| Attività
di interesse pubblico, garantito l’accesso agli atti
da Il Sole 24 ore del 30.4.99
ROMA — La Telecom deve consentire l’accesso agli atti delle ispezioni
effettuate nei confronti dei gestori dei servizi di audiotex. Si tratta,
infatti, di un’attività di interesse pubblico e che il gestore telefonico
svolge, in collaborazione con il ministero delle Comunicazioni, con l’intento
di assicurare il buon andamento dell’amministrazione. A chiedere alla Telecom
maggiore trasparenza è stata l’Adunanza plenaria del Consiglio di
Stato, che con la decisione 6/99 ha dichiarato infondate le osservazioni
della società telefonica. La vicenda nasce con la richiesta della
Editoriale Ipotesi Spa — una società che gestisce un servizio audiotex
(si tratta del servizio che consente di fornire a pagamento informazioni
telefoniche sullo svolgimento di giochi come il Totocalcio e il Totogol),
di cui la Telecom è concessionaria del ministero delle Comunicazioni
— di prendere visione degli atti relativi alle attività di controllo
svolte dal gestore telefonico. L’Editoriale Ipotesi aveva, infatti, ricevuto
cinque diffide del ministro delle Comunicazioni, con cui si contestavano
comportamenti considerati scorretti.
Per poter approntare la difesa, la società aveva chiesto alla
Telecom di poter visionare le ispezioni effettuate anche presso altri gestori
dei servizi audiotex. Il gestore telefonico aveva, però, negato
l’accesso, motivandolo, tra l’altro, con esigenze di riservatezza nei confronti
delle altre società ispezionate.
Una giustificazione che non ha avuto presa sull’Adunanza plenaria.
I giudici hanno sottolineato «la natura pubblicistica e autoritativa
dei provvedimenti sanzionatori del ministero e la natura pubblicistica
della connessa attività di vigilanza e di controllo, nonché
di quella di esecuzione delle sanzioni irrogate». Competenze che
al ministero derivano dal decreto 385/95, con il quale sono state disciplinate
le attività dei servizi audiotex e videotex. L’art. 20 del decreto
affida, infatti, al ministero l’attività di vigilanza e il potere
sanzionatorio. La natura pubblicistica di tali competenze è, però,
«attribuibile anche alle attività di monitoraggio, di vigilanza
e di controllo che la Telecom Italia (quale concessionario della rete telefonica,
tenuto ad applicare le sanzioni irrogate dal ministero) svolga sulla base
della normativa vigente, della concessione rilasciata in suo favore e di
specifiche richieste del ministero».
Ne consegue, ha spiegato l’Adunanza plenaria, che l’accesso ai documenti
delle ispezioni è comunque consentito, «non importando sotto
tale aspetto se gli accertamenti siano stati direttamente svolti dal ministero,
nell’ambito della sua attività istituzionale, ovvero dal concessionario
della rete, che è tenuto a dare esecuzione alle richieste del ministero,
nell’ambito della dovuta attività di collaborazione affinché
i servizi siano offerti all’utenza nel rispetto della normativa di settore
e del generale canone della correttezza». In quanto di interesse
pubblico, anche l’attività ispettiva deve essere dunque finalizzata
al buon andamento e alla imparzialità della pubblica amministrazione,
come vuole l’articolo 97 della Costituzione.
Se il quadro è questo, allora non è possibile pensare
che i controlli si avvalgano di «una "zona franca" della normativa
sull’accesso». La legge 241 del ’90 sulla trasparenza amministrativa
trova, anzi, piena applicazione. Infatti, ha spiegato il Consiglio di Stato,
«poiché anche l’attività di vigilanza e di controllo
va svolta nel rispetto delle esigenze di imparzialità e di buon
andamento, l’impresa che svolge la sua attività in regime di concorrenza
ha titolo a conoscere gli atti determinativi degli eventuali criteri predeterminati
in base ai quali siano state svolte le attività di vigilanza e di
controllo nei suoi confronti, nonché le specifiche risultanze della
complessiva attività svolta, senza favoritismi, per fare rispettare
la normativa del settore».
Quanto poi alle legittime esigenze di riservatezza avanzate dalla Telecom,
è sufficiente che gli atti siano rilasciati con la copertura sia
dei dati identificativi delle altre società ispezionate che dei
numeri telefonici loro assegnati per lo svolgimento del servizio audiotex.
Antonello Cherchi
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