Stanziati
oltre 39 miliardi per allestire gli uffici giudiziari
da Il Sole 24 ore del 29.4.99
Pubblichiamo il disegno di legge contenente «Delega al Governo
per l’istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari
di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino», definitivamente approvato
ieri dal Senato.
ARTICOLO11.Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi finalizzati a decongestionare i tribunali di Torino, Milano,
Roma, Napoli e Palermo, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) istituire, se necessario, nuovi tribunali nei corrispondenti circondari
anche, eventualmente, attraverso la suddivisione territoriale del Comune
capoluogo;
b) ridefinire, se necessario, i confini dei circondari limitrofi ricomprendendo
in essi territori appartenenti ai tribunali da decongestionare;
c) tener conto, nella eventuale istituzione di nuovi circondari e nella
determinazione dei confini, dell’estensione del territorio, del numero
degli abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le
varie zone e la sede dell’ufficio, nonché del carico di lavoro atteso,
in materia civile e penale;
d) limitare a non più di due il numero complessivo dei nuovi
tribunali di cui verrà eventualmente prevista l’istituzione ai sensi
della lettera a) ed escludere che la ridefinizione dei confini dei circondari
di cui alla lettera b) possa comportare oneri finanziari aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato;
e) prevedere che le disposizioni emanate in forza della presente delega
abbiano efficacia con la medesima decorrenza delle disposizioni del decreto
legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254.
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro lo stesso termine
di cui al comma 1, le norme di coordinamento delle disposizioni dei decreti
legislativi ivi previsti con le altre leggi dello Stato, nonché
ad introdurre una disciplina transitoria diretta a regolare il trasferimento
degli affari ai nuovi uffici, fissando le fasi del procedimento oltre le
quali detto trasferimento non avviene.
3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della
Repubblica e alla Camera dei deputati, perché sia espresso dalle
competenti Commissioni permanenti un motivato parere entro il termine di
quaranta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti
sono emanati anche in mancanza del parere.
ARTICOLO21.Per le esigenze relative all’acquisizione degli immobili,
nonché alle spese di primo impianto degli uffici giudiziari di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera a), è autorizzata, per l’anno 1999,
la spesa di lire 39.750 milioni. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione
del ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l’anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al ministero di Grazia e giustizia.
2. All’onere derivante dalle spese di funzionamento degli uffici di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), valutato complessivamente in lire
6.000 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del ministero del Tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al ministero di grazia e giustizia.
3. Il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
ARTICOLO31.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale».
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