali. La società, per evitare conflitti di interessi, non può detenere partecipazioni in altre entità finalizzate all’esercizio in comune della professione (analoga disposizione vale per soci e amministratori). Essa e i suoi amministratori (anche se non avvocati) sono membri del consiglio dell’Ordine e, quindi, assoggettati alla vigilanza disciplinare.
La Srl tra avvocati deve, come un vero e proprio avvocato, conseguire l’abilitazione professionale. Competente a rilasciarla è l’amministrazione della giustizia del Land in cui la società ha sede. Prima di decidere sulla domanda l’amministrazione deve rivolgersi alla presidenza del consiglio dell’ordine, che rilascia un parere sulla sussistenza delle condizioni per l’abilitazione.
Il procedimento comporta il pagamento di una tassa di mille marchi. Nel caso in cui il parere o comunque l’esito della procedura sia negativo, la richiedente può ricorrere alla Corte degli avvocati. Ottenuta l’abilitazione professionale, la società deve essere iscritta nel Registro delle imprese.
La denominazione sociale deve contenere il nome di almeno un socio, che sia avvocato, e l’indicazione "società tra avvocati". La qualità di socio può essere rivestita soltanto da avvocati o appartenenti a quelle categorie che possono esercitare la loro professione in forma di associazione professionale con i legali (in particolare, commercialisti e revisori dei conti). I soci devono essere professionalmente attivi nella società. La maggioranza delle quote e dei diritti di voto devono essere in mano ad avvocati. Le quote non possono essere detenute per conto di terzi, i quali non possono partecipare agli utili della società.
Gli amministratori in maggioranza devono essere avvocati. Gli amministratori non avvocati devono comunque appartenere a una delle categorie professionali su indicate. Gli amministratori avvocati devono, in tutto quanto attiene allo svolgimento della loro professione di legale, mantenersi autonomi dai soci.
La società deve gestire uno studio legale, in cui deve operare almeno un avvocato amministratore, per il quale l’esercizio di tale funzione costituisca l’aspetto principale della propria attività professionale. La società può, costituendo sedi secondarie, delocalizzare la propria attività.
È obbligatoria un’assicurazione della responsabilità civile: la polizza deve garantire i clienti tanto in caso di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale. La somma minima assicurata ammonta a cinque milioni di marchi per ogni singolo evento dannoso. La somma minima assicurata appare piuttosto elevata, se si considera che, in Germania, il 70% dei risarcimenti da responsabilità civile degli avvocati non supera i 20mila marchi e il 95% non supera i 100mila.
La procura alle liti può essere conferita anche direttamente alla società. La difesa processuale penale deve, al contrario, essere sempre conferita a una persona avvocato.
La società è tenuta a rispettare i diritti e i doveri degli avvocati, tra cui: il principio per il quale il legale deve comportarsi, anche fuori dell’ambito lavorativo, in modo conforme alla dignità professionale; l’obbligo di mantenere il segreto su tutto ciò di cui si venga a conoscenza nell’esercizio della professione; la possibilità di svolgere attività pubblicitaria purché a carattere informativo; il diritto di rinunciare a un incarico, a condizione che se ne dia pronta comunicazione al cliente; l’obbligo di assumere la rappresentanza processuale dei meno abbienti; il divieto di pattuire onorari inferiori a quelli stabiliti dalla legge; l’obbligo di formare i praticanti.
Valerio Sangiovanni