Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 -11-1998
LEGGE 19 novembre 1998, n. 399.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre
1998, n. 328, recante modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici
onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio
istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell'articolo
123-bis dell'ordinamento giudiziario, nonche' disciplina transitoria della
legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia
di espropriazione forzata.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, recante modifiche
dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da
destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997,
n. 276, e modifica dell'articolo 123-bis dell'ordinamento
giudiziario, nonche' disciplina transitoria della legge 3 agosto
1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata, e' convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti, fino alla
data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del
decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 novembre 1998
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Diliberto, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
21 SETTEMBRE 1998, N. 328.
All'articolo 1:
al comma 5, capoverso, le parole: "di vecchiaia o anzianita'" sono
sostituite dalle seguenti: "di anzianita' o vecchiaia" e le parole:
"nei cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "nei quindici
anni";
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
" 7. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276,
e' sostituito dal seguente:
" 4. Costituisce titolo di preferenza gradata per la nomina
l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocato, anche
dello Stato, ovvero quale iscritto negli albi speciali, e di funzioni
giudiziarie, comprese quelle onorarie"";
dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
"7-bis. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n.
276, e' sostituito dal seguente:
" 7. Per la nomina a giudice onorario aggregato in relazione ai
posti previsti per il circondario di Bolzano e' richiesta anche una
adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva
altresi' il principio contenuto nell'articolo 8, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e
successive modificazioni"";
al comma 9, le parole: "dal presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti: "dalla presente legge";
al comma 10, capoverso 2-bis, dopo le parole: "agli uffici
giudiziari del distretto" sono inserite le seguenti: "o della sezione
distaccata di corte d'appello, ove esistente,";
al comma 10, capoverso 2-ter, le parole: "parti di procedimenti dei
quali hanno conosciuto in qualita' di giudici" sono sostituite dalle
seguenti: "parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto
tali funzioni. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice
onorario aggregato certificano personalmente l'inesistenza nei loro
confronti delle cause di incompatibilita' di cui al precedente
periodo".
All'articolo 2:
al comma 1, alinea, le parole: "numero 10" sono sostituite dalle
seguenti: "numero 9)";
al comma 1, capoverso, le parole: "10-bis )" sono sostituite dalle
seguenti: "9-bis)".
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 17
novembre 1997, n. 398). - 1. All'articolo 17 del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. Per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, la prova preliminare di cui
all'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 del
presente decreto legislativo, ha luogo a Roma o in sedi decentrate"".
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Disciplina delle procedure esecutive pendenti alla data di
entrata in vigore della legge 3 agosto 1998, n. 302). - 1. Dopo
l'articolo 13 della legge 3 agosto 1998, n. 302, e' aggiunto il
seguente:
"Art. 13-bis (Norma transitoria). - 1. Per i procedimenti esecutivi
nei quali sia gia' stata presentata istanza di vendita alla data di
entrata in vigore della presente legge, il termine per l'allegazione
della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 567 del
codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della
presente legge, e' di quattro mesi per le procedure esecutive
immobiliari nelle quali il ricorso di cui al primo comma
dell'articolo 567 del codice di procedura civile e' stato depositato
entro il 31 dicembre 1995, di sei mesi se il ricorso e' stato
depositato entro il 31 dicembre 1996, di nove mesi se il ricorso e'
stato depositato entro il 31 dicembre 1997 e di dodici mesi se il
ricorso e' stato depositato entro la data di entrata in vigore della
presente legge".
2. Il termine per l'allegazione della documentazione di cui
all'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, introdotto dal
comma 1 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto".
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5237):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Prodi) e dal Ministro di grazia e giustizia (Flick) il 22
settembre 1998.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 22 settembre 1998, con pareri delle
commissioni I, V, VII, XI e del comitato per la
legislazione.
Esaminato dalla II commissione il 29, 30 settembre 1998;
1, 14, 29 ottobre 1998.
Relazione scritta annunciata il 30 ottobre 1998 (atto n.
5237/ A - relatore on. Carotti ).
Esaminato in aula il 2 novembre 1998 e approvato il
10 novembre 1998.
Senato della Repubblica (atto n. 3635):
Assegnato alla 2 commissione (Giustizia), in sede
referente, l'11 novembre 1998, con pareri delle commissioni
1 , 5 , 7 e 11 .
Esaminato dalla 1 commissione (Affari
costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei
presupposti di costituzionalita', il 12 novembre 1998.
Esaminato dalla 2 commissione il 12 e 17 novembre 1998.
Esaminato in aula il 17 novembre 1998 e approvato il
18 novembre 1998.
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