Legge n. 109 del 21 Aprile 1999

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29, recante nuove disposizioni in materia di competenza della corte di assise e di interrogatorio di garanzia 

           Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione 

                          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 1999 

                                              Art. 1. 

 Modifica all'articolo 5 del codice di procedura penale in materia di competenza della corte di assise 
 

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 del codice di procedura penale e' sostituita dalla seguente: 

" a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'articolo 630, primo comma, del codice penale e dal decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;". 
 

                                              Art. 2. 

   Modifiche all'articolo 294 del codice di procedura penale concernente l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale.  

1. L'articolo 294 del codice di procedura penale e' cosi' modificato: 

a) nel comma 1, le parole: "Nel corso delle indagini preliminari, il giudice" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare "; 

b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 

" 4-bis. Quando la misura cautelare e stata disposta dalla corte di assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato."; 

c) nel comma 5, dopo le parole: " altro tribunale, il giudice" sono inserite le seguenti: "o il presidente, nel caso di organo collegiale,". 

                                              Art. 3. 

                          Disposizioni transitorie sulla competenza della corte di assise 

1. L'articolo 5, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, si applica anche ai procedimenti per i delitti di rapina ed estorsione aggravata in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise. 

2. Conservano efficacia gli atti compiuti e i provvedimenti emessi nei procedimenti indicati nel comma 1, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dal giudice competente a normadell'articolo 5, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto. 

3. Le sentenze dichiarative dell'incompetenza per materia del tribunale, emesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto nei procedimenti indicati nel comma 1, sono prive di effetto, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise. 

3-bis. Per le impugnazioni presentate prima del 23 febbraio 1999, proposte per il solo motivo della incompetenza per materia, le parti possono disporre di ulteriori termini per presentare nuovi motivi. La stessa facolta' e' riconosciuta nel caso di sentenza di annullamento pronunciata a seguito di impugnazione proposta per il solo motivo della incompetenza per materia del tribunale. 

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis, il termine per la presentazione di nuovi motivi, ai sensi dell'articolo 582 del codice di procedura penale, e' di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 

3-quater. Nei casi previsti dal comma 3-bis, il giudice, su richiesta dell'imputato che ha proposto nuovi motivi, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nei limiti previsti dall'articolo 495, comma 1, del codice di procedura penale. 

4. In deroga agli articoli 28 e seguenti del codice di procedura penale, la corte di assise, alla quale e' stato rimesso il procedimento a seguito di una delle sentenze indicate nei commi 3 e 3-bis, dispone con ordinanza la restituzione degli atti al giudice che ha emesso la sentenza affinche' pronunci nel merito o sugli altri motivi di impugnazione, presentati originariamente ovvero nel termine ulteriore di cui al comma 3-ter. 

5. Se nei procedimenti indicati nel comma 1 risulta fissata un'udienza dibattimentale davanti alla corte di assise per una data successiva di oltre novanta giorni a quella di entrata in vigore del presente decreto, il presidente della corte, qualora ritenga che la corte di assise possa dichiararsi incompetente per materia sulla base delle disposizioni del presente decreto, anticipa l'udienza 
ad una data compresa entro il predetto termine nelle forme previste dall'articolo 465 del codice di procedura penale. 
 

                                              Art. 4. 

  Disposizioni transitorie sull'interrogatorio previsto dall'articolo 294 del codice di procedura penale 

 

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura della custodia cautelare in carcere, la cui esecuzione ha avuto inizio dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, perde efficacia se entro venti giorni dalla medesima data il giudice non procede all'interrogatorio previsto dall'articolo 294 del codice di procedura penale. 

2. Nei casi previsti dal comma 1, l'obbligo di interrogare l'imputato e' escluso se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' gia' stato aperto il dibattimento. 

 

                                              Art. 5. 

                                          Entrata in vigore 

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.