SENTENZA N.44
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Prof. Giuliano VASSALLI Presidente
- Prof. Francesco GUIZZI Giudice
- Prof. Cesare MIRABELLI "
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "
- Avv. Massimo VARI "
- Dott. Riccardo CHIEPPA "
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "
- Prof. Valerio ONIDA "
- Prof. Carlo MEZZANOTTE "
- Avv. Fernanda CONTRI "
- Prof. Guido NEPPI MODONA "
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Prof. Annibale MARINI "
- Dott. Franco BILE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953,
n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del
regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, recante "Ordinamento giudiziario", limitatamente a:
- articolo 16, comma 2, limitatamente alle parole: ", senza l'autorizzazione
del Consiglio Superiore della
Magistratura", e comma 3: "In tal caso, possono assumere le funzioni
di arbitro unico o di presidente
del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei
quali è parte l'Amministrazione dello Stato
ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato
generale per le opere di
competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con D.P.R.
16 luglio 1962, n. 1063.", come
sostituiti dall'art. 14 della legge 2 aprile 1979, n. 97;
giudizio iscritto al n. 126 del registro referendum.
Vista l'ordinanza del 7-13 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio centrale
per il referendum presso la
Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;
udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il Giudice relatore
Fernanda Contri;
udito l'avvocato Claudio Chiola per i presentatori Capezzone Daniele,
Giustino Mariano e De Lucia
Michele.
Ritenuto in fatto
1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte
di cassazione in applicazione della
legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, ha esaminato
la richiesta di referendum
popolare abrogativo - presentata da Capezzoni Daniele, De Lucia Michele,
Giustino Mariano, Stanzani
Ghedini Sergio Augusto e Bernardini Rita - sul seguente quesito:
"Volete voi che sia abrogato il Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
recante "Ordinamento
giudiziario" limitatamente a: - articolo 16, comma 2, limitatamente
alle parole: ", senza l'autorizzazione
del Consiglio Superiore della Magistratura", nonché comma 3:
"In tal caso, possono assumere le
funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed
esclusivamente negli arbitrati nei quali è
parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici,
salvo quanto previsto dal capitolato
generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici,
approvato con D.P.R. 16 luglio
1962, n. 1063."? ".
1.2. - Con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, l'Ufficio centrale ha dichiarato
legittima la richiesta,
dopo averne verificato la regolarità; inoltre, il medesimo Ufficio,
rilevando che la proposta referendaria
non faceva menzione delle modifiche apportate dall'art. 14, commi 2
e 3, della legge 2 aprile 1979, n.
97, ha provveduto ad integrare il testo del quesito con la indicazione
della citata legge di modifica, ed
ha infine stabilito per il referendum in esame la seguente denominazione:
"Incarichi extragiudiziari dei
magistrati: Abolizione della possibilità per i magistrati di
assumere incarichi al di fuori delle loro attività
giudiziarie".
2. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale,
il Presidente di questa Corte ha
fissato il giorno 13 gennaio 2000 per le conseguenti deliberazioni,
dandone regolare comunicazione.
Il Comitato promotore del referendum ha depositato memoria a sostegno
dell'ammissibilità della
richiesta referendaria.
3. - Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 è stato udito
l'avvocato Claudio Chiola, che ha
illustrato le ragioni dell'ammissibilità del referendum.
Considerato in diritto
1. - La richiesta di referendum abrogativo, sottoposta all'esame di
ammissibilità di questa Corte,
investe alcune disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
(Ordinamento giudiziario), e
precisamente il secondo comma dell'art. 16, limitatamente alle parole
", senza l'autorizzazione del
Consiglio superiore della magistratura", nonché l'intero terzo
comma della medesima norma.
La proposta referendaria è diretta all'abrogazione delle disposizioni
che prevedono la possibilità per i
magistrati, previa l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura,
di accettare incarichi di
qualsiasi specie e di assumere le funzioni di arbitro.
2. - La richiesta di referendum in oggetto è ammissibile.
Deve anzitutto escludersi la sussistenza delle cause ostative espressamente
indicate dall'art. 75, secondo
comma, della Costituzione, in quanto le disposizioni di legge che si
intendono sottoporre a consultazione
referendaria abrogativa sono del tutto estranee alle materie ivi menzionate.
Il quesito risponde ai requisiti di chiarezza ed omogeneità;
la possibilità per i magistrati di accettare
incarichi estranei al loro ruolo istituzionale e di assumere le funzioni
di arbitro costituisce infatti un
principio unitario, alla cui eliminazione è indirizzata la richiesta
referendaria, la quale propone appunto
l'abrogazione delle disposizioni che detto principio contengono.
Alle stesse conclusioni, del resto, è pervenuta questa Corte
con la sentenza n. 41 del 1997, dichiarando
l'ammissibilità della richiesta di referendum formulata nei
medesimi termini di quella in esame.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione
del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, recante "Ordinamento giudiziario", limitatamente
alle seguenti parti: articolo 16,
comma 2, limitatamente alle parole ", senza l'autorizzazione del Consiglio
Superiore della Magistratura",
e comma 3: "In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico
o di presidente del collegio
arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte
l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende
o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per
le opere di competenza del Ministero
dei lavori pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.",
come sostituiti dall'art. 14 della
legge 2 aprile 1979, n. 97; richiesta dichiarata legittima, con ordinanza
del 7-13 dicembre 1999,
dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte
di cassazione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 3
febbraio 2000
F.to: Giuliano
VASSALLI, Presidente
Fernanda CONTRI,
Redattore
Giuseppe DI PAOLA,
Cancelliere
Depositata il
7 febbraio 2000
Il Direttore
della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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