Dubbio di incostituzionalità
per i redditi dei professionisti
da Il Sole 24 ore del 28.10.99 MILANO _ «Non manifestamente infondata» la questione di legittimità costituzionale sull’Irap sollevata dallo Studio Verna (assistito dal professor Francesco Tesauro) contro l’Ufficio imposte dirette di Milano e rimessa ieri, con sentenza, dalla quinta sezione della Commissione tributaria provinciale di Milano (presidente Romano Bonavitacola) alla Corte costituzionale. Il contrasto riguarda da una parte gli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 11 del Dlgs n. 446/1997 e dall’altra gli articoli 3 e 53 della Costituzione che tutelano i valori dell’uguaglianza di trattamento e della progressività del sistema tributario. In sostanza il Dlgs n. 446/1997, secondo la Commissione tributaria, non consente di dedurre dalla base imponibile le spese sostenute per i dipendenti e per i collaboratori e quella per interessi passivi; non distingue i lavoratori autonomi dagli imprenditori, e viceversa discrimina i lavoratori autonomi dai lavoratori dipendenti; discrimina i lavoratori autonomi di cui al primo comma dell’articolo 49 Tuir (coloro che esercitano arti e professioni) dagli altri lavoratori autonomi di cui alle altre ipotesi dello stesso articolo 49 (sindaco o revisore di società, collaboratori di giornali e riviste, collaboratori coordinati e continuativi, membri di collegi e commissioni, autori di opere dell’ingegno e di brevetti, etc.); non consente di dedurre l’Irap ai fini delle imposte sui redditi. Al centro della questione la necessità di decidere se il contribuente ha diritto o meno al rimborso dell’Irap, trascorsi inutilmente 90 giorni dalla istanza di rimborso. In verità dietro questa vicenda si nasconde un conflitto più rilevante, che riguarda direttamente la "filosofia" del libero professionista, che l’Irap in sostanza parifica alle imprese. Questo ricorso, infatti, è stato sponsorizzato dall’Associazione dottori commercialisti di Milano, che considera la sentenza una sua vittoria: «L’Irap — sostengono i leader dell’associazione — colpisce i professionisti come imprese produttive di servizi, mentre i professionisti sono degli intellettuali che affrontano i problemi dei loro clienti utilizzando saperi e competenze individuali». Secondo la Commissione tributaria, «l’Irap non è altro che una edizione riveduta e....scorretta della abolita Ilor». Il Dlgs sull’Irap sicuramente viola la capacità contributiva»: «il contribuente viene tassato, non in base alla sua disponibilità economica, ma sulla base di una redditività che potrebbe anche rivelarsi fittizia, se i costi integralmente intesi dovessero superare i ricavi». In ogni caso per i professionisti non è prospettabile alcuna capacità contributiva reale espressa dallo studio professionale in sé, e disgiunta dalla capacità contributiva personale del professionista, stante l’attività prevalentemente personale dallo stesso svolta». La Commissione attacca l’articolo 1 del Dlgs n. 446/1997 nella parte in cui dichiara l’imposta non deducibile ai fini delle imposte sui redditi. In tal modo si avrebbe una imposta (Irpef e Irpeg) che si applica sopra un’altra imposta (Irap). Franco Abruzzo
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