SENTENZA N.44

ANNO 2000

                            REPUBBLICA ITALIANA 

                       IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

                         LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Prof. Giuliano VASSALLI Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI Giudice

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO " 

- Avv. Massimo VARI " 

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Prof. Annibale MARINI "

- Dott. Franco BILE "

ha pronunciato la seguente

                                  SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953,
n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, recante "Ordinamento giudiziario", limitatamente a: 

- articolo 16, comma 2, limitatamente alle parole: ", senza l'autorizzazione del Consiglio Superiore della
Magistratura", e comma 3: "In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente
del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato
ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di
competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.", come
sostituiti dall'art. 14 della legge 2 aprile 1979, n. 97; 

giudizio iscritto al n. 126 del registro referendum.

Vista l'ordinanza del 7-13 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la
Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;

udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il Giudice relatore Fernanda Contri;

udito l'avvocato Claudio Chiola per i presentatori Capezzone Daniele, Giustino Mariano e De Lucia
Michele.

                                 Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione in applicazione della
legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum
popolare abrogativo - presentata da Capezzoni Daniele, De Lucia Michele, Giustino Mariano, Stanzani
Ghedini Sergio Augusto e Bernardini Rita - sul seguente quesito: 

"Volete voi che sia abrogato il Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante "Ordinamento
giudiziario" limitatamente a: - articolo 16, comma 2, limitatamente alle parole: ", senza l'autorizzazione
del Consiglio Superiore della Magistratura", nonché comma 3: "In tal caso, possono assumere le
funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è
parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato
generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio
1962, n. 1063."? ".

1.2. - Con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, l'Ufficio centrale ha dichiarato legittima la richiesta,
dopo averne verificato la regolarità; inoltre, il medesimo Ufficio, rilevando che la proposta referendaria
non faceva menzione delle modifiche apportate dall'art. 14, commi 2 e 3, della legge 2 aprile 1979, n.
97, ha provveduto ad integrare il testo del quesito con la indicazione della citata legge di modifica, ed
ha infine stabilito per il referendum in esame la seguente denominazione: "Incarichi extragiudiziari dei
magistrati: Abolizione della possibilità per i magistrati di assumere incarichi al di fuori delle loro attività
giudiziarie".

2. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale, il Presidente di questa Corte ha
fissato il giorno 13 gennaio 2000 per le conseguenti deliberazioni, dandone regolare comunicazione.

Il Comitato promotore del referendum ha depositato memoria a sostegno dell'ammissibilità della
richiesta referendaria.

3. - Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 è stato udito l'avvocato Claudio Chiola, che ha
illustrato le ragioni dell'ammissibilità del referendum.

                               Considerato in diritto

1. - La richiesta di referendum abrogativo, sottoposta all'esame di ammissibilità di questa Corte,
investe alcune disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e
precisamente il secondo comma dell'art. 16, limitatamente alle parole ", senza l'autorizzazione del
Consiglio superiore della magistratura", nonché l'intero terzo comma della medesima norma.

La proposta referendaria è diretta all'abrogazione delle disposizioni che prevedono la possibilità per i
magistrati, previa l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura, di accettare incarichi di
qualsiasi specie e di assumere le funzioni di arbitro.

2. - La richiesta di referendum in oggetto è ammissibile.

Deve anzitutto escludersi la sussistenza delle cause ostative espressamente indicate dall'art. 75, secondo
comma, della Costituzione, in quanto le disposizioni di legge che si intendono sottoporre a consultazione
referendaria abrogativa sono del tutto estranee alle materie ivi menzionate.

Il quesito risponde ai requisiti di chiarezza ed omogeneità; la possibilità per i magistrati di accettare
incarichi estranei al loro ruolo istituzionale e di assumere le funzioni di arbitro costituisce infatti un
principio unitario, alla cui eliminazione è indirizzata la richiesta referendaria, la quale propone appunto
l'abrogazione delle disposizioni che detto principio contengono.

Alle stesse conclusioni, del resto, è pervenuta questa Corte con la sentenza n. 41 del 1997, dichiarando
l'ammissibilità della richiesta di referendum formulata nei medesimi termini di quella in esame.

                                     PER QUESTI MOTIVI

                               LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, recante "Ordinamento giudiziario", limitatamente alle seguenti parti: articolo 16,
comma 2, limitatamente alle parole ", senza l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura",
e comma 3: "In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio
arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende
o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero
dei lavori pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.", come sostituiti dall'art. 14 della
legge 2 aprile 1979, n. 97; richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 7-13 dicembre 1999,
dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

          Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3
          febbraio 2000

          F.to: Giuliano VASSALLI, Presidente

          Fernanda CONTRI, Redattore

          Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

          Depositata il 7 febbraio 2000

          Il Direttore della Cancelleria

          F.to: DI PAOLA