Legge
16 luglio 1997, n. 234
"Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio,
e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 1997
Art. 1.
(Modifica dell'articolo 323 del codice penale)
1. L'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente:
Art. 323. - (Abuso d'ufficio). - Salvo che il fatto non costituisca
un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico
servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione
di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza
di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,
intenzionalmente procura a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale
ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno
hanno un carattere di rilevante gravità».
Art. 2.
(Modifica degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 289, comma 2, del codice di procedura penale è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel corso delle indagini
preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di
sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice
procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate
agli articoli 64 e 65».
2. All'articolo 416, comma 1, del codice di procedura penale è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta di rinvio a
giudizio è nulla se non è preceduta dall'invito a presentarsi
per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3».
3. All'articolo 555, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la
parola: «nullo», sono inserite le seguenti: «se non è
preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi
dell'articolo 375, comma 3, ovvero».
Art. 3.
(Norma transitoria)
1. Il comma 1 dell'articolo 416 del codice di procedura penale, come
modificato dall'articolo 2, comma 2, della presente legge, ed il comma
2 dell'articolo 555 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo
2, comma 3, della presente legge, non si applicano ai procedimenti penali
nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è
già stata depositata richiesta di rinvio a giudizio o è già
stato emesso decreto di citazione a giudizio.
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