Stanziati oltre 39 miliardi per allestire gli uffici giudiziari 

da Il Sole 24 ore del 29.4.99

Pubblichiamo il disegno di legge contenente «Delega al Governo per l’istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino», definitivamente approvato ieri dal Senato.
ARTICOLO11.Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a decongestionare i tribunali di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituire, se necessario, nuovi tribunali nei corrispondenti circondari anche, eventualmente, attraverso la suddivisione territoriale del Comune capoluogo;
b) ridefinire, se necessario, i confini dei circondari limitrofi ricomprendendo in essi territori appartenenti ai tribunali da decongestionare;
c) tener conto, nella eventuale istituzione di nuovi circondari e nella determinazione dei confini, dell’estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell’ufficio, nonché del carico di lavoro atteso, in materia civile e penale;
d) limitare a non più di due il numero complessivo dei nuovi tribunali di cui verrà eventualmente prevista l’istituzione ai sensi della lettera a) ed escludere che la ridefinizione dei confini dei circondari di cui alla lettera b) possa comportare oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
e) prevedere che le disposizioni emanate in forza della presente delega abbiano efficacia con la medesima decorrenza delle disposizioni del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254.
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le norme di coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi ivi previsti con le altre leggi dello Stato, nonché ad introdurre una disciplina transitoria diretta a regolare il trasferimento degli affari ai nuovi uffici, fissando le fasi del procedimento oltre le quali detto trasferimento non avviene.
3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perché sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
ARTICOLO21.Per le esigenze relative all’acquisizione degli immobili, nonché alle spese di primo impianto degli uffici giudiziari di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), è autorizzata, per l’anno 1999, la spesa di lire 39.750 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al ministero di Grazia e giustizia.
2. All’onere derivante dalle spese di funzionamento degli uffici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), valutato complessivamente in lire 6.000 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al ministero di grazia e giustizia.
3. Il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ARTICOLO31.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale».