Nuovi ruoli esattoriali, cambia l’iter dei ricorsi 

da Il Sole 24 ore del 5.6.99

La cartella unica di pagamento — così come "ridisegnata" dalla riforma della riscossione che entrerà in funzione il prossimo 1° luglio — continuerà a essere atto contro il quale è possibile proporre rimedi amministrativi o giurisdizionali per la tutela del contribuente interessato. Essa mantiene infatti la sua natura di estratto del ruolo per la parte che riguarda il singolo debitore e di mezzo attraverso il quale il ruolo viene quindi portato a conoscenza del destinatario.
Le varie fasi della difesa avverso ruoli e cartelle. Lo spazio di difesa del contribuente contro il ruolo muta in funzione della fase procedurale che lo ha preceduto. Infatti, tale strumento trova impiego non solo nella fase della riscossione tout cours ma anche, in talune ipotesi, quale atto di accertamento della materia imponibile, e quindi in una fase prodromica alla riscossione stessa. Nel caso in cui la cartella modifichi l’imponibile — ad esempio in base agli articoli 36bis e 36ter del Dpr 600/73 —, ovvero non debba essere preceduta da un avviso di accertamento — come in parte delle ipotesi che riguardano la Tarsu —, essa (e quindi il ruolo di cui costituisce espressione) costituisce atto autonomamente impugnabile anche per motivi di merito. Ciò anche nel caso in cui l’atto precedente non sia stato regolarmente notificato. Il ricorso potrà in queste ipotesi riguardare anche i contenuti della pretesa tributaria e la sua legittimità. Al contrario, laddove la cartella rappresenti un mero atto della riscossione, e sia stata preceduta dal necessario accertamento, il gravame sarà possibile solo per vizi propri del ruolo o della cartella di pagamento, ossia inerenti alla forma dell’atto: ad esempio, quando essa rechi errori materiali circa gli importi esposti ovvero si riferisca a un soggetto diverso.
Ricorsi giurisdizionali e amministrativi. Il giudice competente sarà la Commissione tributaria per i tributi elencati all’articolo 2 del Dlgs 546/99 o il tribunale ordinario per le altre imposte, tasse ed entrate non tributarie, quali ad esempio i tributi doganali, il bollo, i canoni neo-istituiti in materia di finanza locale. In particolare, il contribuente dovrà presentare il ricorso contro il ruolo emesso dai centri di servizio delle imposte dirette e indirette indirizzandolo alla commissione tributaria ma spedendolo con raccomandata con ricevuta di ritorno al centro per permettere il riesame amministrativo. Se il centro di servizio respinge il ricorso (in tutto o in parte) o non risponde entro sei mesi, il contribuente deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della commissione adita, dopo i predetti sei mesi ma non oltre i due anni dalla spedizione del ricorso medesimo. Il ricorso contro i ruoli emessi da uffici diversi dai centri di servizio dev’essere notificato invece entro il notorio termine di 60 giorni all’ufficio impositore e depositato nei successivi 30 presso la commissione tributaria. Per le cartelle che riguardano i tributi e le altre entrate di competenza dell’Autorità giudiziaria ordinaria la proposizione dell’opposizione segue le norme di rito civile con atto di citazione. Vi sono inoltre casi in cui è possibile presentare ricorso amministrativo alla Direzione regionale delle entrate o a quella compartimentale del territorio, come nelle ipotesi di canoni relativi all’utilizzo di beni demaniali, di tasse automobilistiche, concessioni governative, tassa sui contratti di Borsa, quale prima possibilità, entro i trenta giorni successivi alla notifica della cartella di pagamento. Se l’Autorità amministrativa non decide con tempismo, il contribuente può in seconda istanza presentare ricorso al giudice civile. Nel caso del_l’opposizione contro l’iscrizione a ruolo di crediti previdenziali, invece, è possibile presentare ricorso (da notificare sia all’ente interessato che al concessionario) entro 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento al giudice del lavoro.
Ricorsi al giudice dell’esecuzione. La tutela giurisdizionale avverso la cartella di pagamento è possibile, altresì, nelle fasi di esecuzione forzata conseguenti al protrarsi dell’inadempimento da parte del contribuente dopo la notifica del titolo preordinato all’iscrizione di ipoteca.
Nella esecuzione in base a ruolo il controllo giudiziale è tuttavia successivo al pignoramento. Gli articoli da 57 a 60 del novellato Dpr 602/73 disciplinano — con ampio rimando al Codice di procedura civile — l’attività del giudice nelle fasi di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi nonché degli eventuali terzi interessati. Il ricorso dev’essere in questi casi presentato al giudice civile competente per valore e territorio, che fisserà l’udienza di comparizione delle parti con decreto e ordinerà al concessionario di depositare in cancelleria cinque giorni prima l’estratto del ruolo e degli atti di esecuzione.
Luigi Ferrajoli