‘Principi fissati dalla Consulta. Il giudice deve decidere in base a ciò che avviene in udienza’

da Il Giornale di Sicilia del 29.1.99

ROMA. La Corte di Cassazione getta acqua sul fuoco: non è vero che alcuni processi dovranno ricominciare da zero per ‘colpa’ della decisione sui testimoni presa dalle Sezioni unite penali della Suprema corte che risale al 15 gennaio scorso (e della quale ancora non sono state pubblicate le motivazioni). Dopo l’allarme lanciato dai magistrati di Palermo sulla possibilità che processi importanti (come ad esempio quello contro il senatore Giulio Andreotti o contro pericolosi killer di mafia) possano subire lunghi rallentamenti o la prescrizione, in Cassazione si ribatte che si tratta di una denuncia ingiustificata. Il testimone - hanno spiegato ieri ai giornalisti fonti della Corte di Cassazione - dovrà essere riascoltato solo se le sue dichiarazioni sono ritenute essenziali ai fini della decisione. Nessun azzeramento, quindi, né nessuna decisione che riguardi imputati di reati connessi. Si tratta solo di testimoni che svolgono un ruolo essenziale ai fini della sentenza. Il 15 gennaio scorso alle sezioni unite della Suprema Corte era stato chiesto di valutare se la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese da un testimone, davanti ad un collegio di diversa composizione e in altra udienza, fosse consentita anche nel caso in cui le parti non avessero dato il loro consenso o nel caso in cui si fossero opposte. E se quindi non fosse necessario invece riascoltare la persona che aveva parlato in aula di fronte a una corte diversa. Per i Supremi Giudici di piazza Cavour, che si sono riuniti per un ricorso dell’avvocato Carlo Taormina, il testimone, la cui deposizione sia essenziale per la decisione deve essere di nuovo citato e sentito. Certo, a meno che ciò non sia possibile in via permanente. In tal caso la lettura dei verbali è consentita. In sostanza, quando è cambiato un componente della corte durante il processo, è necessario ‘far riascoltare al collegio giudicante le testimonianze essenziali per formare il convincimento di colpevolezza o innocenza’. E ciò in ossequio al principio che la prova nel nuovo processo penale va ‘formata’ nel dibattimento. La Cassazione ha quindi, si fa sempre notare, aderito ai principi della Corte Cositiuzionale che sul tema si è espressa con due pronunce (1994 e 1996) e ha accolto un orientamento che è ‘prevalente in giurisprudenza’ e pressochè unanime tra i giuristi. Quali saranno le conseguenze? In pratica la corte di appello dorvà rinnovare esclusivamente la testimonianza, in quanto è inutilizzabile secondo il codice di procedura penale, a condizione però che sia essenziale per la sentenza. Il testimone, che ha l’obbligo di presentarsi (altrimenti rischia l’accompagnamento coatto) può confermare le dichiarazioni già rese in aula precedentemente o formularne delle altre diverse in tutto o in parte. In questo caso il giudice, su richiesta del pm - o direttamente - può contestare le difformità. In modo che, così, delle dichiarazioni precedentemente rese si può tenere ugualmente conto ai fini della decisione. In attesa delle motivazioni della sentenza restano però diversi aspetti oscuri: chi decide se il testimone da riascoltare è ‘essenziale’? La corte da sola o serve il consenso delle parti? E se qualcuna delle parti, pm o legali, non è d’accordo può fare ricorso per richiamare qualche altro teste? In questo caso non si rischiano davvero, come sostiene la Procura di Palermo, tempi biblici per venire a capo di tutta la procedura? Re. Pol.