Legge
5 agosto 1998, n. 303
"Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di
consigliere di cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma,
della Costituzione"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 1998
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Art. 1.
Nomina di avvocati e professori universitari all'ufficio di consigliere
di cassazione
1. I professori ordinari di universita' nelle materie giuridiche e
gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio e
siano iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui
all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono chiamati, per
meriti insigni, all'ufficio di consigliere della Corte di cassazione in
numero non superiore ad un decimo dei posti previsti nell'organico complessivo
della Corte. Entro tale limite e' annualmente riservato alle nomine di
cui al presente comma un quarto dei posti messi a concorso dal Consiglio
superiore della magistratura; di tali posti non puo' tenersi conto ai fini
di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 32.
2. La nomina e' conferita con decreto del Presidente della Repubblica,
su designazione del Consiglio superiore della magistratura.
3. Ai fini previsti dal comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno sono
inviate al Consiglio superiore della magistratura, con le modalita' da
questo stabilite, le segnalazioni di persone disponibili, effettuate dagli
organismi universitari e forensi individuati dal Consiglio stesso. Il Consiglio
superiore della magistratura, acquisiti i documenti comprovanti il possesso
dei requisiti necessari per la nomina e di quelli utili a comprovare la
presenza dei meriti insigni, nonche' una dichiarazione attestante l'insussistenza
delle cause di incompatibilita' previste dalla legge, determina il numero
dei posti da coprire e, acquisito il parere del Consiglio universitario
nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale forense, provvede alla designazione
dei nominandi con deliberazione motivata. Il Presidente della Repubblica
emana i provvedimenti di nomina entro il 31 ottobre, ed entro il 31 dicembre
successivo i consiglieri di cassazione nominati assumono possesso dell'ufficio.
4. La riserva di posti ha durata annuale; nel caso di mancata copertura
dei posti riservati, il Consiglio superiore della magistratura provvede
alla copertura con magistrati ordinari.
Art. 2.
Requisiti per la nomina ed elementi di specifica rilevanza
1. Per la nomina a consigliere di cassazione ai sensi della presente
legge, oltre a quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 1, sono richiesti
i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) godere dell'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva
anche per contravvenzione, non essere incorso nella interdizione perpetua
o temporanea dai pubblici uffici, non essere stato sottoposto a misure
di prevenzione o di sicurezza, non aver riportato sanzioni disciplinari
diverse dall'avvertimento;
d) non aver superato l'eta' di sessantacinque anni e avere idoneita'
fisica e psichica;
e) per gli avvocati avere cessato, o essersi impegnati a cessare, l'esercizio
dell'attivita' forense e di qualsiasi altra attivita' lavorativa in via
continuativa, autonoma o dipendente; per i professori universitari, l'avere
ottenuto o richiesto, o l'essere impegnati a richiedere, la cessazione
del rapporto d'impiego con l'amministrazione o l'ente di appartenenza.
2. Accertati i requisiti di cui al comma 1, la designazione deve cadere
su persona che, per particolari meriti scientifici o per la ricchezza dell'esperienza
professionale, possa apportare alla giurisdizione di legittimita' un contributo
di elevata qualificazione professionale. A tal fine, costituiscono parametri
di valutazione gli atti processuali, le pubblicazioni, le relazioni svolte
in occasione della partecipazione a convegni.
3. Ai fini della chiamata costituiscono elementi di specifica rilevanza:
a) l'esercizio dell'attivita' forense da parte di professore d'universita'
presso le giurisdizioni superiori;
b) l'insegnamento universitario in materie giuridiche per un periodo
non inferiore a dieci anni;
c) il pregresso esercizio delle funzioni giudiziari per un periodo
non inferiore a dieci anni.
4. A parita' di possesso degli elementi di specifica rilevanza di cui
al comma 3, sono prioritariamente nominati coloro che risultano avere maggiore
anzianita' nel ruolo dei docenti universitari o nell'iscrizione agli albi
speciali per le giurisdizioni superiori.
5. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attivita' pregressa,
questa deve avvenire, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla
nomina.
Art. 3.
Collocazione nel ruolo e stato giuridico
1. Il magistrato nominato ai sensi della presente legge prende posto
nel ruolo di anzianita' della magistratura subito dopo l'ultimo dei magistrati
dichiarati idonei ad essere ulteriormente valutati al fine del conferimento
delle funzioni; nel caso in cui piu' magistrati vengano collocati nel predetto
ruolo, ciascuno vi prende posto secondo l'anzianita' di iscrizione nel
ruolo dei docenti universitari o nell'albo speciale per le giurisdizioni
superiori.
2. Il nominato acquisisce lo stato giuridico dei magistrati ordinari
ed e' tenuto all'osservanza dei relativi doveri, con possibilita' di deroga
per quanto concerne l'obbligo della residenza di cui all'articolo 12 dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni.
3. Al termine di otto anni dalla nomina, il magistrato nominato ai sensi
della presente legge e' sottoposto a valutazione di idoneita' da parte
del Consiglio superiore della magistratura al fine del conferimento delle
funzioni direttive superiori nell'ambito della Corte di cassazione.
Art. 4.
Destinazione per l'esercizio delle funzioni
1. Il magistrato nominato ai sensi della presente legge puo' essere
destinato esclusivamente alle funzioni giudicanti nell'ambito della Corte
di cassazione.
Art. 5.
Trattamento economico
1. Al magistrato nominato ai sensi della presente legge e' attribuito
il trattamento economico complessivo annuo spettante, in applicazione della
legge 19 febbraio 1981, n. 27, e successive modificazioni, al magistrato
dichiarato idoneo ai fini del conferimento delle funzioni di cassazione
con venti anni di anzianita' complessiva nelle qualifiche inferiori e quattro
anni di anzianita' nella qualifica di magistrato di cassazione.
2. La dichiarazione di idoneita' ai fini del conferimento delle funzioni
direttive superiori nell'ambito della Corte di cassazione, prevista nell'articolo
3, comma 3, retroagisce, ai soli effetti economici, a decorrere dal compimento
del quarto anno dalla nomina.
Art. 6.
Trattamento previdenziale
1. Al consigliere di cassazione nominato ai sensi della presente legge
e' attribuito il trattamento previdenziale ed assistenziale dei magistrati
ordinari.
2. Nel caso di pregresso esercizio dell'attivita' forense si applicano
le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45.
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