Legge 7 agosto 1997, n. 267
"Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema
di valutazione delle prove"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 1997
Art. 1.
1. L'articolo 513 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio. Se non e' possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'articolo 512 qualora la impossibilita' dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga della facolta' di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti. 3. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono
state assunte ai sensi dell'articolo 392, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 511".
Art. 2.
1. L'articolo 514 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 511, e' vietata la lettura dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attivita' compiute dalla polizia giudiziaria. L'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone puo' servirsi di tali atti a norma dell'articolo 499, comma 5". 2. All'articolo 421, comma 2, del codice di procedura penale, dopo il
secondo periodo e' inserito il seguente: "Su richiesta di parte, il giudice
dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli
498 e 499".
Art. 3.
1. All'articolo 238 del codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
Art. 4.
1. All'articolo 392 del codice di procedura penale, al comma 1, lettere c) e d), le parole: "quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b)" sono soppresse. 2. All'articolo 398, comma 3, del codice di procedura penale, dopo la
parola: "fissata" sono inserite le seguenti: "con l'avvertimento che nei
due giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre
copia delle dichiarazioni gia' rese dalla persona da esaminare".
Art. 5.
1. All'articolo 403 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente
comma:
Art. 6.
1. Nei procedimenti penali in corso, il pubblico ministero puo' avvalersi della facolta' di cui al comma 1, lettere c) e d) dell'articolo 392 del codice di procedura penale, come modificate dall'articolo 4 della presente legge, anche dopo l'esercizio dell'azione penale, se ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Nel giudizio di primo grado in corso, quando e' stata disposta la lettura, nei confronti di altri senza il loro consenso, dei verbali delle dichiarazioni, rese dalle persone indicate nell'articolo 513 del codice di procedura penale al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, ove le parti la richiedano, il giudice dispone la citazione delle predette persone per un nuovo esame. 3. Se e' in corso il giudizio di appello e la decisione sul punto, cui si riferiscono i motivi di impugnazione, implica l'utilizzazione delle dichiarazioni delle persone di cui al comma 2, ove la parte interessata la richieda e' disposta la rinnovazione parziale del dibattimento, al fine di ottenere la citazione di coloro che avevano reso tali dichiarazioni. 4. Se e' in corso giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, nei limiti della cognizione devoluta, si applica la disposizione di cui al comma 3. 5. Disposta la citazione delle persone indicate nei commi precedenti, ove esse si siano ulteriormente avvalse della facolta' di non rispondere ovvero non si siano presentate, nonostante il ricorso alle misure di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 513 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, le dichiarazioni rese in precedenza possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati, solo se la loro attendibilita' sia confermata da altri elementi di prova, non desunti da dichiarazioni rese al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, di cui sia stata data lettura ai sensi dell'articolo 513 del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. 6. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo necessario
per la citazione e l'assunzione delle dichiarazioni delle persone indicate
nei commi precedenti. La durata della sospensione, che decorre dal momento
in cui e' disposto il rinnovo della citazione delle persone indicate nell'articolo
513 del codice di procedura penale fino all'udienza stabilita per il nuovo
esame, non puo' in ogni caso superare il termine di sei mesi.
Art. 7.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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