Sanatoria
«circoscritta» agli affitti a uso abitativo
da Il Sole 24 ore del 29.4.99
ROMA — La sanatoria della morosità, attraverso il pagamento dei
canoni non versati in prima udienza da parte del conduttore inadempiente
che estingue il diritto del locatore alla risoluzione del contratto, introdotta
dalla legge sull’equo canone 392/78, è applicabile, per quel che
riguarda i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della disciplina,
soltanto alle locazioni a uso abitativo. La sanatoria non è, invece,
estensibile al campo delle locazioni non abitative.
Il principio è affermato in una ponderosa sentenza (la 272/99,
depositata ieri, relatore Paolo Vittoria, presidente Vittorio Sgroi) della
Corte di cassazione pronunciata a sezioni unite, molto attesa dagli operatori
e destinata a chiudere (con una scelta finora di minoranza) una tormentata
controversia giurisprudenziale. La sentenza sarà pubblicata sul
numero 18 di «Guida al Dirirtto».
L’incertezza riguardava i nuovi contratti: la lettera della legge,
infatti, faceva ritenere che la sanatoria, prevista dall’articolo 55 della
392/78, per il regime transitorio, si applichi al di là di ogni
dubbio, anche alle locazioni non abitative.
A regime, secondo la Cassazione, l’articolo 55 richiama — per definire
la propria portata — l’articolo 5, destinato, però, a essere applicato
soltanto alle locazioni di tipo abitativo. La norma, infatti, inserita
com’è nella parte della legge 392/78 destinata a disciplinare le
locazioni abitative, «non è ricompresa fra quelle estese attraverso
richiamo, dalle locazioni abitative, ad altri tipi e sottotipi contrattuali».
Nè può dilatare la portata della sanatoria attribuire
natura processuale della disposizione. Così come non soccorre l’applicazione
analogica. Gli articoli 5 e 55 della legge 392/78, infatti, danno luogo
a una disciplina di cui sono state chiarite le ragioni: dare regole rigide
al conduttore in cambio di canoni bassi controbilanciati dalla possibilità
di sanare la propria situazione di inadempimento. Elementi che non sono
presenti nel campo delle locazioni non abitative. Non convince, infine,
neppure il richiamo che è contenuto nell’articolo 42, secondo comma.
La soluzione, secondo la Cassazione, non può essere che quella
della possibilità di procedere alla sanatoria per gli omessi pagamenti
dei canoni con il versamento alla prima udienza dell’importo dovuto solo
nel caso di locazione a uso abitativo. Una posizione che, comunque, risolve
il conflitto sposando un’opinione fino a ieri di "minoranza". L’opposta
posizione, infatti, era stata ribadita in una serie di pronunce, richiamate
nell’articolata motivazione, a partire dal 1986. Cambiamento di linea che
conserva tutta la sua importanza anche dopo la riforma della legge sugli
affitti che non ha cancellato l’articolo 55 della 392/78.
J.M.D.
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