Affitti,
la rivoluzione di fine anno
da Il Sole 24 ore del 30.12.98
Entra in vigore oggi la nuova disciplina delle locazioni abitative.
Dovrebbe trattarsi, in positivo, di una data storica: lo è stato,
in negativo, il 30 luglio 1978 che segnò la nascita dell’equo canone.
La legge 9 dicembre 1998 n. 431 si ripromette, invece, di dare ordine
al mercato delle locazioni abitative; buoni propositi che, comunque, erano
stati già considerati dal legislatore del 1978.
La scelta dei canali alternativi. Rispetto al rigido sistema dell’equo
canone un’indubbia “ventata” di libertà contrattuale è ora
offerta ai contraenti che si vedono riconoscere la possib ilità
di scelta tra vari modelli. A disposizione di locatore e conduttore ci
sono, infatti, tre nuovi percorsi.
a) Un canale del tutto libero, disciplinato dal Codice civile, è
operativo dal 30 dicembre 1998 per situazioni tassative (immobili vincolati
ai sensi della legge 1089/39; immobili inclusi nelle categorie catastali
A/1-A/8-A/9; locazioni per finalità turistiche). Anche per tali
situazioni l’articolo 1, comma 2 della legge 431 consente, in teoria, di
praticare il canale dei contratti tipo definiti in sede locale con canone
calmierato e con durata minima legale di anni tre + due. Si tratta di una
scelta alternativa solo sulla carta, giacché difficilmente le incentivazioni
fiscali potrebbero compensare la ritrovata libertà contrattuale.
b) Più in generale un canale libero quanto al canone, ma vincolato
in ordine alla durata minima del rapporto di locazione (anni quattro +
quattro) è previsto dall’articolo 2, comma 1 della legge 431; è
questo il canale che verosimilmente troverà maggiori consensi tra
gli operatori. c) Il canone calmierato dei contratti tipo e con durata
minima legale di anni tre + due è previsto come obbligatorio solo
per i casi di locazioni transitorie in deroga alla durata minima legale.
L’attuale impraticabilità del modello contrattuale del canone
calmierato. La scelta del canale b) o di quello c) è in via
ordinaria sempre consentita, anche se in questo momento è praticabile,
di fatto, solo il canale b); soltanto tra qualche mese saranno, infatti,
disponibili gli appositi accordi definiti in sede locale — previsti dall’articolo
2, comma 3 — da cui dipende la determinazione del “valore del canone” calmierato.
In teoria le parti potrebbero prestare subito il consenso alla stipula
del modello c), affidando la prestazione contrattuale alle determinazioni
degli accordi tipo. In tale ipotesi (determinazione dell’oggetto da parte
del terzo: articolo 1349 del Codice civile) il contratto sia pure incompleto
o a formazione progressiva non potrebbe dirsi invalido o inefficace. Si
tratta, tuttavia, di un’ipotesi solo teorica, in quanto nessun locatore
avveduto si azzarderebbe a stipulare un contratto di locazione in bianco,
pur di beneficiare di ridotte agevolazioni fiscali.
La nuova sospensione dell’esecuzione. Dal 30 dicembre 1998 è
sospesa per 180 giorni l’esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili
a uso abitativo siti nei Comuni ad alta tensione abitativa. Si tratta di
una sospensione generalizzata e automatica applicabile anche alle locazioni
transitorie che in passato non beneficiavano di alcuna dilazione.
Scaduto il periodo di sospensione dell’esecuzione, e in mancanza di
accordo tra le parti per la stipula di un nuovo contratto, spetta all’iniziativa
del conduttore chiedere nel termine di trenta giorni che sia nuovamente
fissato il giorno dell’esecuzione: in mancanza l’ufficiale giudiziario
scaduti i 210 giorni (180 + 30), è tenuto a dare corso alla procedura
esecutiva (articoli 610 e seguenti del Codice di procedura civile).
L’indennità di occupazione abusiva. A partire dal 30 dicembre
1998 il locatore che abbia provveduto ad avviare le procedure di sfratto,
e abbia ottenuto il titolo esecutivo ora sospeso, ha diritto di pretendere
l’aumento del canone a titolo di occupazione abusiva.
Con decorrenza dalla data di scadenza del contratto il canone è
ora aggiornato automaticamente ogni anno in misura pari al 75 per cento
della variazione Istat verificatasi nell’anno precedente. Il canone, così
aggiornato, è soggetto alla maggiorazione del 20%; sono dovuti a
parte gli oneri accessori.
L’articolo 6 della legge 431 non chiarisce se l’aumento del 20% con
i relativi aggiornamenti sia dovuto anche prima del 30 dicembre 1998.
Resta il dubbio se tale disposizione è legge di interpretazione
autentica rispetto alla precedente indennità già prevista
dall’articolo 1-bis della legge 61/89 in relazione alla precedente sospensione
dell’esecuzione. L’articolo 1-bis è ora abrogato dall’articolo
14 della legge 431. Ma l’abrogazione vale solo per il futuro, sicché
lo stesso legislatore del ’98 ha considerato operante l’articolo 1-bis
fino al 29 dicembre 1998.
Gabriele De Paola
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