Una sentenza della Corte dei conti sull’affidamento imprudente 

da Il Sole 24 ore del 28.12.98

La mancata utilizzazione di un progetto di opera pubblica comporta la responsabilità degli amministratori locali che abbiano deliberato l’affidamento dell’incarico solo quando gli stessi abbiano proceduto a commissionare il progetto pur in assenza delle condizioni oggettive per la realizzazione dell’opera. Nessuna responsabilità è invece configurabile per gli amministratori allorché la mancata realizzazione dell’opera dipende da circostanze sopravvedute o comunque non dipende da una inadeguata valutazione delle condizioni iniziali per l’esecuzione dell’opera pubblica.
È questo il principio affermato in una recente sentenza dalla Corte dei conti, chiamata a giudicare gli amministratori di un Comune che avevano affidato l’incarico per la redazione del progetto di un’opera pubblica successivamente non realizzata, e ai quali è stato chiesto il risarcimento del danno conseguente alla mancata utilizzazione del progetto. In particolare, i giudici contabili hanno affermato che «la mancata utilizzazione di un progetto di opera pubblica comporta la responsabilità degli amministratori locali solo quando il mancato utilizzo sia dipeso da una inadeguata valutazione del quadro complessivo, mentre nulla può essere ad essi addebitato quando la mancata realizzazione dell’opera sia stata determinata da circostanze sopravvenute o comunque non percepibili all’atto della deliberazione o, ancora, da valutazioni di segno diverso adottate dei successivi amministratori» (si veda Corte dei conti, sezione giurisdizionale Regione Veneto n. 583 del 21 luglio 1998).  Peraltro, poiché la redazione del progetto comporta comunque il pagamento della parcella al professionista che l’abbia realizzata, il danno eventualmente configurabile per le finanze dell’ente, in tal caso, non può certamente essere addebitato al sindaco che abbia proceduto alla liquidazione della parcella, dovendo piuttosto essere accertata la corretta valutazione iniziale in ordine alle concrete possibilità di realizzazione dell’opera. In proposito, è stato anche recentemente affermato che «all’esecuzione dell’incarico di redigere un progetto di lavori, non importa se irregolarmente conferito e divenuto inutile in ragione della decisione di non procedere all’effettuazione dei lavori stessi da parte della subentrata nuova amministrazione, consegue il diritto del professionista al compenso, con la conseguenza che nessuna colpa di rilevante gravità è ravvisabile nel comportamento del Sindaco che, pur avendo deliberato di non dare corso ai lavori, e di non utilizzare il progetto, abbia liquidato la parcella professionale per la redazione del progetto stesso» (si veda, da ultimo, Corte dei conti, sezione III Centrale d’appello, n. 210 del 3 agosto 1998).
Dalle sentenze della Corte dei conti sopra riferite, che appaiono sorrette da una coerente logica giuridica, emergono i seguenti principi: anche in caso di mancata utilizzazione del progetto per la realizzazione di un’opera pubblica sussiste sempre il diritto del professionista alla liquidazione della parcella, a prescindere dalle ragioni che abbiano indotto l’amministrazione a non utilizzare il progetto o a non realizzare l’opera; non necessariamente la mancata utilizzazione del progetto comporta la responsabilità degli amministratori o del responsabile degli uffici dell’ente locale, essendo questa configurabile solo in caso di incauto affidamento dell’incarico, e cioè, nel caso in cui già al momento dell’affidamento dell’incarico sussistevano evidenti impedimenti alla realizzazione dell’opera; la responsabilità per il danno eventualmente configurabile per le finanze dell’ente locale non ricade su chi abbia proceduto alla liquidazione della parcella, essendo questa un atto dovuto, ma su chi abbia inizialmente deliberato l’affidamento dell’incarico senza valutare adeguatamente le condizioni per la concreta realizzazione dell’opera pubblica.  Alla luce di tali principi, è opportuno che amministratori e responsabili degli uffici dell’ente locale valutino con prudenza, al momento dell’affidamento dell’incarico, le effettive condizioni oggettive per la realizzazione dell’opera, evitando di affidare incarichi per progetti di opere pubbliche destinati a restare sulla carta.
Tommaso Miele