Giudici tributari sospesi se allungheranno i tempi

da La Gazzetta del Sud del 4.7.99

ROMA – I giudici tributari dovranno rispettare i termini per depositare le sentenze e, se presidenti di commissioni, non potranno attendere più di un mese per convocare il collegio giudicante. Scatta infatti la sospensione dalle funzioni per i giudici tributari che, senza rispettare le indicazioni della legge, allungheranno i tempi per concludere l'esame dei ricorsi presentati dai contribuenti. La norma è contenuta in una delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, in pratica il Csm dei giudici tributari, che fissa le regole dei procedimenti disciplinari nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali. Le sanzioni disciplinari saranno calibrate a seconda della situazione: si va dall'ammonimento per chi è ritenuto colpevole di lievi trasgressioni alla rimozione dall'incarico per chi è stato condannato per reati specifici. La sospensione, da tre a sei mesi, è il passo appena precedente alla rimozione. E' prevista in cinque casi specifici: 1) il ritardo, per più di tre volte in anno, nel depositare le sentenze; 2) la mancata convocazione per oltre un mese del collegio giudicate da parte del presidente; 3) la mancata indicazione del termine per il deposito tardivo di sentenze; 4) la mancanza di contegno verso il collegio giudicante o il pubblico; 5) l'inosservanza «non lieve» di altri doveri connessi all'incarico. La sospensione, ovviamente, scatta obbligatoriamente anche quando il giudice tributario è sottoposto ad un qualche procedimento giudiziario. Questo procedimento è previsto non solo per chi è condannato in primo grado ma anche per chi ha ricevuto ordinanza di custodia cautelare (a meno che questa non è annullata per insussistenza di gravi indici di colpevolezza). Ovviamente non può continuare ad esercitare le funzioni di giudici tributari chi è stato condannato per reati come peculato, concussione, corruzione e chi è condannato con sentenza (confermata in appello) per un delitto commesso con abuso dei poteri e con violazione dei doveri dovuti alla sua funzione pubblica. La delibera fissa anche la procedura per l'istruttoria del procedimento disciplinare: dagli accentramenti preliminari (con contestazione dei fatti all' incolpato che ha 30 giorni per presentare le sue giustificazioni) al dibattimento vero e proprio che viene svolto con una seduta pubblica.