La Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità del decreto legge 23.Cura Di Bella gratis agli indigenti. I farmaci saranno prescritti dai medici solo se non esiste una terapia alternativa 

da Il Sole 24 ore del 27.5.98

ROMA — Il servizio sanitario deve garantire la cura anticancro Di Bella a chi non può pagarsela. A condizione, però, che la patologia rientri tra quelle già ammesse dal ministero della Sanità alla sperimentazione (tumori in fase terminale); che il malato non abbia davanti «valide alternative terapeutiche» con medicinali o trattamenti già autorizzati (condizione certificata dal medico, «sotto la propria responsabilità» e «sulla base di elementi obiettivi»). E comunque solo finché durerà la sperimentazione del “multitrattamento Di Bella” (Mdb), cioè fino al momento in cui saranno disponibili «dati scientificamente attendibili» per superare l’«incertezza attuale» sulla «non implausibile efficacia» della cura.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 185, depositata ieri, relatore Francesco Guizzi, ha esteso ai non abbienti il multitrattamento del professore modenese bocciando, in parte, il decreto ribattezzato Di Bella (che si tratti di una legge «singolare e in deroga alle procedure ordinarie» lo sottolinea la stessa motivazione della sentenza). La Corte, sollecitata dal Consiglio di Stato, ha bocciato il decreto legge (n. 23/98) perché, limitando ai pazienti scelti per la sperimentazione la somministrazione gratuita della somatostatina e degli altri medicinali del cocktail, si è messo in contrasto con principio di uguaglianza e diritto alla salute. Ma toccherà ora al legislatore disciplinare l’accesso alla cura da parte di chi non abbia possibilità economiche. E il Parlamento dovrà farlo al più presto, ha detto la Corte: «L’intervento dovrà avere luogo con la più grande tempestività in ragione della particolare urgenza».
L’incostituzionalità del decreto non deriva dall’aver richiesto la fase 2 della sperimentazione al fine di autorizzare i farmaci solo della cura Di Bella. Anzi, su questo punto la Corte ha detto che il decreto 23 di quest’anno ha un valore generale: stabilisce infatti che la fase 2 sia necessaria anche per la prescrizione in via eccezionale e transitoria di tutte le sostanze “innovative” già disciplinate dal decreto 536 del ’96.  L’illegittimità sta invece nella scelta di una sperimentazione anomala: in deroga alle regole ordinarie è stata prevista la possibilità di «impiego nei confronti di altri soggetti estranei alla sperimentazione» e, nota la Corte, «prima che siano noti gli esiti». Se contro le regole ordinarie i medici possono prescrivere i medicinali ancora sotto esame ma questi non sono mutuabili, la spesa è sempre a carico del malato. Ma, secondo la Corte, «nei casi di esigenze terapeutiche estreme, impellenti e senza risposte alternative, come quelle che si verificano in alcune patologie tumorali» succede che dalla disciplina della sperimentazione, «così prevista», nascano «aspettative» che rientrano «nel contenuto minimo del diritto alla salute». Il principio di eguaglianza non tollera che il godimento, sia pure di questo «contenuto minimo», del diritto alla salute dipenda dalle condizioni economiche del paziente. Non sono peraltro sufficienti l’accordo tra ministero e aziende farmaceutiche per vendere i prodotti a un prezzo ridotto né i fondi stanziati a favore dei Comuni per finanziare gli indigenti.
Ma attenzione, ha concluso la Corte, la distribuzione a spese della collettività vale soltanto in quanto il decreto legge ha autorizzato, in via transitoria e speciale, l’uso terapeutico dei farmaci della cura Di Bella. E vale solo per alcuni soggetti: quando ci sia l’alternativa di un «trattamento sperimentato e validato» è irragionevole pretendere che lo Stato «debba essere comunque tenuto a fornire gratuitamente altre prestazioni mediche, anche solo ipoteticamente efficaci». Sulle casse pubbliche non possono ricadere le libere scelte individuali delle terapie.  Altrimenti lo Stato verrebbe meno alla responsabilità di garantire l’efficacia e la non nocività dei farmaci.
Roberta Miraglia