Il
Pg di Cassazione riapre il caso Sofri
da Il Sole 24 ore del 29.4.99
ROMA — Non è finita. Dopo sette gradi di giudizio e tre sulla
revisione della condanna, il processo Sofri potrebbe riaprirsi: ieri il
Procuratore generale della Cassazione Giuseppe Veneziano ha espresso parere
favorevole al ricorso per la revisione del processo presentato dai difensori
di Adriano Sofri, Ovidio Bompressi e Giorgio Pietrostefani, condannati
in via definitiva a 22 anni di reclusione per l’omicidio, avvenuto nel
1972, del commissario Luigi Calabresi. La decisione sarà presa il
27 maggio prossimo dalla quinta sezione penale della Corte.
Il Pg della Cassazione ha infatti contestato la decisione presa il
26 febbraio scorso dalla Corte d’appello di Brescia che aveva dichiarato
inammissibile la richiesta di revisione (dopo il «no» già
arrivato da Milano e poi annullato dalla Cassazione su richiesta dello
stesso Veneziano). Con una requisitoria di 76 pagine, il Pg, chiedendo
l’annullamento di quella decisione e il rinvio a una terza Corte d’appello,
quella di Venezia, ha rilevato come i giudici bresciani non si siano attenuti
a quanto indicato dalla Cassazione sulla valutazione della prova e sui
principi di diritto. Il Codice (articolo 627, comma 3) risulterebbe violato
anche per la mancata considerazione dell’ipotesi di assoluzione per insufficienza
o contraddittorietà della prova, avendo la Corte di Brescia «delimitato
l’oggetto del suo scrutinio alla sola ipotesi di assoluzione piena».
Inoltre il Pg ha criticato il fatto che l’ordinanza abbia negato la
revisione adducendo che la richiesta dei tre ex di Lotta continua aveva
come «tema ispiratore» il complotto del pentito Leonardo Marino.
Per Veneziano questa «chiave di lettura del materiale probatorio
è fuorviante e inidonea a ritenere assolto il compito della valutazione
unitaria delle prove demandato al giudice di rinvio». In proposito
Veneziano ha rilevato che solo nelle tre pagine finali dell’ordinanza,
a fronte delle 99 dedicate a smontare la "tesi" del complotto, termine,
ricorda lo stesso Pg, «mai usato nell’istanza di revisione»,
i giudici esaminano «complessivamente» le nuove prove addotte
dalla difesa. E il loro vaglio manca di «univocità e coerenza».
Per quanto riguarda ad esempio la testimonianza di Gnappi, il giudice riconosce
sia il carattere di «novità» sia «l’astratta idoneità
a ribaltare la condanna». Salvo poi ritenerla «manifestamente
infondata» per la sua «evidente fumosità». Insomma,
«risulta omessa ogni valutazione analitica idonea a correlare le
prove nelle loro reciproche interrelazioni, raccordi e integrazioni e ad
operarne il raffronto con le prove corrispondenti poste a base del giudicato».
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