in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 281 del 2 dicembre 1997 

 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI 

DATI PERSONALI 

  

PROVVEDIMENTO 29 novembre 1997. 

  

Autorizzazione n. 4/1997 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti. 

  

IL GARANTE 

  

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; 

  

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della citata legge n. 675/1996, il quale individua come 

<<sensibili>> i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose 

filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 

organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a 

rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; 

  

Considerato che i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare tali dati solo previa 

autorizzazione di questa Autorità e con il consenso scritto degli interessati (art. 22, comma 1, della 

legge n. 675/ 1996); 

  

Considerato che i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere trattati 

anche ai sensi di una speciale disposizione, in base alla quale, ferma restando l'autorizzazione di 

questa Autorità, si può prescindere dal consenso degli interessati quando il trattamento è necessario 

per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, ovvero 

è necessario per lo svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione del 

codice di procedura penale, sempreché i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il 

periodo strettamente necessario al loro perseguimento (art. 22, comma 4, della citata leggen. 

675/1996); 

  

Considerato che il Garante può rilasciare tali autorizzazioni anche d'ufficio, nei confronti di singoli 

titolari oppure, con provvedimenti generali, di determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 

41, comma 7, della legge n. 675/1996 modifcato dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 

maggio 1997, n. 123); 

  

Ritenuto opportuno rilasciare prima del 30 novembre 1997 una autorizzazione generale volta a 

semplificare gli adempimenti previsti dalla legge n. 675/1996, ad armonizzare le prescrizioni da 

impartire e a favorire la funzionalità dell'Ufficio del Garante; 

  

Rilevato che sono in fase di predisposizione alcuni decreti legislativi per il completamento della 

disciplina sulla protezione dei dati personali, i quali, in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 

676, dovranno prevedere entro il 23 luglio 1998 alcune norme integrative riguardanti i dati sensibili, 

anche in attuazione delle raccomandazioni adottate in materia dal Consiglio d'Europa; 

  

Considerata l'opportunità che in questa fase transitoria le autorizzazioni non rechino disposizioni 

particolarmente dettagliate, e ciò allo scopo di evitare che l'att*ità dei titolari sia soggetta a 

modifiche sostanziali nel corso di un breve periodo di tempo, ferme restando alcune garanzie per gli 

interessati; 

  

Ritenuto pertanto opportuno rilasciare, allo stato, un'autorizzazione provvisoria, anche in conformità 

a quanto previsto dall'emanando regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento 

dell'Ufficio di questa Autorità; 

  

Ritenuta, tuttavia, la necessità che l'autorizzazione prenda in considerazione le finalità dei trattamenti, 

le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e della diffusione, nonché il 

periodo di conservazione dei dati stessi, in quanto la disciplina di tali aspetti è prevista dalla legge n. 

675/1996 ai fini delI'applicazione delle norme sull'esonero dall'obbligo della notificazione e sulla 

notificazione semplificata (art. 7, comma 5-quater); 

  

Considerata la necessità che sia garantito anche nelI'attuale fase transitoria, il rispetto di alcuni 

princìpi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero 

comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, specie per 

quanto riguarda la riservatezza e l'identità personale, princìpi valutati anche sulla base delle 

raccomandazioni del Consiglio d'Europa; 

  

Considerato che un numero elevato di trattamenti di dati sensibili è effettuato da liberi professionisti 

iscritti in albi o elenchi professionali per l'espletamento delle rispettive attività professionali, e che è 

pertanto necessario che tali trattamenti formino oggetto di una autorizzazione generale ai sensi 

dell'art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996; 

  

Autorizza 

  

i liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali a trattare i dati sensibili di cui all'art. 22, 

comma 1 della legge n. 675/1996, secondo le prescrizioni di seguito indicate. 

  

1. Ambito di applicazione. 

  

L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, ai liberi professionisti tenuti ad iscriversi in albi o 

elenchi per l'esercizio di un'attività professionale in forma individuale o associata, o in conformità alle 

norme di attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, in tema di attività di 

assistenza e consulenza. 

  

Sono equiparati ai liberi professionisti i soggetti iscritti nei corrispondenti albi o elenchi speciali, 

istituiti anche ai sensi dell'art. 34 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, recante 

l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore. 

  

L'autorizzazione è rilasciata anche ai sostituti e agli ausiliari che collaborano con il libero 

professionista ai sensi dell'art. 2232 del codice civile, ai praticanti e ai tirocinanti presso il libero 

professionista, qualora tali soggetti siano titolari di un autonomo trattamento o siano contitolari del 

trattamento effettuato dal libero professionista. 

  

Il presente provvedimento non si applica al trattamento dei dati sensibili effettuato: 

  

a) dagli esercenti la professione sanitaria e dal personale sanitario infermieristico, tecnico e della 

riabilitazione, ai quali si riferisce l'autorizzazione generale n. 2/1997, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 29 novembre 1997; 

  

b) per la gestione delle prestazioni di lavoro o di collaborazione di cui si avvale il libero 

professionista o taluno dei soggetti sopraindicati alla quale si riferisce l'autorizzazione generale n. 

1/1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 novembre 1997, n. 272; 

  

c) da soggetti privati che svolgono attività investigative, dai giornalisti, dai pubblicisti e dai praticanti 

giornalisti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. 

  

2. Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati. 

  

Il trattamento può riguardare i dati sensibili relativi ai clienti. 

  

I dati sensibili relativi ai terzi possono essere trattati ove ciò sia strettamente indispensabile per 

l'esecuzione di specifiche prestazioni professionali richieste dai clienti per scopi determinati e 

legittimi. 

  

In ogni caso, i dati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto agli incarichi conferiti. 

  

Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale deve essere effettuato 

anche nel rispetto della citata autorizzazione generale n. 2/1997. 

  

3. Finalità del trattamento. 

  

Il trattamento dei dati sensibili può essere effettuato ai soli fini dell'espletamento di un incarico che 

rientri tra quelli che il libero professionista può eseguire in base al proprio ordinamento 

professionale, e in particolare: 

  

a) per curare gli adempimenti in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e fiscale 

nell'interesse di altri soggetti che sono parte di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, ai 

sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che disciplina la professione di consulente del lavoro; 

  

b) per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, anche da parte di terzi; 

  

c) ai fini dello svolgimento da parte del difensore nel procedimento penale delle investigazioni di cui 

all'art. 38 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, anche a mezzo di sostituti e di 

consulenti tecnici. 

  

4. Modalità di trattamento. 

  

Il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con logiche e mediante forme di 

organizzazione dei dati strettamente correlate all'incarico conferito dal cliente. 

  

Restano fermi gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e 28 della legge n. 675/1996, concernenti i 

requisiti dei dati personali, la sicurezza, i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti a definire il 

profilo o la personalità degli interessati, nonché il trasferimento alI'estero dei dati. 

  

Restano inoltre fermi gli obblighi: 

  

a) di informare l'interessato ai sensi dell'articolo 10, commi I e 3, della legge n. 675/1996, anche 

quando i dati sono raccolti presso terzi; 

  

b) di acquisire il consenso scritto. 

  

Se i dati sono raccolti per l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria o per le indagini difensive (punto 

3), lettere b) e c), l'informativa relativa ai dati raccolti presso terzi, e il consenso scritto, sono 

necessari anche in riferimento ai dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, solo se i 

dati sono trattati per un periodo superiore a quello strettamente necessario al perseguimento di tali 

finalità, oppure per altre finalità con esse non incompatibili. 

  

Le informative devono permettere all'interessato di comprendere agevolmente se il titolare del 

trattamento è un singolo professionista o un'associazione di professionisti, ovvero se ricorre 

un'ipotesi di contitolarità tra più liberi professionisti. 

  

Resta ferma la facoltà del libero professionista di designare quali responsabili o incaricati del 

trattamento i sostituti, gli ausiliari, i tirocinanti e i praticanti presso il libero professionista, i quali, in tal 

caso, possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta. 

  

Analoga cautela deve essere adottata in riferimento agli incaricati del trattamento preposti 

all'espletamento di compiti amministrativi. 

  

5. Conservazione dei dati. 

  

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera e), della legge n. 

675/1996, i dati sensibili possono essere conservati per il periodo di tempo previsto da leggi, 

regolamenti o dalla normativa comunitaria e, comunque, per un periodo non superiore a quello 

strettamente necessario per adempiere agli incarichi conferiti. 

  

A tal fine deve essere verificata costantemente, anche mediante controlli periodici, la stretta 

pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto agli incarichi. 

  

I dati acquisiti in occasione di precedenti incarichi possono essere mantenuti se pertinenti e non 

eccedenti rispetto a successivi incarichi. 

  

6. Comunicazione e diffusione dei dati. 

  

I dati sensibili possono essere comunicati e ove necessario diffusi, a soggetti pubblici o privati, nei 

limiti strettamente pertinenti all'espletamento dell'incarico conferito e nel rispetto, in ogni caso, del 

segreto profess~onale. 

  

I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi solo se necessario per finalità di 

prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la 

materia (art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996). 

  

I dati relativi alla vita sessuale non possono essere d~ffus'. 

  

7. Richieste di autorizzazione. 

  

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non 

sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che 

si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette. 

  

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di 

adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento 

medesimo. 

  

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in 

difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato 

da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente 

autorizzazione. 

  

8. Norme finali. 

  

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria 

che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare 

dalle leggi 20 maggio 1970, n. 300, e 5 giugno 1990, n. 135, nonché dalle norme volte a prevenire 

discriminazioni. 

  

Restano fermi, altresì, gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a 

proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonché gli obblighi 

deontologici o di buona condotta relativi alle singole figure professionali. 

  

9. Efficacia temporale e disciplina transitoria. 

  

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 30 novembre 1997, fino al 30 settembre 

1998. 

  

Qualora alla data del 30 novembre 1997 il trattamento non sia già conforme alle prescrizioni della 

presente autorizzazione, il titolare può adeguarsi ad esse entro il 31 dicembre 1997, sempreché le 

caratteristiche del trattamento non permettano un adeguamento entro un termine più breve. 

  

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

  

Roma, 29 novembre 1997 

  

Il Presidente: RODOTÀ