Attività di interesse pubblico, garantito l’accesso agli atti 

da Il Sole 24 ore del 30.4.99

ROMA — La Telecom deve consentire l’accesso agli atti delle ispezioni effettuate nei confronti dei gestori dei servizi di audiotex. Si tratta, infatti, di un’attività di interesse pubblico e che il gestore telefonico svolge, in collaborazione con il ministero delle Comunicazioni, con l’intento di assicurare il buon andamento dell’amministrazione. A chiedere alla Telecom maggiore trasparenza è stata l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che con la decisione 6/99 ha dichiarato infondate le osservazioni della società telefonica. La vicenda nasce con la richiesta della Editoriale Ipotesi Spa — una società che gestisce un servizio audiotex (si tratta del servizio che consente di fornire a pagamento informazioni telefoniche sullo svolgimento di giochi come il Totocalcio e il Totogol), di cui la Telecom è concessionaria del ministero delle Comunicazioni — di prendere visione degli atti relativi alle attività di controllo svolte dal gestore telefonico. L’Editoriale Ipotesi aveva, infatti, ricevuto cinque diffide del ministro delle Comunicazioni, con cui si contestavano comportamenti considerati scorretti.
Per poter approntare la difesa, la società aveva chiesto alla Telecom di poter visionare le ispezioni effettuate anche presso altri gestori dei servizi audiotex. Il gestore telefonico aveva, però, negato l’accesso, motivandolo, tra l’altro, con esigenze di riservatezza nei confronti delle altre società ispezionate.
Una giustificazione che non ha avuto presa sull’Adunanza plenaria. I giudici hanno sottolineato «la natura pubblicistica e autoritativa dei provvedimenti sanzionatori del ministero e la natura pubblicistica della connessa attività di vigilanza e di controllo, nonché di quella di esecuzione delle sanzioni irrogate». Competenze che al ministero derivano dal decreto 385/95, con il quale sono state disciplinate le attività dei servizi audiotex e videotex. L’art. 20 del decreto affida, infatti, al ministero l’attività di vigilanza e il potere sanzionatorio. La natura pubblicistica di tali competenze è, però, «attribuibile anche alle attività di monitoraggio, di vigilanza e di controllo che la Telecom Italia (quale concessionario della rete telefonica, tenuto ad applicare le sanzioni irrogate dal ministero) svolga sulla base della normativa vigente, della concessione rilasciata in suo favore e di specifiche richieste del ministero».
Ne consegue, ha spiegato l’Adunanza plenaria, che l’accesso ai documenti delle ispezioni è comunque consentito, «non importando sotto tale aspetto se gli accertamenti siano stati direttamente svolti dal ministero, nell’ambito della sua attività istituzionale, ovvero dal concessionario della rete, che è tenuto a dare esecuzione alle richieste del ministero, nell’ambito della dovuta attività di collaborazione affinché i servizi siano offerti all’utenza nel rispetto della normativa di settore e del generale canone della correttezza». In quanto di interesse pubblico, anche l’attività ispettiva deve essere dunque finalizzata al buon andamento e alla imparzialità della pubblica amministrazione, come vuole l’articolo 97 della Costituzione.
Se il quadro è questo, allora non è possibile pensare che i controlli si avvalgano di «una "zona franca" della normativa sull’accesso». La legge 241 del ’90 sulla trasparenza amministrativa trova, anzi, piena applicazione. Infatti, ha spiegato il Consiglio di Stato, «poiché anche l’attività di vigilanza e di controllo va svolta nel rispetto delle esigenze di imparzialità e di buon andamento, l’impresa che svolge la sua attività in regime di concorrenza ha titolo a conoscere gli atti determinativi degli eventuali criteri predeterminati in base ai quali siano state svolte le attività di vigilanza e di controllo nei suoi confronti, nonché le specifiche risultanze della complessiva attività svolta, senza favoritismi, per fare rispettare la normativa del settore».
Quanto poi alle legittime esigenze di riservatezza avanzate dalla Telecom, è sufficiente che gli atti siano rilasciati con la copertura sia dei dati identificativi delle altre società ispezionate che dei numeri telefonici loro assegnati per lo svolgimento del servizio audiotex.
Antonello Cherchi