Decreto del 7 luglio 1999 recante:
"Modalità del procedimento di nomina dei giudici onorari di tribunale
e dei vice procuratori onorari delle procure presso i tribunali ordinari"

(pubblicato nella G.U. n. 169 del 21 luglio 1999)

 

Art. 1 - Requisiti per la nomina
Art. 2 - Proposte di nomina
Art. 3 - Documentazione
Art. 4 - Titoli di preferenza
Art. 5 - Incompatibilità
Art. 6 - Durata dell'incarico
Art. 7 - Cessazione, decadenza, revoca dall'ufficio
Art. 8 - Diritti e doveri

 

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 42-ter e 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e gli articoli 8 e 21 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

Ritenuta la necessità di procedere alla emanazione delle modalità del procedimento di nomina dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari delle procure presso i tribunali ordinari;

Viste le delibere del Consiglio superiore della magistratura adottate nelle sedute del 27 maggio e 23 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1
Requisiti per la nomina

Per conseguire la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario della procura presso il tribunale ordinario è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;
b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) abbia l'idoneità fisica e psichica;
d) abbia un'età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni;
e) abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili; 
f) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle università della Repubblica o presso una università estera di un Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;
g) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.

I requisiti devono essere posseduti alla data della deliberazione di nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura. 

Art. 2
Proposte di nomina

1. I presidenti del tribunale e i procuratori della Repubblica trasmetteranno rispettivamente ai presidenti delle corti d'appello ed ai procuratori generali presso le corti di appello le domande, rispettivamente, per la nomina dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari o le proposte d'ufficio, con il proprio parere motivato.

2. I consigli giudiziari, nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, faranno pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proposte di nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.

3. I pareri dei presidenti del tribunale e dei procuratori della Repubblica e le proposte dei consigli giudiziari dovranno essere espressamente motivate sui seguenti punti:

a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-ter, secondo comma, ordinamento giudiziario;

b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina persone che non abbiano avuto in passato la conferma nell'incarico da parte di questo consiglio superiore della magistratura, o siano state da esso revocate, per le quali permangano le cause del provvedimento negativo;

c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;

d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità e indipendenza;

e) eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti.

4. I pareri e le proposte dovranno contenere l'indicazione del numero di giudici onorari di tribunale e di vice procuratori onorari che si ritiene adeguato alle necessità dei singoli uffici, con particolare riguardo alla situazione degli organici, alla natura e alla quantità dei procedimenti pendenti e al flusso delle sopravvenienze. Il numero dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari non potrà essere superiore alla metà di quello dei magistrati previsti in organico per l'ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di servizio - da motivare espressamente - consiglino di elevare tale numero.

5. Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato i consigli giudiziari nella redazione delle proposte dovranno tenere conto dei pareri motivati espressi dai consigli dell'ordine di appartenenza di cui cureranno l'acquisizione.

Art. 3
Documentazione

Alle proposte di nomina trasmesse dai consigli giudiziari, in originale e in copia, dovranno essere allegati:

a) istanza o accettazione della nomina da parte dell'interessato;

b) certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui al paragrafo II;

c) certificato del casellario giudiziale ex art. 688 c.p.p.;

d) certificato dei carichi pendenti;

e) rapporto informativo del prefetto;

f) parere del consiglio dell'ordine degli avvocati di appartenza.

Oltre ai suddetti atti dovrà essere allegato l'apposito modulo debitamente compilato a cura dell'interessato (allegato A).

Art. 4
Titoli di preferenza

1. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine sotto riportato, l'esercizio, anche pregresso:

a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;

b) della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;

c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;

d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva;

e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.

2. Costituisce altresì titolo di preferenza, in assenza di quelli sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto-legge 17 novembre 1997, n. 398.

Art. 5
Incompatibilità

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di tribunale o di vice procuratore onorario:

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;

d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;

e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.

2. Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario o di vice procuratore onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi, dinanzi ai medesimi uffici.
Il procuratore della Repubblica può stabilire che determinati vice procuratori onorari addetti al suo ufficio esercitino le funzioni del pubblico ministero soltanto presso la sede principale del tribunale o presso una o più sezioni distaccate, ovvero presso la sede principale e una o più sedi distaccate.
In tal caso, per i vice procuratori onorari che esercitino la professione forense l'incompatibilità è limitata all'ufficio o agli uffici presso i quali sono svolte le funzioni.

3. Il giudice onorario di tribunale e il vice procuratore onorario non possono assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale esercitano le funzioni giudiziarie.

4. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari non possono essere addetti a più di un tribunale o procura della Repubblica presso il tribunale.

5. I giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari sono incompatibili con l'esercizio di qualsiasi altra funzione giudiziaria ovunque svolta.
Tale incompatibilità viene meno in caso di dimissioni accettate almeno sei mesi prima della delibera di nomina.

6. Non si estendono ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari le incompatibilità previste dall'art. 16 O.G.
Deve essere comunque acquisito il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza o del datore di lavoro.

7. Non si estendono ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari le incompatibilità previste dall'art. 18 O.G.

8. Si estendono ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari le incompatibilità previste dall'art. 19 O.G., ivi comprese quelle tra coniugi secondo l'interpretazione della circolare C.S.M. n. 8160/82 e successive modifiche, anche rispetto ai magistrati, ordinari od onorari, in servizio presso lo stesso ufficio di tribunale.

9. Si applica ai giudici onorari di tribunali e ai vice procuratori onorari l'art. 8 cpv. della legge 30 marzo 1957, n. 361.
La incompatibilità prevista dal punto 2 si applica ai giudici onorari di tribunale ed ai vice procuratori onorari attualmente in servizio soltanto a partire dal 31 dicembre 2000 ed a quelli nominati dopo il 2 giugno 1999 soltanto a partire dal 2 gennaio 2000. Le domande pervenute dal 2 giugno 1999 al 1 gennaio 2000 dovranno essere corredate dalla dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non esercitare la professione forense dinanzi al tribunale in cui chiede di essere nominato.

Art. 6
Durata dell'incarico

1. La nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario ha durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.

2. Alla scadenza del triennio, il Consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti.
Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.

3. I magistrati onorari, già addetti quali vice pretori e vice procuratori agli uffici soppressi, che sono addetti di diritto ai tribunali e alle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi, in qualità rispettivamente di giudici onorari e di vice procuratori onorari sino alla scadenza del triennio in corso possono essere confermati per una sola volta.

4. Le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificate o introdotte dal decreto legislativo n. 51/1998, in forza delle quali possono essere addetti al tribunale ordinario magistrati onorari si applicano fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'art. 106, secondo comma, della Costituzione, e comunque non oltre cinque anni dalla data di efficacia del decreto legislativo n. 51/1998.

Art. 7
Cessazione, decadenza, revoca dall'ufficio

1. Il giudice onorario e il vice procuratore onorario cessano dall'ufficio:

a) per il compimento del settantaduesimo anno di età;

b) per scadenza del termine di durata della nomina e della conferma;

c) per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione.

2. Il giudice onorario e il vice procuratore onorario decadono dall'ufficio:

a) se non assumono le funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 10 O.G.;

b) se non esercitano volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;

c) se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o sopravviene una causa di incompatibilità.

3. Il giudice onorario di tribunale o il vice procuratore onorario sono revocati dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo.

4. La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio è dichiarata o disposta con le stesse modalità previste per la nomina.

5. In caso di cessazione e/o revoca dall'incarico di giudice onorario di tribunale o di vice procuratore onorario, già conferito, sarà cura del presidente del tribunale e del procuratore della Repubblica presso il tribunale interessato istruire e formulare nuove proposte al fine della copertura del posto resosi vacante.

Art. 8
Diritti e doveri

1. Il giudice onorario di tribunale è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

2. La competente autorità giudiziaria dovrà dare tempestiva comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della pendenza di procedimenti penali successivamente alla nomina per le valutazioni in ordine all'eventuale revoca.

Al presente decreto è allegato il modulo di domanda, per la nomina a giudice onorario di tribunale ed a vice-procuratore onorario delle procure presso i tribunali ordinari, approvato dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 27 maggio 1999.

Roma, 7 luglio 1999
 Il Ministro: DILIBERTO