Sfratti, niente bolli e diritti per le domande di rinvio 

da Il Sole 24 ore del 30.6.99

È stata necessaria una nota interna del ministero della Giustizia per superare le difficoltà interpretative relative al regime di esenzione di cui beneficiano le istanze del conduttore, volte a ritardare gli sfratti esecutivi nei Comuni ad alta tensione abitativa. Le istanze prima di tutto non vanno assoggettate a bolli (20.000 + 20.000 lire per mandato alla lite); poi, non sono dovute per la iscrizione della causa a ruolo le marche per diritti di cancelleria (10.500 lire) e le marche per atti giudiziali (60.000 lire); infine, per il rilascio ai fini della notifica di ciascuna copia autentica non sono dovute le marche per atti giudiziari (20mila lire per copie da una a quattro pagine) e le marche per diritti di cancelleria (10.000 lire). In particolare, entrambe le copie autentiche per la notifica (minimo due copie) sono esenti da marche e diritti: il conduttore, tramite il suo legale di fiducia, dovrà pagare solo le spese vive di notifica (minimo 7-8mila lire).
Solo nella tarda mattinata di ieri, le cancellerie dei Tribunali si sono quindi adeguate alle «ragioni di ordine logico-sistematico» in virtù delle quali tutti gli atti dei procedimenti relativi alle istanze di fissazione delle esecuzioni rientrano nel regime di esenzione previsto dall’articolo 19, comma 1, del collegato alla Finanziaria, che richiama l’articolo 57 della legge n. 392/78.
L’istanza di graduazione. Il giallo di bolli e marche non rappresenta il solo punto critico della disciplina del nuovo procedimento di graduazione degli sfratti esecutivi. Per i provvedimenti di rilascio emessi prima del 30 dicembre 1998 l’istanza va presentata entro e non oltre il 27 luglio 1999 presso la competente cancelleria del Tribunale del luogo ove è situato l’immobile. Il procedimento di graduazione ha natura giurisdizionale; le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero o con un difensore, munito di procura (sono inammissibili le istanze presentate personalmente).
All’istanza debbono essere allegate una copia del titolo esecutivo (a suo tempo notificato dal locatore) nonché le attestazioni relative all’entità del reddito del conduttore e dei componenti del nucleo familiare.
Entro cinque giorni dal deposito dell’istanza in cancelleria il difensore del conduttore deve:
conseguire il rilascio delle copie autentiche dell’istanza;
presentare le copie stesse al_l’ufficiale giudiziario per la notifica, che potrà essere perfezionata anche dopo la scadenza dei cinque giorni.
Il deposito dell’istanza determina l’automatica sospensione dell’esecuzione.
Ricevuta la notifica, il locatore deve (a mezzo difensore di fiducia) costituirsi in giudizio entro dieci giorni con memoria scritta e allegazione di documenti.
Trascorsi i dieci giorni, la costituzione tardiva non consente al locatore di presentare documenti o dedurre eccezioni non rilevabili d’ufficio.
Nel caso in cui il conduttore sfrattato non presenti tempestivamente l’istanza, il locatore munito di titolo esecutivo potrà ovviamente procedere in via esecutiva e richiedere l’assistenza della forza pubblica per l’ipotesi in cui l’inquilino non rilasci spontaneamente l’immobile.
Spese legali del subprocedimento esecutivo e atto di precetto. Altro punto critico è il regime delle spese legali. I diritti e onorari del procedimento giurisdizionale di fissazione della nuova data di esecuzione dovranno fare carico al conduttore esecutato. 
Peraltro la difesa del conduttore potrà invocare la norma di favore di cui alla seconda parte dell’articolo 57 della legge 392/78 il quale prevede che negli stessi casi di cui alla prima parte dello stesso articolo 57 (oggetto ora di esenzione da bolli e marche) «gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla metà».
Nell’atto di precetto (oltre alle indicazioni dei requisiti previsti dall’articolo 7 della legge n. 431/98 e 480 Cpc) il difensore del locatore potrà indicare le spese legali e i diritti di procuratore.
Gabriele De Paola