| Un’azione diretta in Tribunale
da Il Sole 24 ore del 29.11.99 Chi è il giudice competente davanti al quale deve essere presentato il ricorso? È il tribunale (in primo grado, in seguito alla riforma che sopprime il pretore) che decide come giudice unico, in cui ha sede l’ufficio al quale è addetto il dipendente (articolo 413, comma 5 del Codice di procedura civile, modificato dall’articolo 40, del Dlgs 80/98). Per l’appello è competente la Corte d’appello (fino al 31 dicembre 1999 è ancora competente il Tribunale, in composizione collegiale: articolo 134 bis del Dlgs 51/98 sul giudice unico). Per le amministrazioni statali, non si applica la previsione del foro erariale di cui all’articolo 6 Rd 1611/1933 (tribunale dove ha sede l’Avvocatura dello Stato). Quando può essere presentato il ricorso? Esaurita la fase conciliativa (con esito negativo del tentativo di conciliazione), oppure trascorsi 90 giorni dalla presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, senza che questo sia stato effettuato (articolo 69, comma 2 del Dlgs 29/93; per il lavoro privato, è previsto il termine più breve di 60 giorni). Che cosa avviene se il ricorso è presentato senza che sia stato promosso il tentativo di conciliazione o prima del decorso di 90 giorni dalla sua richiesta? Alla prima udienza (d’ufficio o in seguito all’istanza della controparte), il giudice sospende il giudizio e fissa il termine perentorio di 60 giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. In seguito al suo espletamento (o passati 90 giorni) il processo può continuare: deve essere riassunto nel termine perentorio di 180 giorni, altrimenti si estingue (articolo 69, terzo comma). Il tentativo di conciliazione deve essere esperito anche nei procedimenti di urgenza (articolo 700 del Codice di procedura civile)? No. L’articolo 412 bis (comma 6) sottrae al tentativo obbligatorio di conciliazione la concessione dei provvedimenti cautelari, tra cui è ricompreso il provvedimento d’urgenza. Il tentativo di conciliazione deve, però, essere esperito nella successiva fase di merito (non previsto, in questo caso, per il lavoro privato: articolo 669 octies del Codice di procedura civile). E nei procedimenti antisindacali (articolo 28 della legge 300/70)? La procedura per la repressione delle condotte antisindacali deve ritenersi esclusa dal previo tentativo di conciliazione, non trattandosi di controversia individuale di lavoro (e comunque esclusa dall’articolo 412 bis del Codice di procedura civile perché procedimento speciale d’urgenza). Da chi è difesa la Pubblica amministrazione? In primo grado, può essere difesa direttamente dai propri dipendenti (senza necessità di mandato, ai sensi dell’articolo 417 bis come modificato dal Dlgs 387/98). Per le amministrazioni statali ciò vale se l’Avvocatura dello Stato (organo cui competono difesa e rappresentanza in giudizio) non ritiene di curare direttamente la vertenza perché relativa a questioni di massima o con notevoli riflessi economici. Sempre per il primo grado di giudizio, gli enti locali, per economie di gestione, possono utilizzare strutture dell’amministrazione civile dell’Interno (esempio le Prefetture) a cui conferiscono mandato. Che cosa avviene se la soluzione della controversia dipende dall’interpretazione di una clausola del Ccnl? L’articolo 68 bis del Dlgs 29/93 prevede un meccanismo deflattivo del contenzioso "in serie". Quando in una controversia si pone il problema dell’interpretazione o validità di una clausola di un Ccnl, il giudice è tenuto — anche d’ufficio — a rimettere la questione all’Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pa), la quale con le organizzazioni sindacali firmatarie procede all’interpretazione autentica (e quindi univoca) della clausola. E se l’accordo non interviene? Se l’accordo non è raggiunto (o vi sia stato l’inutile decorso di 90 giorni dalla comunicazione all’Aran), il giudice decide con sentenza parziale su questa questione. Tale decisione può essere solo impugnata direttamente in Cassazione (nel termine di 60 giorni dal deposito della sentenza) anche per violazione o falsa applicazione dei Ccnl (articolo 68, comma 5). Ove siano in corso altri processi in cui è necessario risolvere la stessa questione, gli stessi possono essere sospesi in attesa della decisione della Cassazione. La decisione della Cassazione è vincolante in altri processi? No. Ove il giudice ritenga di non uniformarsi alla decisione della Cassazione,
deciderà con sentenza impugnabile in Cassazione.
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