SCHEMA
DI DISEGNO DI LEGGE SULLA PROFESSIONE DI AVVOCATO
SOMMARIO
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Ambito di applicazione della legge
Art. 2 - Avvocatura italiana e ordini forensi
Art. 3 - La professione forense
Art. 4 - Doveri e deontologia
Art. 5 - Esercizio della professione
Art. 6 - Associazioni e società professionali
Art. 7 - Perquisizioni e ispezioni
Art. 8 - Titolo di avvocato e settori specialistici
Art. 9 - Titolo di specialista
Art. 10 - Informazioni sull’esercizio professionale
TITOLO II - ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI
Art. 11 - Ordini e circondariali forensi
Art. 12 - Consiglio distrettuale forense di disciplina
Art. 13 - Ordine nazionale forense
Art. 14 - La funzione giurisdizionale
Art. 15 - Eleggibilità e incompatibilità
TITOLO III - ALBI, ELENCHI E REGISTRI
Art. 16 - Albi, elenchi e registri
Art. 17 - Iscrizione
Art. 18 - Incompatibilità
Art. 19 - Permanenza nell’iscrizione all’albo
Art. 20 - Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni
superiori
Art. 21 - Iscrizioni speciali
Art. 22 - Avvocatura pubblica
TITOLO IV - ACCESSO ALLA PROFESSIONE
Art. 23 - Abilitazione alla professione
Art. 24 - Formazione e tirocinio
Art. 25 - Esame di abilitazione
Art. 26 - Regolamento
TITOLO V - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Art. 27 - Esercizio dell’azione disciplinare
Art. 28 - Procedimento disciplinare
Art. 29 - Sospensione cautelare
Art. 30 - Sanzioni
Art. 31 - Impugnazioni
TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 32 - Praticanti
Art. 33 - Incompatibilità
Art. 34 - Giudizi disciplinari
Art. 35 - Revisione degli albi
Art. 36 - Prova dell’esercizio effettivo
Art. 37 - Entrata in vigore
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Ambito di applicazione della legge
1. Le disposizioni della presente legge costituiscono la
disciplina dell’ordinamento della professione di avvocato.
2. Alla integrazione, attuazione ed esecuzione delle norme
contenute nella presente legge si provvede con regolamenti emanati dal
Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio nazionale forense, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore.
Articolo 2 - Avvocatura italiana e ordini forensi
1. I cittadini italiani che, muniti di titolo di avvocato
e iscritti negli albi, esercitano la professione forense costituiscono
l’avvocatura italiana.
2. L’ordine forense si articola nell’Ordine nazionale forense
e negli ordini circondariali forensi.
3. Dell’ordine nazionale forense, che ha sede in Roma,
fanno parte di diritto tutti gli iscritti agli ordini circondariali forensi.
4. Presso ogni tribunale è costituito l’ordine circondariale
forense.
Articolo 3 - La professione forense
1. L’avvocato è libero professionista iscritto all’albo
forense il quale con indipendenza, dignità e probità opera
per la tutela dei diritti e degli interessi rilevanti per l’ordinamento,
realizzando il diritto di difesa e concorrendo all’attuazione dei principi
della Costituzione.
2. Nell’esercizio delle sue funzioni l’avvocato è soggetto
soltanto alla legge.
3. Sono funzioni esclusive dell’avvocato, salve la competenza
dell’Avvocatura dello Stato e le eccezioni previste da leggi speciali,
la rappresentanza e l’assistenza nei procedimenti giudiziari.
Articolo 4 - Doveri e deontologia
1. L’avvocato nell’esercizio della sua funzione è tenuto
alla scrupolosa osservanza della legge ed a comportamenti conformi ai principi
della deontologia.
2. Costituiscono doveri primari dell’avvocato l’indipendenza,
il segreto professionale e la discrezione sugli affari trattati, la lealtà
e la correttezza nei rapporti professionali e nel patrocinio avanti all’autorità
giudiziaria.
3. La violazione dei doveri della professione e dei principi
della deontologia costituisce illecito disciplinare.
Articolo 5 - Esercizio della professione
1. Per l’esercizio della professione l’avvocato deve essere
iscritto nell’albo del circondario del tribunale dove ha il proprio domicilio
professionale e deve avere assunto l’impegno solenne di osservare i doveri
della professione nell’interesse della giustizia.
2. Gli avvocati possono esercitare la propria attività
processuale di rappresentanza e di difesa senza limiti territoriali, escluso
il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori riservato agli iscritti
nell’albo speciale.
3. L’avvocato deve eleggere il domicilio professionale
nel capoluogo del circondario del tribunale ove ha sede l’ordine presso
cui è iscritto; può aprire uffici anche in luoghi diversi
dalla residenza o dal domicilio professionale e in tal caso deve dare immediata
comunicazione dell’apertura e della variazione di tali uffici all’ordine
di iscrizione e all’ordine del luogo ove si trova l’ufficio. La violazione
di tali obblighi costituisce infrazione disciplinare.
4. Le modalità dell’esercizio della professione
in Italia da parte di avvocati stranieri sono disciplinate in conformità
ai trattati internazionali, alle norme dell’Unione Europea e alle leggi
speciali o secondo condizione di reciprocità, salvo in ogni caso
l’obbligo di dimostrare al consiglio dell’ordine territoriale competente
il possesso del titolo professionale di origine e la sua rilevanza, e di
accettarne il potere disciplinare.
Articolo 6 - Associazioni e società professionali
1. L’esercizio in comune della professione forense è
consentito nelle forme della associazione e della società, previa
iscrizione nell’apposito elenco tenuto dall’ordine circondariale ove l’associazione
o la società ha sede e previa comunicazione all’ordine presso il
quale ciascun associato o socio è iscritto.
2. L’associazione professionale è regolata dalle
norme del codice civile sulle associazioni non riconosciute, in quanto
compatibili.
3. La società professionale è regolata dalle leggi
che disciplinano la società tra professionisti.
Articolo 7 - Perquisizioni e ispezioni
1. Al fine di assicurare il rispetto del segreto professionale
nelle ispezioni e nelle perquisizioni, anche fiscali, disposte nello studio
legale l’avvocato può farsi assistere da altro avvocato.
Articolo 8 - Titolo di avvocato e settori specialistici
1. L’uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente agli
iscritti negli appositi albi, anche se cancellati, ma è vietato
a chi sia stato radiato o cancellato per ragioni disciplinari.
2. Nello svolgimento dell’attività professionale
l’avvocato può indicare soltanto il proprio titolo e i settori di
attività nei quali svolge prevalentemente la propria opera, in numero
non superiore a due e scelti tra quelli individuati dal Consiglio nazionale
forense; egli, inoltre, può indicare l’abilitazione all’esercizio
avanti alle giurisdizioni superiori o avanti ai tribunali ecclesiastici.
3. Gli avvocati docenti universitari possono indicare il proprio
titolo accademico.
4. Gli avvocato docenti universitari e quelli che hanno conseguito
titoli specialistici ai sensi dell’articolo seguente possono far precedere
alla indicazione del settore di attività quella di “specialista
in ......”.
Articolo 9 - Titolo di specialità
1. Il Consiglio nazionale forense, di concerto con gli
istituti universitari, può organizzare corsi di specializzazione,
della durata non inferiore a due anni per l’esercizio della professione
nei vari rami del diritto; la frequenza del corso con esito positivo abilita
all’uso del titolo di specialista nella materia.
Articolo 10 - Informazioni sull’esercizio professionale
1. E’ consentito all’avvocato italiano o straniero abilitato
all’esercizio della professione in Italia, dare informazioni sul modo di
esercizio della professione, in maniera veritiera e non elogiativa, nel
rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza
e di riservatezza. Il Consiglio nazionale forense determina criteri, modalità
e forme della informazione e la disciplina per il controllo preventivo
delle pubblicazioni informative.
2. Quando l’avvocato italiano svolge attività professionale
all’estero, forme e contenuto della informazione possono adeguarsi alle
norme ed ai principi deontologici locali.
TITOLO II - ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI
Articolo 11 - Ordini circondariali forensi
1. Sono organi dell’ordine circondariale forense: l’assemblea
degli iscritti, il consiglio, il presidente e il collegio dei revisori.
Il presidente rappresenta l’ordine circondariale forense.
2. L’assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione
dei bilanci consuntivo e preventivo, delle relazioni e dei programmi del
consiglio almeno una volta all’anno; è inoltre convocata per l’elezione
del consiglio dell’ordine e del collegio dei revisori, del Consiglio nazionale
forense, dei delegati alle assemblee ed ai congressi. L’assemblea straordinaria
è convocata ogni qualvolta il consiglio lo ritenga necessario o
lo richieda almeno un quinto degli iscritti negli ordini con meno di cinquemila
iscritti ed almeno un ottavo oltre cinquemila iscritti.
3. Il Consiglio tutela l’indipendenza e il decoro della
professione e la dignità e gli interessi egli iscritti; vigila sull’osservanza
dei doveri professionali nell’interesse della giustizia; cura e controlla
la formazione e l’aggiornamento professionali; partecipa alle attività
dei pubblici poteri concernenti l’esercizio della professione; approva
i regolamenti; determina il contributo annuale e gli altri contributi dovuti
dagli iscritti; dà il parere sulla liquidazione degli onorari e
svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti.
4. Il consiglio ha sede nei locali nei quali ha sede il
tribunale ed è composto da cinque membri sino a cinquanta iscritti;
da sette sino a cento iscritti; da nove membri sino a trecento iscritti;
da undici membri sino a cinquecento iscritti; da quindici membri sino a
millecinquecento iscritti; da ventuno membri oltre millecinquecento iscritti;
da venticinque membri oltre cinquemila iscritti. I componenti del consiglio
sono eletti dall’assemblea degli iscritti all’albo con voto segreto. Ciascun
elettore può indicare sulla scheda un numero di preferenze non superiore
ai due terzi dei componenti da eleggere. Risultano eletti gli iscritti
che hanno riportato il maggior numero di voti. Il consiglio dura in carica
un triennio ed i consiglieri sono rieleggibili una sola volta. Elegge un
presidente, uno o più vicepresidenti, un segretario e un tesoriere.
5. Il collegio dei revisori è composto da tre membri
effettivi ed un supplente e verifica la regolarità della gestione
riferendo annualmente all’assemblea.
6. Il consiglio può essere sciolto se non si è
provveduto alla sua integrazione, se non è in grado di funzionare,
se richiamato all’osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero
se ricorrono altri gravi motivi. In caso di scioglimento, le funzioni del
consiglio sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone,
entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la
convocazione dell’assemblea per l’elezione del nuovo consiglio, previa
revisione dell’albo. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario
sono disposti con decreto del Ministero di grazia e giustizia, su proposta
del Consiglio nazionale forense. Il commissario nomina, tra gli iscritti
nell’albo un segretario e - se del caso - un comitato di non meno di due
o di più di sei membri, che lo coadiuva nell’esercizio delle sue
funzioni.
Articolo 12 - Consiglio distrettuale forense di disciplina
1. La cognizione dei procedimenti disciplinari nei confronti
degli avvocati è attribuita ad un consiglio distrettuale forense
di disciplina composto da quindici membri effettivi e cinque supplenti
nei distretti sino a tremila iscritti e da venticinque membri effettivi
e dieci supplenti nei distretti con un numero di iscritti superiore a tremila.
Il consiglio giudica in collegio formato da cinque membri.
2. I componenti il consiglio distrettuale di disciplina
sono designati dai consigli degli ordini circondariali compresi nel distretto
in proporzione al numero dei rispettivi iscritti all’albo e agli elenchi
annessi, in modo da assicurare la nomina di almeno un componente per ogni
ordine circondariale. Possono essere designati tutti gli iscritti agli
albi e gli elenchi annessi con anzianità non inferiore a quindici
anni e che non siano stati colpiti da sanzioni disciplinari superiori alla
censura. Il regolamento determina le modalità della designazione.
La carica di componente del consiglio distrettuale di disciplina è
incompatibile con quella di consigliere dell’ordine.
3. Il consiglio distrettuale di disciplina ha sede presso
il consiglio dell’ordine distrettuale; dura in carica tre anni e i suoi
componenti sono rieleggibili una sola volta.
4. Alle spese e al personale per il funzionamento del consiglio
distrettuale forense di disciplina provvede il consiglio dell’ordine distrettuale
e al spesa relativa è annualmente ripartita tra i consigli dell’ordine
appartenenti al distretto, in proporzione al numero dei rispettivi iscritti
all’albo e agli elenchi annessi.
5. Il consiglio distrettuale di disciplina elegge un presidente
e un vicepresidente con deliberazione presa a maggioranza dei voti e con
la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti e in caso
di parità prevale il voto del presidente.
Articolo 13 - Ordine nazionale forense
1. Sono organi dell’Ordine nazionale forense: il Consiglio
nazionale forense, il Presidente e il Collegio dei revisori. Il presidente
rappresenta l’Ordine nazionale forense.
2. Il Consiglio nazionale forense ha sede presso il Ministero
di grazia e giustizia, dura in carica tre anni e i suoi membri non sono
rieleggibili più di una volta consecutivamente.
3. Il Consiglio nazionale forense è composto da
avvocati eletti dalle assemblee distrettuali formate dai consiglieri degli
ordini circondariali compresi nel distretto, in un numero di un componente
per ogni distretto di corte d’appello con un numero di iscritti all’albo
non superiore a cinquemila e in numero di due componenti per ogni distretto
con più di cinquemila iscritti. Nei distretti con più di
cinquemila iscritti il voto è espresso per un solo nominativo.
4. Il Consiglio nazionale forense tutela gli interessi
dell’ordine, esercita la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura,
adotta il codice deontologico e promuove le iniziative necessarie per la
salvaguardia del prestigio e dell’indipendenza dell’avvocatura; emana regolamenti
interni e può proporre all’approvazione del Ministero regolamenti
per l’integrazione, l’attuazione e l’esecuzione della presente legge; cura
la tenuta dell’albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni
superiori; determina la tassa di iscrizione ed il contributo annuale dovuto
dagli iscritti per le spese necessarie all’esercizio delle funzioni istituzionali;
delibera ogni biennio le tariffe forensi e i criteri per la loro applicazione
da sottoporre alla approvazione del Ministero di grazia e giustizia; svolge
ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.
5. Il Consiglio nazionale forense delibera la nomina del
presidente, di due vicepresidenti e degli altri organi previsti dal regolamento;
nomina i componenti delle sezioni giurisdizionali; approva i bilanci e
adotta i regolamenti interni.
Articolo 14 - La funzione giurisdizionale
1. La funzione giurisdizionale è esercitata da una
o più sezioni composte da sei membri ciascuna, nominati dal Consiglio
nazionale forense al di fuori dei suoi componenti e di quelli degli ordini
circondariali, i quali restano in carica per una sessione semestrale e
possono essere confermati. All’inizio di ciascuna sessione semestrale il
Consiglio nazionale forense nomina i componenti della sezione o delle sezioni
giurisdizionali.
2. Ciascuna sezione giurisdizionale è presieduta
dal presidente o da uno dei vicepresidenti o in caso di impedimento dal
consigliere delegato dal presidente e decide sui ricorsi avverso i provvedimenti
dei consigli distrettuali di disciplina e avverso i provvedimenti dei consigli
degli ordini circondariali in materia di albi, elenchi e registri; sui
ricorsi relativi alle elezioni dei consigli distrettuali di disciplina
e dei consigli circondariali e dei loro organi; risolve i conflitti di
competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari
nei confronti dei componenti del Consiglio nazionale forense.
3. Avanti alle sezioni giurisdizionali si applicano le
norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei
giudici.
Articolo 15 - Eleggibilità e incompatibilità
1. Sono eleggibili al consiglio dell’ordine circondariale
tutti gli avvocati con anzianità di iscrizione nell’albo non inferiore
a quattro anni; al Consiglio nazionale forense degli iscritti nell’albo
speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori con anzianità
non inferiore a dieci anni. Non sono eleggibili coloro che siano stati
colpiti da sanzione disciplinare definitiva superiore alla censura.
2. Gli incarichi di cui al comma precedente sono incompatibili
fra di loro e con quelli previsti dall’ordinamento della Cassa nazionale
di previdenza. L’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità
deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione
e in caso di silenzio decade dall’incarico precedente.
TITOLO III - ALBI, ELENCHI E REGISTRI
Articolo 16 - Albi, elenchi e registri
1. Presso il consiglio dell’ordine sono istituiti:
a) l’albo ordinario degli iscritti esercenti la professione in
forma individuale e associata;
b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici,
delle associazioni e società professionali, dei professori universitari
a tempo pieno;
c) il registro dei praticanti;
d) il registro degli avvocati stranieri ammessi all’esercizio
della professione.
2. Il regolamento disciplina la tenuta e l’aggiornamento
dell’albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione
e di trasferimento, e casi di cancellazione in conformità alle seguenti
norme.
Articolo 17 - Iscrizione
1. Costituiscono requisiti per l’iscrizione all’albo, agli
elenchi speciali e al registro dei praticanti:
a) essere cittadino italiano o di uno stato membro della Unione
Europea o di altro stato con il quale vigano condizioni di reciprocità;
b) avere domicilio professionale nel circondario del tribunale
ove ha sede l’ordine;
c) godere del pieno esercizio dei diritti civili e politici ed
in particolare non essere fallito, interdetto o inabilitato;
d) non trovarsi in condizione di incompatibilità;
e) aver superato l’esame di abilitazione all’esercizio della
professione da non oltre quindici anni;
f) non aver compiuto atti tali da far venire meno la fiducia
in un corretto svolgimento della attività professionale;
g) non essere sottoposto ad esecuzione di pene o di misure cautelari
limitative delle libertà necessarie all’esercizio della professione.
2. L’avvocato può essere iscritto in un solo albo circondariale.
Articolo 18 - Incompatibilità
1. L’esercizio della professione di avvocato è incompatibile:
a) con qualsiasi attività continuativa di lavoro autonomo
svolta professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario
e artistico; è consentita l’iscrizione negli albi dei dottori commercialisti,
nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili;
b) con la qualità di ministro di qualsiasi culto;
c) con l’esercizio di attività commerciali e industriali
in nome proprio o in nome altrui, compresi gli appalti di pubblici servizi;
è fatta salva la possibilità di svolgere le funzioni di liquidatore,
commissario giudiziale e curatore nelle procedure concorsuali, anche con
gestione dell’impresa;
d) con la qualifica di socio illimitatamente responsabile in
società di persone esercenti l’attività commerciale, in qualunque
forma costituite, o di amministratore delle società stesse e con
la carica di amministratore unico o delegato di società di capitali
o con l’esercizio in esse di poteri individuali di gestione di attività
imprenditoriale;
e) con la qualità di dipendente pubblico anche a tempo
parziale o privato salva l’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’articolo
21.
2. L’esercizio della professione è compatibile con
l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche presso università
italiane o straniere.
3. I docenti ed i ricercatori universitari a tempo pieno
possono esercitare l’attività professionale soltanto nei limiti
consentiti dall’ordinamento universitario e a tal fine devono essere iscritti
in un elenco speciale ammesso all’albo ordinario.
Articolo 19 - Permanenza dell’iscrizione all’albo
1. La permanenza dell’iscrizione all’albo è disciplinata
dal regolamento in base ai seguenti principi:
a) L’esercizio della professione in modo effettivo e continuativo
è condizione per la permanenza dell’iscrizione.
b) La prova dell’esercizio effettivo e continuativo è
data dalla dichiarazione ai fini delle imposte dirette di un reddito netto
derivante dall’esercizio della professione superiore ai livelli minimi
determinati ogni tre anni con decreto del Ministero di grazia e giustizia
su proposta del Consiglio nazionale forense sentita la Cassa di previdenza
forense; i livelli minimi di reddito devono essere significativi di un
costante impegno di lavoro professionale. Si considera la media dei redditi
netti dichiarati nell’ultimo triennio.
c) La prova dell’esercizio non è richiesta nei primi cinque
anni della prima iscrizione all’albo, dopo il sessantacinquesimo anno di
età e per la donna nei sei masi anteriori e nei due anni successivi
al parto, nonché in caso di malattia invalidante protratta per un
periodo superiore a sei mesi.
d) La effettività e la continuità non sono richieste,
durante il periodo della carica, per gli avvocati sospesi di diritto dall’esercizio
professionale e per gli avvocati che svolgono funzioni di sottosegretario
di Stato, membro del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, consigliere
regionale, membro di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco
di comune con più di 10.000 abitanti, membro di giunta di comune
con più di 30.000 abitanti o che ricoprano un incarico politico
o amministrativo giudicato equivalente dal Consiglio nazionale forense.
Sono estese agli avvocati che ricoprono tali incarichi le disposizioni
dell’articolo 22, quarto comma della legge 20 settembre 1980 n. 576.
e) L’iscrizione all’albo è sospesa di diritto nei casi
previsti dalla legge nonché per coloro che sono chiamati a rivestire
l’incarico di Presidente della Repubblica, Presidente di un ramo del Parlamento,
di Ministro, Presidente della Corte Costituzionale, componente del Consiglio
Superiore della Magistratura.
f) L’iscrizione all’albo può essere sospesa a richiesta
dell’interessato per un periodo non superiore a cinque anni, anche se richiesta
per periodi frazionati; trascorso il periodo massimo consentito l’avvocato
che non abbia richiesto la reiscrizione è cancellato dall’albo e
non può più esservi iscritto.
g) Gli iscritti devono inviare al consiglio dell’ordine entro
sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione
ai fini IRPEF, copia della comunicazione annuale inviata alla Cassa nazionale
di previdenza forense; il Consiglio compie ogni anno le verifiche necessarie
anche mediante informative presso gli uffici finanziari e presso l’ente
previdenziale. L’omessa o infedele comunicazione costituisce grave infrazione
disciplinare; in caso di omessa comunicazione l’iscritto che non ottemperi
all’invio nel termine di giorni trenta assegnato con diffida da parte del
consiglio dell’ordine, è sospeso dall’esercizio professionale secondo
la disciplina di cui all’articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536.
La prima comunicazione va inviata nell’anno successivo a quello di entrata
in vigore della presente legge.
h) La mancanza del requisito previsto dal presente articolo comporta
la cancellazione dall’albo, previa contestazione di termine a difesa; avverso
il provvedimento è ammesso ricorso con effetto sospensivo entro
trenta giorni dalla notifica al Consiglio nazionale forense, il quale decide
entro sei mesi. E’ ammessa la reiscrizione all’albo per una sola volta,
anche oltre il quarantesimo anno di età, alla condizione che la
domanda sia presentata oltre cinque anni dalla cancellazione.
Articolo 20 - Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni
superiori
1. L’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio avanti
le giurisdizioni superiori può essere chiesta da chi è iscritto
in un albo circondariale ed abbia alternativamente:
a) superato l’esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936 n.
1003, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti nell’albo da almeno cinque
anni, e che dimostrino di avere compiuto durante tale periodo effettiva
e proficua pratica relativa a giudizi di cassazione, frequentando lo studio
di un avvocato che presti abitualmente patrocinio avanti la Corte di Cassazione;
la pratica è attestata dall’avvocato con il visto del competente
consiglio dell’ordine;
b) conseguito da almeno cinque anni il titolo di professore associato
e professore ordinario nelle università italiane per l’insegnamento
in una materia attinente all’esercizio della professione e che sia iscritto
da almeno otto anni nell’albo degli avvocati;
c) esercitato lodevolmente e proficuamente la professione di
avvocato per almeno venti anni; i requisiti per la prova dell’esercizio
lodevole e proficuo della professione sono determinati dal Consiglio nazionale
forense.
2. La conservazione della iscrizione nell’albo speciale
è condizionata alla conservazione della iscrizione nell’albo circondariale
e, per coloro che siano stati iscritti in base alla lettera c) del comma
1, è altresì condizionata all’esercizio effettivo del patrocinio
avanti le giurisdizioni superiori. I requisiti dell’esercizio effettivo
sono determinati dal Consiglio nazionale forense, tenendo conto di un periodo
pluriennale.
3. Gli avvocati iscritti all’albo speciale alla data di
entrata in vigore della presente legge conservano l’iscrizione, ma alla
condizione indicata nel secondo comma, se non hanno titolo per l’iscrizione
ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma.
Articolo 21 - Iscrizioni speciali
1. Hanno diritto di essere iscritti nell’albo degli avvocati,
purchè siano in possesso dei requisiti indicati nelle lettere a),b),c),d),f)
e g) dell’articolo 16:
a) coloro che per tre anni almeno siano stati magistrati dell’ordine
giudiziario, militare o amministrativo, con esclusione dei magistrati onorari;
b) coloro che sino stati avvocati o procuratori dell’Avvocatura
dello Stato;
c) i professori ordinari o associati di materie attinenti all’esercizio
della professione nelle università della Repubblica o negli istituti
superiori ad esse equiparati, dopo tre anni di insegnamento.
2. Coloro che siano stati magistrati non possono essere
iscritti in albi tenuti da ordini circondariali compresi nel distretto
nel quale abbiano esercitato, negli ultimi cinque anni, le loro funzioni,
né possono esercitare avanti alle autorità giudiziarie del
medesimo distretto se non sia decorso un quinquiennio dalla cessazione
delle funzioni medesime.
3. Possono essere iscritti all’albo speciale di cui all’articolo
20, a condizione che siano iscritti in un albo di avvocati, ancorchè
non abbiano i requisiti indicati nel comma 1 del medesimo articolo 19:
a) coloro che sino stati magistrati dell’ordine giudiziario,
militare, o amministrativo, con grado non inferiore a quello di Consigliere
di Cassazione, di Consigliere di Stato, di Consigliere della Corte dei
Conti o con altro grado equiparato;
b) i professori ordinari o associati di materie attinenti all’esercizio
della professione nelle università della Repubblica o negli istituti
superiori ad esse equiparati, dopo dieci anni di insegnamento;
c) gli avvocati dello Stato che siano abilitati all’esercizio
delle funzioni avanti alle giurisdizioni superiori;
4. Coloro che siano stati magistrati non possono svolgere
la professione avanti l’organo delle giurisdizioni superiori presso il
quale abbiano esercitato, negli ultimi cinque anni, le loro funzioni, se
non siano trascorsi cinque anni dalla cessazione delle funzioni medesime.
Articolo 22 - Avvocatura pubblica
1. Gli avvocati addetti con rapporto di impiego ad uffici
legali di enti pubblici possono esercitare la professione limitatamente
agli affari ed alle cause relative agli enti di appartenenza, previa iscrizione
nell’elenco speciale annesso all’albo dell’ordine circondariale ove ha
sede l’ufficio cui sono addetti.
2. In attesa di una normativa organica in materia possono
esercitare la professione gli avvocati di enti pubblici privatizzati che
risultino iscritti negli elenchi speciali all’atto della trasformazione
dell’ente in persona giuridica privata limitatamente agli affari e alle
cause relative all’ente di appartenenza.
3. Per l’iscrizione nell’elenco gli interessati devono
presentare una deliberazione dell’ente dalla quale risulti la stabile costituzione
di un ufficio legale con specifica ed esclusiva attribuzione della trattazione
e degli affari dell’ente stesso e l’appartenenza a tale ufficio del professionista
incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.
4. Gli avvocati iscritti negli elenchi speciali di cui
al presente articolo sono sottoposti al potere disciplinare degli organi
forensi.
TITOLO IV - ACCESSO ALLA PROFESSIONE
Articolo 23 - Abilitazione alla professione
1. L’abilitazione alla professione di avvocato si consegue
superando un esame, dopo la frequenza obbligatoria di un corso annuale
di formazione e il compimento di un tirocinio biennale.
2. L’abilitazione al patrocinio avanti alle giurisdizioni
superiori si consegue a seguito dell’esercizio lodevole della professione
di avvocato per almeno venti anni.
Articolo 24 - Formazione e tirocinio
1. L’ammissione al corso di formazione è preceduta
da una prova di preselezione eseguita con strumenti informatici e con assegnazione
ai candidati di domande con risposte multiple prefissate secondo le modalità
stabilite dal regolamento. La prova si svolge con cadenza annuale con le
modalità indicate dal regolamento, avanti ad una commissione nominata
dal Ministero di grazia e giustizia su proposta del Consiglio nazionale
forense, formata da dodici membri dei quali metà scelti tra avvocati
con almeno quindici anni di iscrizione all’albo designati dal Consiglio
nazionale forense, un quarto tra magistrati con qualifica non inferiore
a magistrato di corte di appello designati dal Consiglio Superiore della
Magistratura e un quarto tra professori universitari o ricercatori confermati
di materie giuridiche; la commissione è presieduta da un avvocato.
2. Alla prova di preselezione sono ammessi i laureati in
giurisprudenza; l’esito positivo della prova consente l’ammissione ai corsi
di formazione limitatamente al biennio successivo.
3. Alla conclusione del corso annuale l’allievo è
ammesso a sostenere l’esame di idoneità all’esercizio del tirocinio
nella sede in cui il corso è svolto. L’esame consiste in un colloquio
idoneo ad accertare la preparazione e l’attitudine dei candidati all’esercizio
della professione.
4. La commissione di esame è formata: da due avvocati,
uno dei quali la presiede, designati dai presidenti dei consigli dell’ordine
del distretto tra gli iscritti all’albo da almeno sei anni; da un magistrato
dello stesso distretto con qualifica non inferiore a magistrato di corte
di appello, designato dal presidente della corte di appello.
5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa,
salvo eccezioni autorizzate dal consiglio dell’ordine, previa iscrizione
al registro dei praticanti e sempre che non sussistano le cause di incompatibilità
previste per l’esercizio della professione qualora il praticante eserciti
il patrocinio sostitutivo di cui al comma seguente. Il praticante può
svolgere la pratica anche all’estero presso professionisti con titolo equivalente
abilitati all’esercizio della professione forense; tale pratica è
valida per un periodo non superiore a un anno. Il diploma della scuola
di formazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre
1997, n. 398 sostituisce sia il corso di formazione che il tirocinio.
6. Il praticante, previo impegno solenne, può soltanto
esercitare la professione in sostituzione delegata e sotto il controllo
e la responsabilità dell’avvocato presso il quale svolge la pratica
rispetto ad attività processuali che non presentano particolari
difficoltà; deve osservare le norme di deontologia degli avvocati
ed è soggetto al potere disciplinare.
7. Gli avvocati sono tenuti ad assicurare che la pratica
si volga in modo proficuo e dignitoso e ad istruire i praticanti alla professione;
essi rilasciano l’attestazione di compiuta pratica al consiglio dell’ordine
che in base ad essa certifica il titolo di ammissione all’esame di abilitazione.
8. A seguito dell’esito negativo della prova di esame di
abilitazione di cui all’articolo 24 il praticante deve certificare il compimento
di un ulteriore anno di tirocinio per sostenere una ulteriore prova d’esame.
Articolo 25 - Esame di abilitazione
1. L’esame di abilitazione all’esercizio della professione
di avvocato è indetto a Roma in sede unica nazionale dal Ministero
di grazia e giustizia entro il mese di marzo di ogni anno e si svolge in
più sessioni per gruppi di candidati ordinati secondo la data di
ultimazione del triennio di pratica. Nel decreto sono stabiliti i giorni
in cui hanno luogo le prove scritte ed il termine per la presentazione
delle domande di ammissione agli esami.
2. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministero
di grazia e giustizia su proposta del Consiglio nazionale forense per ciascuna
sessione di esame, è composta da cinque membri titolari e cinque
supplenti, dei quali tre titolari e tre supplenti sono avvocati designati
dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all’albo speciale per
il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede,
un titolare e un supplente è magistrato con qualifica non inferiore
a quella di magistrato di corte di appello, un titolare e un supplente
professore universitario o ricercatore confermato di materie giuridiche.
Ove il numero di candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso
criterio più sottocommissioni per gruppi sino a cinquecento candidati.
Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari addetti
al Ministero di grazia e giustizia.
3. L’esame può essere sostenuto soltanto da coloro
che abbiano superato il corso di formazione e compiuto in modo lodevole
e proficuo il tirocinio prescritto. Non è ammesso a sostenere l’esame
chi sia stato dichiarato inidoneo in tre precedenti prove.
4. L’esame consiste in tre prove scritte su temi aventi
ad oggetto la redazione di atti giudiziari concernenti il diritto e la
procedura civile, il diritto e la procedura penale, il diritto e la procedura
amministrativa, in una prova orale consistente nella illustrazione delle
prove scritte e nella breve discussione di questioni relative alle seguenti
materie: diritto privato e procedura civile, diritto e procedura penale,
diritto e procedura amministrativa, diritto costituzionale, diritto tributario
e diritto comunitario; nonché nella dimostrazione di conoscenza
degli ordinamenti giudiziario e forense. Durante la prova i candidati possono
consultare soltanto codici e testi normativi non commentati.
5. I temi formulati dalla commissione esaminatrice, riunita
un’ora prima dell’inizio di ciascuna prova, e quindi sorteggiati con le
modalità previste dal regolamento; essi sono formulati in modo che
il candidato possa dimostrare, oltre alla conoscenza dei principi, la sua
attitudine alla trattazione di fattispecie concrete.
6. Coloro che siano in possesso del diploma di una delle
scuole di specializzazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398 sono ammessi a sostenere direttamente la prova
orale nelle materie indicate nel comma 4.
Articolo 26 - Regolamento
1. Il regolamento stabilisce in conformità ai principi
della presente legge:
a) le modalità di costituzione e funzionamento della scuola
nazionale forense, ove sia istituita, e delle scuole forensi distrettuali;
b) i criteri di organizzazione dei corsi di formazione professionale;
le modalità di ammissione, di frequenza e di svolgimento; i contenuti
e i programmi della formazione e i programmi e le modalità di svolgimento
dell’esame di idoneità;
c) le modalità di svolgimento della pratica professionale;
d) il funzionamento delle commissioni per l’esame di abilitazione
alla professione; i requisiti per l’ammissione dei candidati; le modalità
di svolgimento degli esami e i criteri per la correzione degli elaborati,
per lo svolgimento della prova orale e per l’attribuzione dei punteggi;
e) ogni altra utile modalità per l’attuazione dei principi
stessi.
TITOLO V - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Articolo 27 - Esercizio dell’azione disciplinare
1. L’azione disciplinare è promossa dal consiglio
dell’ordine nel cui albo è iscritto l’incolpato e nel cui circondario
è commesso il fatto, il quale svolge le indagini preliminari e,
sentito l’interessato, apre il procedimento e trasmette gli atti al consiglio
distrettuale di disciplina ovvero trasmette gli atti a tale consiglio chiedendo
l’archiviazione.
2. L’autorità giudiziaria è tenuta a dare
comunicazione al consiglio dell’ordine dell’inizio dell’azione penale nei
confronti dell’avvocato e dell’archiviazione.
3. La competenza a procedere nei confronti di componenti
del consiglio dell’ordine e in ogni altro caso di incompatibilità
è attribuita al consiglio dell’ordine della sede di corte di appello;
la competenza appartiene al consiglio della sede di corte di appello più
vicina qualora si proceda nei confronti di componenti del consiglio dell’ordine
istituto presso la sede di corte di appello e di componenti del consiglio
distrettuale forense di disciplina.
4. In ogni altro caso si applica il principio della prevenzione.
5. L’indagine preliminare è compiuta entro sei mesi, salvo
proroga per eguale periodo deliberata dal consiglio una sola volta per
motivi eccezionali; l’inosservanza dei termini comporta la decadenza della
carica di coloro ai quali l’omissione o il ritardo sono imputabili.
6. L’azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni;
tale termine è interrotto dalla convocazione dell’interessato ai
fini dell’audizione prevista dal comma 1, dall’atto di apertura del procedimento,
dalla contestazione dell’addebito da parte del consiglio distrettuale di
disciplina o dalla impugnazione da parte del pubblico ministero ai sensi
dell’articolo 27, comma 1 lett. b), e rimane sospeso per tutta la durata
del procedimento disciplinare medesimo.
7. Nel caso in cui l’accertamento dell’illecito disciplinare
dipenda dall’accertamento di fatti oggetto di procedimento penale, i termini
di cui ai commi 5 e 6 sono sospesi durante il tempo in cui gli atti del
procedimento penale sono coperti da segreto.
Articolo 28 - Procedimento disciplinare
1. Il procedimento avanti al consiglio distrettuale forense
di disciplina è regolato in base ai seguenti principi:
a) l’apertura del procedimento, nel caso in cui il consiglio
abbia chiesto l’archiviazione, deve essere preceduta dalla contestazione
dell’addebito all’incolpato;
b) l’archiviazione in ogni caso è comunicata al procuratore
della repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell’ordine
il quale può proporre impugnazione;
c) il presidente designa un relatore e il consiglio delibera
con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti;
d) è salvaguardato il diritto di difesa dell’incolpato;
e) la convocazione dell’incolpato è notificata almeno
quindici giorni prima della seduta e comunicata al consiglio dell’ordine;
la decisione è pronunciata subito dopo la discussione e del dispositivo
è data immediata lettura;
f) la decisione può prevedere non esservi luogo a provvedimento
disciplinare o l’applicazione di una sanzione; se l’incolpazione si fonda
su fatti di lievi entità l’incolpato può dichiarare al consiglio
dell’ordine o al consiglio distrettuale di disciplina di accettare un avvertimento
scritto con il quale è richiamato al rispetto dei doveri professionali;
sull’istanza decide il consiglio distrettuale di disciplina e l’accoglimento
estingue il procedimento.
g) la decisione è notifica al professionista e al procuratore
generale; il dispositivo della decisione che infligge una sanzione più
grave della censura è affisso all’albo esterno della sede del consiglio
distrettuale e dell’ordine di appartenenza dell’iscritto; è comunicato
agli uffici giudiziari del distretto, ai presidenti degli ordini circondariali,
al Consiglio nazionale forense e alla Cassa nazionale di previdenza forense;
è pubblicato sul notiziario dell’ordine di appartenenza, cui spetta
l’esecuzione;
h) il procedimento disciplinare si svolge autonomamente rispetto
al processo penale relativo agli stessi fatti;
i) si osservano le norme del regolamento e, per quanto in esso
non previsto, le norme del codice di procedura civile in quanto applicabili.
Articolo 29 - Sospensione cautelare
1. La sospensione cautelare può essere disposta
soltanto dal consiglio distrettuale di disciplina per la gravità
del fatto e non durare oltre un anno.
2. La sospensione è disposta dal consiglio distrettuale
di disciplina in caso di applicazione di custodia cautelare o di misura
cautelare interdittiva da parte dell’autorità giudiziaria e di pronuncia
anche non definitiva di interdizione dalla professione o dai pubblici uffici.
3. L’incolpato deve essere sentito prima della deliberazione
e può proporre ricorso, che non ha effetto sospensivo al Consiglio
nazionale forense entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento.
Articolo 30 - Sanzioni
1. Le sanzioni disciplinari consistono nell’avvertimento,
nella censura, nella sospensione dall’esercizio della professione con la
contemporanea cancellazione da albi, elenchi e registri per un periodo
non superiore a tre anni, e nella radiazione con la cancellazione definitiva.
2. La radiazione si applica quando l’infrazione è
tale da compromettere irreparabilmente la fiducia di un futuro corretto
esercizio della professione ovvero in caso di infrazione grave commessa
da chi sia stato già sospeso due volte.
3. Il radiato, decorso un quinqiennio dall’applicazione
della sanzione, può essere nuovamente iscritto ricorrendo i requisiti
di cui all’articolo 16, indipendentemente dalla decorrenza del termine
di quindici anni dall’esame di abilitazione.
Articolo 31 - Impugnazioni
1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale forense
è ammesso ricorso al Consiglio nazionale forense da parte dell’incolpato
e del procuratore generale presso la corte di appello nel termine di giorni
sessanta dalla notifica.
2. Il ricorso ha effetto sospensivo, salvo che per la pronuncia
di sospensione cautelare.
3. Avanti al Consiglio nazionale forense si osservano le
norme del regolamento e, in quanto applicabili, le norme relative al giudizio
civile avanti alla Corte di cassazione; le funzioni requienti sono svolte
dal procuratore generale della Corte di cassazione o da un suo sostituto.
4. Avvero la decisione del Consiglio nazionale forense
può essere proposto ricorso avanti alle Sezioni Unite della Corte
di Cassazione a norma del codice di procedura civile.
TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 32 - Praticanti
1. Le iscrizioni nel registro dei praticanti in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge sono efficaci anche della
ammissione alla prima sessione utile degli esami di abilitazione decorso
un periodo di pratica triennale. Coloro che abbiano già conseguito
il certificato di compiuta pratica biennale devono attestare il compimento
di un ulteriore anno di pratica mediante autocertificazione, confermata
dall’avvocato presso il quale la pratica si è svolta.
2. Sino alla istituzione delle scuole forensi obbligatorie
previste dalla presente legge l’iscrizione nel registro dei praticanti
è subordinata al superamento dell’esame di idoneità all’esercizio
del tirocinio previsto dall’articolo 23 da sostenere nella sede ove il
candidato ha la residenza. Il periodo di tirocinio previsto dall’articolo
23, comma 5, è elevato a tre anni; per coloro che abbiano frequentato
con assiduità corsi di formazione organizzati dai consigli dell’ordine
ovvero corsi universitari di specializzazione riconosciuti con decreto
ministeriale il periodo di tirocinio è ridotto a due anni.
3. I praticanti che alla data di entrata in vigore della
presente legge sono iscritti nel registro di cui all’articolo 8, secondo
comma, del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella
legge 22 gennaio 1934, n. 36, come modificato dall’articolo 246 del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, conservano il patrocinio limitatamente
ai giudizi civili e penali entro il distretto nel quale è compreso
l’ordine circondariale che ha la tenuta del registro. Essi decadono dall’iscrizione
dal registro e dal patrocinio qualora sostengano con esito negativo l’esame
di abilitazione all’esercizio della professione.
Articolo 33 - Incompatibilità
1. Gli avvocati iscritti all’albo alla data di entrata in vigore
della presente legge, per i quali sussistano incompatibilità o che
non siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge hanno l’obbligo
di adeguarsi alle nuove disposizioni entro tre anni dalla data di entrata
in vigore; in difetto sono cancellati dagli albi.
2. Gli avvocato iscritti ad albi, che non possiedono il
requisito di cui all’articolo 16, lettera e), conservano il diritto alla
iscrizione.
Articolo 34 - Giudizi disciplinari
1. I giudizi disciplinari in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge ovvero promossi successivamente, ma prima
della entrata in vigore del regolamento, sono regolati dalle norme previgenti.
Si osservano, in quanto applicabili, i termini stabiliti dalla presente
legge.
Articolo 35 - Revisione degli albi
1. La prima revisione degli albi è eseguita alla
prima scadenza annuale successiva all’entrata in vigore della legge.
Articolo 36 - Prova dell’esercizio effettivo
1. Per i primi tre anni successivi alla entrata in vigore
della presente legge, il livello minimo di reddito è corrispondente
a quello determinato dalla Cassa nazionale di previdenza forense per l’accertamento
dell’esercizio continuativo della professione, in applicazione all’articolo
2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, e dell’articolo 22, terzo comma,
della legge 20 settembre 1980, n. 576.
Articolo 37 - Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni
della presente legge.
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