| Giudici
tributari sospesi se allungheranno i tempi
da La Gazzetta del Sud del 4.7.99 ROMA – I giudici tributari dovranno rispettare i termini per depositare
le sentenze e, se presidenti di commissioni, non potranno attendere più
di un mese per convocare il collegio giudicante. Scatta infatti la sospensione
dalle funzioni per i giudici tributari che, senza rispettare le indicazioni
della legge, allungheranno i tempi per concludere l'esame dei ricorsi presentati
dai contribuenti. La norma è contenuta in una delibera del Consiglio
di presidenza della giustizia tributaria, in pratica il Csm dei giudici
tributari, che fissa le regole dei procedimenti disciplinari nei confronti
dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali. Le
sanzioni disciplinari saranno calibrate a seconda della situazione: si
va dall'ammonimento per chi è ritenuto colpevole di lievi trasgressioni
alla rimozione dall'incarico per chi è stato condannato per reati
specifici. La sospensione, da tre a sei mesi, è il passo appena
precedente alla rimozione. E' prevista in cinque casi specifici: 1) il
ritardo, per più di tre volte in anno, nel depositare le sentenze;
2) la mancata convocazione per oltre un mese del collegio giudicate da
parte del presidente; 3) la mancata indicazione del termine per il deposito
tardivo di sentenze; 4) la mancanza di contegno verso il collegio giudicante
o il pubblico; 5) l'inosservanza «non lieve» di altri doveri
connessi all'incarico. La sospensione, ovviamente, scatta obbligatoriamente
anche quando il giudice tributario è sottoposto ad un qualche procedimento
giudiziario. Questo procedimento è previsto non solo per chi è
condannato in primo grado ma anche per chi ha ricevuto ordinanza di custodia
cautelare (a meno che questa non è annullata per insussistenza di
gravi indici di colpevolezza). Ovviamente non può continuare ad
esercitare le funzioni di giudici tributari chi è stato condannato
per reati come peculato, concussione, corruzione e chi è condannato
con sentenza (confermata in appello) per un delitto commesso con abuso
dei poteri e con violazione dei doveri dovuti alla sua funzione pubblica.
La delibera fissa anche la procedura per l'istruttoria del procedimento
disciplinare: dagli accentramenti preliminari (con contestazione dei fatti
all' incolpato che ha 30 giorni per presentare le sue giustificazioni)
al dibattimento vero e proprio che viene svolto con una seduta pubblica.
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