Legge 1° aprile 1999, n. 84 

    "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 1999, n. 16, recante 
   disposizioni urgenti per la modifica della legge 21 novembre 1991, n. 374, in tema di conferma 
     dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, nonché proroga dell'esercizio delle funzioni 
                                          medesime." 

                          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1999 
 
 

                                       Legge di conversione 
 

                                              Art. 1 

1. Il decreto-legge 1 febbraio 1999, n. 16, recante disposizioni urgenti per la conferma e la proroga dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
 
 
 

                      Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione 

                          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1999 
 

                                              Art. 1. 

La rubrica dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituita dalla seguente: "Durata dell'ufficio. Conferma. Ulteriore nomina ". 

2. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) il secondo periodo del comma 1 è soppresso; 

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 

" 1-bis. Per la conferma non è richiesto il requisito del limite massimo di età previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera e). Tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età."; 

b-bis) al comma 2, le parole: "Fermo restando il limite di età di cui al comma 1," sono soppresse. 

                                              Art. 2. 

1. L'esercizio delle funzioni dei giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici di cui all'elenco allegato al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 3 dicembre 1998, recante disposizioni per la copertura di posti di giudice di pace, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 95 del 4 dicembre 1998, è prorogato fino alla copertura dei rispettivi posti all'esito delle procedure di cui al medesimo decreto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1999. 
                                              Art. 3. 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.