TITOLO I
DISPOSIZIONI SUL CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE E NORME IN TEMA DI INDENNITA’ SPETTANTI AL GIUDICE DI PACE

  

    Art.1
    (Prosecuzione davanti al giudice di pace dei giudizi civili
    pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 199
    1. I giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995 sono attribuiti al giudice di pace competente per territorio, con esclusione: 
  • di quelli già trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge.
  • di quelli devoluti alla competenza del pretore in base al criterio della materia;
  • di quelli relativi a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e di affitto di aziende.
2. Sono altresì attribuiti al giudice di pace i giudizi, pendenti alla data di cui al comma 1, relativi ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, nonché quelli relativi alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case. 
Art.2
(Istanza per la prosecuzione dei giudizi pendenti)

 

1. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la parte che ha interesse alla prosecuzione del giudizio deposita ricorso dinanzi al giudice di pace competente per territorio, con istanza di fissazione dell’udienza di prosecuzione. 

2. Il giudice di pace richiede al pretore l’immediata trasmissione del fascicolo d’ufficio e fissa con decreto l’udienza di prosecuzione; il ricorso di cui al comma 1, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato a norma dell’art.170 del codice di procedura civile, e personalmente alle parti non costituite, entro trenta giorni dalla data di pronuncia del decreto. Il ricorso è esente dall’imposta di bollo; i diritti per la notifica sono ridotti della metà. 

3. In caso di mancata presentazione dell’istanza a norma del comma 1, il processo si estingue. In deroga all’articolo 307 del codice di procedura civile, l’estinzione è in tal caso rilevabile anche d’ufficio. 

 
 
Art.3
(Giudizi pendenti davanti agli uffici di conciliazione)
 
1. I giudizi pendenti davanti al conciliatore alla data di entrata in vigore della presente legge debbono essere proseguiti dinanzi al giudice di pace territorialmente competente. Si osservano, al riguardo, le disposizioni dell’art.2. 

2. In caso di mancata presentazione dell’istanza a norma del comma 1 dell’art.2, l’estinzione è dichiarata anche d’ufficio dal conciliatore o dal giudice di pace. 

3. Gli uffici di conciliazione sono soppressi, fatta salva l’attività conseguente all’applicazione dei commi 1 e 2; è abrogato l’articolo 44 della legge 21 novembre 1991, n.374. 

 

 
Art.4
( Procedimenti devoluti alle sezioni stralcio)

 

1.- Dalla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della delega di cui alla legge 16 luglio 1997, n. 254, sono attribuiti alle sezioni stralcio costituite a norma della legge 22 luglio 1997, n.276, se pendenti alla data del 30 aprile 1995: 
  • giudizi pendenti davanti al pretore in base al criterio della materia;
  • giudizi pendenti davanti al pretore di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 1.
2.- Entro quindici giorni dalla data indicata al comma 1, il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato procede alla ricognizione dei giudizi di cui al comma medesimo e trasmette i relativi fascicoli al presidente della sezione stralcio, il quale li assegna ad un giudice onorario aggregato a norma del comma 4 dell’art.11 della legge 22 luglio 1997, n.276. 
Art.5
(Modifiche agli articoli 11 e 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374)

 

1. Al comma 2 dell’articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente periodo 

" E’ corrisposta altresì una indennità di lire 10.000 per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi rispettivamente a norma degli articoli 641 e 186 ter del codice di procedura civile; l’indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato. 

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente: 

"3. Al coordinatore spetta una indennità mensile di lire 100.000, oltre a lire 15.000 per ciascun giudice di pace addetto all’ufficio, escluso il coordinatore medesimo." 

 

Art. 6
(Decorrenza e aggiornamento delle indennità)
 
1. Le indennità di cui all’articolo 5 spettano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge 

2. Il comma 4 dell’articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente: 

"4. L’ammontare delle indennità di cui ai commi 2, e 3 dell’articolo 11 e di cui al comma 3 dell’articolo 15, può essere rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.". 

  

Art. 7
( Deposito di atti e dichiarazioni presso il giudice di pace)
 
1. Dopo l’art. 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il seguente: 

"13 bis (Deposito di atti e dichiarazioni). 

1.Le parti ed i difensori, nei limiti e con le modalità stabiliti con il l decreto di cui al comma 3, possono effettuare il deposito di atti o fare dichiarazioni, previste dalle norme del codice di procedura civile, del codice di procedura penale e dalle altre leggi vigenti, in relazione a procedimenti di competenza degli uffici giudiziari del distretto, anche presso la cancelleria di un giudice di pace del medesimo. 

2. Il personale di cancelleria che riceve l’atto lo trasmette immediatamente alla cancelleria del tribunale o della sezione distaccata . 

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale sono indicati gli atti e le dichiarazioni che possono essere depositati o ricevute dall’ufficio del giudice di pace e sono specificate le modalità da seguire per il loro deposito ed inoltro agli uffici competenti". 

 
TITOLO II
 
DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN
COMPOSIZIONE MONOCRATICA E SULL’IRRILEVANZA PENALE 
DEL FATTO
 
CAPO I
DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
 

 

Art. 8
(Modifiche agli articoli 554 e 555 del codice di procedura penale)

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 554 del codice di procedura penale sono soppressi. 

2. L'articolo 555 del codice di procedura penale è così modificato: 

a) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente: 

"e) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, mediante richiesta depositata nell'ufficio del pubblico ministero entro trenta giorni dalla notificazione, può chiedere, nel caso previsto dall'articolo 557 bis, la fissazione dell'udienza preliminare e, negli altri casi, il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 ovvero presentare domanda di oblazione;"

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:  "3. Il decreto di citazione è notificato all'imputato e al suo difensore almeno sessanta giorni prima della data fissata per il giudizio. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.". 
 
Art.9
(Richiesta dell’udienza preliminare)

1. Dopo l'articolo 557 del codice di procedura penale è inserito il seguente: 

"Art. 557 bis (Richiesta dell'udienza preliminare). - 1. L'imputato citato a giudizio per un delitto punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni, anche congiunta a pena pecuniaria, può chiedere l'udienza preliminare. Per la determinazione della pena si applicano le disposizioni dell'articolo 4. 2. La richiesta è depositata nel termine previsto dall'articolo 555 comma 1 lettera e), a pena di inammissibilità, ed è immediatamente trasmessa al giudice per le indagini preliminari con gli atti e le cose indicati nell'articolo 416 comma 2. 

3. Nel caso di procedimenti connessi, se la richiesta di udienza preliminare riguarda soltanto alcuni di essi, il giudice dispone la separazione quando ciò non pregiudica l'accertamento dei fatti; altrimenti fissa per tutti l'udienza preliminare. 

4. Entro due giorni dalla ricezione della richiesta, il giudice fissa con decreto il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza in camera di consiglio. 

5. Se la richiesta è presentata fuori dei casi previsti dal comma 1, ovvero oltre il termine indicato dall'articolo 555 comma 1 lettera e), il giudice, anche prima della fissazione dell'udienza, la dichiara inammissibile e restituisce gli atti al pubblico ministero che provvede agli adempimenti previsti nell'articolo 558 comma 1. 

6. La dichiarazione di inammissibilità è notificata immediatamente all'imputato a cura della cancelleria del giudice, con l'avviso che è confermata l'udienza già fissata per la comparizione in dibattimento o con l'indicazione della nuova udienza.". 

 

Art. 10
(Modifica dell’art. 558 del codice di procedura penale)

 

1. L'articolo 558 del codice di procedura penale è così modificato:  a) nel comma 1, dopo le parole "non presenta richiesta", sono inserite le parole "di fissazione dell'udienza preliminare o". b) il comma 2 è sostituito dal seguente: 

"2. La citazione della persona offesa è notificata almeno dieci giorni prima della data fissata per il giudizio. Il termine è ridotto a cinque giorni nei casi in cui sia stata dichiarata l'urgenza a norma dell'articolo 555 comma 3. 

2. Nel comma 1 dell'articolo 560 del codice di procedura penale le parole "quindici giorni" sono sostituite dalle parole "trenta giorni". 

 
Art. 11
(Abrogazioni)

 

1. Sono abrogati gli articoli 551, 552 e 553 del codice di procedura penale e gli articoli 155, 156, 157 e 158 delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 

 

 
CAPO II
 
ESCLUSIONE DELLA PROCEDIBILITA’ PER IRRILEVANZA 
PENALE DEL FATTO

 

Art. 12
(Irrilevanza penale del fatto)

 

1. Dopo il titolo III del libro V del codice di procedura penale è inserito il seguente: 

 

 
"TITOLO III-BIS
 
IRRILEVANZA PENALE DEL FATTO

 

Art. 346-bis. (Esclusione della procedibilità per l’irrilevanza penale del fatto). - 1. Per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena, la procedibilità è esclusa quando risulta l’irrilevanza penale del fatto. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell’articolo 4. 

2. Il fatto è penalmente irrilevante quando, rispetto all’interesse tutelato, l’esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché le modalità della condotta, la sua occasionalità, valutata anche in relazione alla capacità a delinquere del reo, e il grado della colpevolezza non giustificano l’esercizio dell’azione penale. 

3. L’irrilevanza penale del fatto può essere dichiarata solo se vi è stata la richiesta del pubblico ministero o dell’imputato. Se è stata esercitata l’azione penale l’irrilevanza del fatto può essere dichiarata se l’imputato non si oppone." 

Art.13
(Modifiche agli articoli 129, 411, 425, 529 e 578 del codice di procedura penale)

 

1. Nel comma 1 dell’articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: "non è previsto dalla legge come reato" sono inserite le seguenti: "o è penalmente irrilevante". 

2. Nel comma 1 dell’articolo 411 del codice di procedura, dopo le parole: "o che il fatto non è previsto dalla legge come reato" sono aggiunte le seguenti: "o è penalmente irrilevante". 

3. Nel comma 1 dell’articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: "se il fatto non è previsto dalla legge come reato" sono inserite le seguenti: "o è penalmente irrilevante". 

4. Nel comma 1 dell’articolo 529 del codice di procedura penale, dopo le parole: "Se l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita" sono inserite le seguenti: "ovvero se il fatto è penalmente irrilevante". 

5. Dopo il comma 1 dell’articolo 578 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: 

"1-bis. Il giudice di appello e la corte di cassazione provvedono allo stesso modo quando, nei casi indicati dal comma 1, dichiarano l’irrilevanza penale del fatto.". 

 

Art. 14
(Modifiche agli articoli 686, 687,689 del codice di procedura penale)

 

1. Nel comma 1, lettera a), numero 4 dell’articolo 686 del codice di procedura penale, dopo le parole: "dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell’imputato" sono inserite le seguenti: "o dichiarato il fatto penalmente irrilevante a norma dell’articolo 346-bis". 

2. Nel comma 2 dell’articolo 687 del codice di procedura penale, dopo la lettera b) è inserita la seguente: " bb) alle sentenze che hanno dichiarato il fatto penalmente irrilevante a norma dell’articolo 346-bis, trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile;". 

3. Nel comma 2, lettera a), dell’articolo 689 del codice di procedura penale, il numero 5 è sostituito dal seguente: "5) delle sentenze previste dall’articolo 445, delle sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell’imputato o che hanno dichiarato il fatto penalmente irrilevante a norma dell’articolo 346-bis, nonchè dei decreti penali di condanna;". 

 

 

TITOLO IV

 

PROROGA DELLA DATA EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA ISTITUZIONE DEL GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO 

  

Art.15
(Proroga al 2 gennaio 1999)

 

1. La data di efficacia delle disposizioni del decreto legislativo attuativo della legge di delega 16 luglio 1997, n. 254, è prorogata al 2 gennaio 1999. 

 

 
TITOLOLO V
COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE

 

Art.16
(Norma di copertura)

 

1. All’onere derivante dall’attuazione della disposizioni contenute nel Titolo I della presente legge, valutato in lire 12.038.760.000 per ciascuno degli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, e in lire 6.713.milioni annui regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente (fondo speciale) dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1998, all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. 

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio 

  

  

Art.17
(Entrata in vigore)
  1. La disposizione di cui all’articolo 15 della presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.