-------------------------------------------------------------------------------- Art. 1. 1. Il comma 1 dell'articolo 633 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
2. Al comma 2 dell'articolo 634 del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di accoglimento del ricorso, la Corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11". Art. 2. 1. La competenza, individuata ai sensi del comma 1 dell'articolo 633 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, vale anche per i procedimenti di revisione in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, salvo che sia stato aperto il dibattimento ai sensi degli articoli 636 e 492 del codice di procedura penale o sia stata pronunciata ordinanza di inammissibilità a norma dell'articolo 634 dello stesso codice. 2. Lo spostamento della competenza di cui al comma 1 opera tuttavia
anche per i procedimenti di revisione per i quali la Corte di cassazione
ha annullato l'ordinanza di inammissibilità rinviando ad altra sezione
della corte di appello che ha pronunciato l'ordinanza annullata.
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