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Art. 1. 1. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422
del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore
del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle
indagini preliminari è di tre anni ove ricorra l'ipotesi di cui
alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale.
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