Legge 27 maggio 1997, n. 141 
 

" Modifica del terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile." 
 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1997 
 

Art. 1. 
 
1. Al terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia pero' congiunto materialmente all'atto cui si riferisce". 
 
Art. 2. 
 
 1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 
 
 Art. 3. 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.