Legge 23 novembre 1998, n. 405
"Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1998 
 

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Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 633 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"1. La richiesta di revisione è proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale. Essa deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente a eventuali atti e documenti, nella cancelleria della corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11".

2. Al comma 2 dell'articolo 634 del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di accoglimento del ricorso, la Corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11".

 Art. 2.

1. La competenza, individuata ai sensi del comma 1 dell'articolo 633 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, vale anche per i procedimenti di revisione in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, salvo che sia stato aperto il dibattimento ai sensi degli articoli 636 e 492 del codice di procedura penale o sia stata pronunciata ordinanza di inammissibilità a norma dell'articolo 634 dello stesso codice.

2. Lo spostamento della competenza di cui al comma 1 opera tuttavia anche per i procedimenti di revisione per i quali la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza di inammissibilità rinviando ad altra sezione della corte di appello che ha pronunciato l'ordinanza annullata.