"Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1997
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze
degli uffici giudiziari, con l'osservanza dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) ristrutturare gli uffici giudiziari di primo grado secondo il modello
del giudice unico;
b) sopprimere l'ufficio del pretore, trasferendo le competenze di tale
giudice al tribunale;
c) stabilire che, nel settore penale, salve la composizione e le attribuzioni
della corte d'assise, il tribunale giudica in composizione collegiale,
con il numero invariabile di tre componenti, sull'applicazione di misure
di prevenzione personali e reali nonchè sui seguenti reati:
1) i delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice
di procedura penale;
2) i delitti previsti dagli articoli 644 e 648-bis del codice penale
e 2621 del codice civile;
3) ogni delitto punito con la pena della reclusione superiore nel massimo
a venti anni;
4) i delitti consumati o tentati previsti dal capo I del titolo II
del libro II del codice penale, esclusi quelli di cui all'articolo 329,
al primo comma dell'articolo 331 e agli articoli 332, 334 e 335;
5) i delitti di cui agli articoli 216, 222 e 223 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267;
6) i delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645; dall'articolo
2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17; dall'articolo 29, secondo comma,
della legge 13 settembre 1982, n. 646; dagli articoli 6 e 11 della legge
costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1; dall'articolo 6, commi 3 e 4, del
decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 1993, n. 205;
7) altre eventuali fattispecie caratterizzate da particolare allarme
sociale o rilevanti difficoltà di accertamento;
d) stabilire che per tutti i restanti reati il tribunale giudica in
composizione monocratica;
e) stabilire che, nelle materie nelle quali il tribunale opera in composizione
collegiale, si osservano le norme processuali vigenti per il procedimento
innanzi al tribunale, mentre nelle restanti materie si osservano le norme
processuali vigenti per il procedimento innanzi al pretore;
f) stabilire che l'attribuzione degli affari al giudice in composizione
collegiale o monocratica non si considera attinente alla capacità
del giudice né al numero dei giudici necessario per costituire l'organo
giudicante;
g) stabilire che, nella materia penale, le parti hanno facoltà
di chiedere, e il giudice di disporre, l'attribuzione del procedimento
alla composizione ritenuta corretta non oltre la conclusione dell'udienza
preliminare e, ove questa manchi, non oltre il compimento delle formalità
di apertura del dibattimento;
h) prevedere che il giudice per le indagini preliminari sia diverso
dal giudice dell'udienza preliminare, apportando le necessarie modifiche
alle disposizioni dell'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato
con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;
i) sopprimere le attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali,
istituendo ove occorra sezioni distaccate di tribunale, per la trattazione
di procedimenti in cui il tribunale giudica in composizione monocratica,
secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione
del territorio e del numero di abitanti, difficoltà di collegamenti,
indice di contenzioso sia civile che penale;
l) al solo fine di decongestionare i tribunali di Milano, Roma, Napoli
e Palermo, istituire nei relativi circondari nuovi tribunali, in sostituzione
di sezioni distaccate, con eventuali accorpamenti anche di territori limitrofi
non facenti originariamente parte del territorio delle suddette sezioni;
m) sopprimere l'ufficio della procura della Repubblica circondariale,
trasferendone le funzioni alla procura della Repubblica presso il tribunale;
n) stabilire che, nel settore civile, il tribunale giudica in composizione
collegiale, con il numero invariabile di tre componenti, per le controversie
previste nei numeri 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 9) del secondo comma dell'articolo
48 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, limitatamente, per il predetto numero 7), ai giudizi di responsabilità
in esso previsti; individuare, tenuto conto della oggettiva complessità
giuridica delle materie e della rilevanza economico-sociale delle controversie,
gli altri casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale;
stabilire che, per il resto, il tribunale giudica in composizione monocratica;
o) trasferire alle amministrazioni interessate le funzioni amministrative
attualmente affidate al pretore, se prive di collegamento con l'esercizio
della giurisdizione; attribuire al tribunale in composizione monocratica
le funzioni amministrative attualmente di competenza del pretore, se collegate
con l'esercizio della giurisdizione;
p) prevedere che, fermo il disposto dell'articolo 341, secondo comma,
del codice di procedura civile, l'appello nelle materie civili nelle quali
è competente il tribunale sia devoluto alla corte d'appello, ovvero
ad apposite sezioni specializzate della corte d'appello allorchè
in primo grado siano previste sezioni specializzate;
q) escludere che la ridistribuzione degli uffici giudiziari comporti
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
r) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi
di cui al presente articolo abbiano efficacia centoventi giorni dopo la
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. zione dei procedimenti pendenti,
civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti non passano
ad altro ufficio secondo le nuove regole di competenza e stabilendo le
relative condizioni.
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro lo stesso termine
di cui al comma 1, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni
dei decreti legislativi con tutte le altre leggi dello Stato e la disciplina
transitoria rivolta ad assicurare la rapida trattaLegge 16 luglio 1997,
n. 254
3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della
Repubblica e alla Camera dei deputati, perchè sia espresso dalle
competenti Commissioni permanenti un motivato parere entro il termine di
quaranta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti
sono emanati anche in mancanza del parere.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive
nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 e con la procedura di cui al
comma 3. |