Una
sentenza della Corte dei conti sull’affidamento imprudente
da Il Sole 24 ore del 28.12.98
La mancata utilizzazione di un progetto di opera pubblica comporta la
responsabilità degli amministratori locali che abbiano deliberato
l’affidamento dell’incarico solo quando gli stessi abbiano proceduto a
commissionare il progetto pur in assenza delle condizioni oggettive per
la realizzazione dell’opera. Nessuna responsabilità è invece
configurabile per gli amministratori allorché la mancata realizzazione
dell’opera dipende da circostanze sopravvedute o comunque non dipende da
una inadeguata valutazione delle condizioni iniziali per l’esecuzione dell’opera
pubblica.
È questo il principio affermato in una recente sentenza dalla
Corte dei conti, chiamata a giudicare gli amministratori di un Comune che
avevano affidato l’incarico per la redazione del progetto di un’opera pubblica
successivamente non realizzata, e ai quali è stato chiesto il risarcimento
del danno conseguente alla mancata utilizzazione del progetto. In particolare,
i giudici contabili hanno affermato che «la mancata utilizzazione
di un progetto di opera pubblica comporta la responsabilità degli
amministratori locali solo quando il mancato utilizzo sia dipeso da una
inadeguata valutazione del quadro complessivo, mentre nulla può
essere ad essi addebitato quando la mancata realizzazione dell’opera sia
stata determinata da circostanze sopravvenute o comunque non percepibili
all’atto della deliberazione o, ancora, da valutazioni di segno diverso
adottate dei successivi amministratori» (si veda Corte dei conti,
sezione giurisdizionale Regione Veneto n. 583 del 21 luglio 1998).
Peraltro, poiché la redazione del progetto comporta comunque il
pagamento della parcella al professionista che l’abbia realizzata, il danno
eventualmente configurabile per le finanze dell’ente, in tal caso, non
può certamente essere addebitato al sindaco che abbia proceduto
alla liquidazione della parcella, dovendo piuttosto essere accertata la
corretta valutazione iniziale in ordine alle concrete possibilità
di realizzazione dell’opera. In proposito, è stato anche recentemente
affermato che «all’esecuzione dell’incarico di redigere un progetto
di lavori, non importa se irregolarmente conferito e divenuto inutile in
ragione della decisione di non procedere all’effettuazione dei lavori stessi
da parte della subentrata nuova amministrazione, consegue il diritto del
professionista al compenso, con la conseguenza che nessuna colpa di rilevante
gravità è ravvisabile nel comportamento del Sindaco che,
pur avendo deliberato di non dare corso ai lavori, e di non utilizzare
il progetto, abbia liquidato la parcella professionale per la redazione
del progetto stesso» (si veda, da ultimo, Corte dei conti, sezione
III Centrale d’appello, n. 210 del 3 agosto 1998).
Dalle sentenze della Corte dei conti sopra riferite, che appaiono sorrette
da una coerente logica giuridica, emergono i seguenti principi: anche in
caso di mancata utilizzazione del progetto per la realizzazione di un’opera
pubblica sussiste sempre il diritto del professionista alla liquidazione
della parcella, a prescindere dalle ragioni che abbiano indotto l’amministrazione
a non utilizzare il progetto o a non realizzare l’opera; non necessariamente
la mancata utilizzazione del progetto comporta la responsabilità
degli amministratori o del responsabile degli uffici dell’ente locale,
essendo questa configurabile solo in caso di incauto affidamento dell’incarico,
e cioè, nel caso in cui già al momento dell’affidamento dell’incarico
sussistevano evidenti impedimenti alla realizzazione dell’opera; la responsabilità
per il danno eventualmente configurabile per le finanze dell’ente locale
non ricade su chi abbia proceduto alla liquidazione della parcella, essendo
questa un atto dovuto, ma su chi abbia inizialmente deliberato l’affidamento
dell’incarico senza valutare adeguatamente le condizioni per la concreta
realizzazione dell’opera pubblica. Alla luce di tali principi, è
opportuno che amministratori e responsabili degli uffici dell’ente locale
valutino con prudenza, al momento dell’affidamento dell’incarico, le effettive
condizioni oggettive per la realizzazione dell’opera, evitando di affidare
incarichi per progetti di opere pubbliche destinati a restare sulla carta.
Tommaso Miele
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