| Nuovi
ruoli esattoriali, cambia l’iter dei ricorsi
da Il Sole 24 ore del 5.6.99
La cartella unica di pagamento — così come "ridisegnata" dalla
riforma della riscossione che entrerà in funzione il prossimo 1°
luglio — continuerà a essere atto contro il quale è possibile
proporre rimedi amministrativi o giurisdizionali per la tutela del contribuente
interessato. Essa mantiene infatti la sua natura di estratto del ruolo
per la parte che riguarda il singolo debitore e di mezzo attraverso il
quale il ruolo viene quindi portato a conoscenza del destinatario.
Le varie fasi della difesa avverso ruoli e cartelle. Lo spazio di difesa
del contribuente contro il ruolo muta in funzione della fase procedurale
che lo ha preceduto. Infatti, tale strumento trova impiego non solo nella
fase della riscossione tout cours ma anche, in talune ipotesi, quale atto
di accertamento della materia imponibile, e quindi in una fase prodromica
alla riscossione stessa. Nel caso in cui la cartella modifichi l’imponibile
— ad esempio in base agli articoli 36bis e 36ter del Dpr 600/73 —, ovvero
non debba essere preceduta da un avviso di accertamento — come in parte
delle ipotesi che riguardano la Tarsu —, essa (e quindi il ruolo di cui
costituisce espressione) costituisce atto autonomamente impugnabile anche
per motivi di merito. Ciò anche nel caso in cui l’atto precedente
non sia stato regolarmente notificato. Il ricorso potrà in queste
ipotesi riguardare anche i contenuti della pretesa tributaria e la sua
legittimità. Al contrario, laddove la cartella rappresenti un mero
atto della riscossione, e sia stata preceduta dal necessario accertamento,
il gravame sarà possibile solo per vizi propri del ruolo o della
cartella di pagamento, ossia inerenti alla forma dell’atto: ad esempio,
quando essa rechi errori materiali circa gli importi esposti ovvero si
riferisca a un soggetto diverso.
Ricorsi giurisdizionali e amministrativi. Il giudice competente sarà
la Commissione tributaria per i tributi elencati all’articolo 2 del Dlgs
546/99 o il tribunale ordinario per le altre imposte, tasse ed entrate
non tributarie, quali ad esempio i tributi doganali, il bollo, i canoni
neo-istituiti in materia di finanza locale. In particolare, il contribuente
dovrà presentare il ricorso contro il ruolo emesso dai centri di
servizio delle imposte dirette e indirette indirizzandolo alla commissione
tributaria ma spedendolo con raccomandata con ricevuta di ritorno al centro
per permettere il riesame amministrativo. Se il centro di servizio respinge
il ricorso (in tutto o in parte) o non risponde entro sei mesi, il contribuente
deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della commissione
adita, dopo i predetti sei mesi ma non oltre i due anni dalla spedizione
del ricorso medesimo. Il ricorso contro i ruoli emessi da uffici diversi
dai centri di servizio dev’essere notificato invece entro il notorio termine
di 60 giorni all’ufficio impositore e depositato nei successivi 30 presso
la commissione tributaria. Per le cartelle che riguardano i tributi e le
altre entrate di competenza dell’Autorità giudiziaria ordinaria
la proposizione dell’opposizione segue le norme di rito civile con atto
di citazione. Vi sono inoltre casi in cui è possibile presentare
ricorso amministrativo alla Direzione regionale delle entrate o a quella
compartimentale del territorio, come nelle ipotesi di canoni relativi all’utilizzo
di beni demaniali, di tasse automobilistiche, concessioni governative,
tassa sui contratti di Borsa, quale prima possibilità, entro i trenta
giorni successivi alla notifica della cartella di pagamento. Se l’Autorità
amministrativa non decide con tempismo, il contribuente può in seconda
istanza presentare ricorso al giudice civile. Nel caso del_l’opposizione
contro l’iscrizione a ruolo di crediti previdenziali, invece, è
possibile presentare ricorso (da notificare sia all’ente interessato che
al concessionario) entro 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento
al giudice del lavoro.
Ricorsi al giudice dell’esecuzione. La tutela giurisdizionale avverso
la cartella di pagamento è possibile, altresì, nelle fasi
di esecuzione forzata conseguenti al protrarsi dell’inadempimento da parte
del contribuente dopo la notifica del titolo preordinato all’iscrizione
di ipoteca.
Nella esecuzione in base a ruolo il controllo giudiziale è tuttavia
successivo al pignoramento. Gli articoli da 57 a 60 del novellato Dpr 602/73
disciplinano — con ampio rimando al Codice di procedura civile — l’attività
del giudice nelle fasi di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi
nonché degli eventuali terzi interessati. Il ricorso dev’essere
in questi casi presentato al giudice civile competente per valore e territorio,
che fisserà l’udienza di comparizione delle parti con decreto e
ordinerà al concessionario di depositare in cancelleria cinque giorni
prima l’estratto del ruolo e degli atti di esecuzione.
Luigi Ferrajoli
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