«Norme
in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai»
approvata il 29.7.98
ARTICOLO1Documenti da allegare all’istanza di vendita
1.Il secondo comma dell’articolo 567 del Codice di procedura civile
è sostituito dai seguenti:
«Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro
sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l’estratto
del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica
di cui all’articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non
anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonché i certificati
delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato; tale documentazione
può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze
delle visure catastali e dei registri immobiliari.
La documentazione di cui al secondo comma può essere allegata
anche a cura di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo.
Qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di
cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della
stessa, il giudice dell’esecuzione pronuncia a istanza del debitore o di
ogni altra parte interessata o anche d’ufficio l’ordinanza di estinzione
della procedura esecutiva di cui all’articolo 630, secondo comma, disponendo
che sia cancellata la trascrizione del pignoramento. Si applica l’articolo
562, secondo comma».
ARTICOLO2 Modalità dell’incanto
1.L’articolo 581 del Codice di procedura civile è sostituito
dal seguente:
«Articolo 581. - (Modalità dell’incanto). - L’incanto
ha luogo davanti al giudice dell’esecuzione, nella sala delle udienze pubbliche.
Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l’offerta
precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita. Allorché
siano trascorsi tre minuti dall’ultima offerta senza che ne segua un’altra
maggiore, l’immobile è aggiudicato all’ultimo offerente. Ogni
offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è
superata da un’altra, anche se poi questa è dichiarata nulla».
ARTICOLO3 Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto
di beni immobili
1.Dopo l’articolo 591 del Codice di procedura civile è inserito
il seguente:
«Articolo 591-bis. - (Delega al notaio delle operazioni di vendita
con incanto). - Il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza con la quale
provvede sull’istanza di vendita ai sensi dall’articolo 569, può,
sentiti gli interessati, delegare a un notaio avente sede nel circondario
il compimento delle operazioni di vendita con incanto, di cui agli articoli
576 e seguenti.
Il notaio delegato provvede:
1)alla determinazione del valore dell’immobile a norma dell’articolo
568, terzo comma, anche tramite l’ausilio di un esperto nominato dal giudice;
2)ad autorizzare l’assunzione dei debiti da parte dell’aggiudicatario
o dell’assegnatario a norma dell’articolo 508;
3)sulle offerte dopo l’incanto a norma dell’articolo 584 e sul versamento
del prezzo nella ipotesi di cui all’articolo 585, secondo comma;
4)alla fissazione degli ulteriori incanti o sull’istanza di assegnazione,
ai sensi degli articoli 587, 590 e 591;
5)alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione
e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello
stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni
di atti volontari di trasferimento nonché all’espletamento delle
formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e
delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato
dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 586;
6)a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all’articolo
583;
7)alla formazione del progetto di distribuzione e alla sua trasmissione
al giudice dell’esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni,
provvede ai sensi dell’articolo 596.
In caso di delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto,
il notaio provvede alla redazione dell’avviso avente il contenuto di cui
all’articolo 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui
all’articolo 498, non intervenuti, nonché a tutti gli altri adempimenti
previsti dagli articoli 576 e seguenti. Nell’avviso va specificato che
tutte le attività, che, a norma degli articoli 576 e seguenti, debbono
essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell’esecuzione o dal
cancelliere o dal giudice dell’esecuzione, sono effettuate dal notaio delegato
presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato.
L’avviso deve inoltre contenere l’indicazione della destinazione urbanistica
del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui
all’articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché le notizie
di cui agli articoli 17 e 40 della citata legge n. 47 del 1985; in caso
di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità
di cui all’articolo 17, primo comma, ovvero all’articolo 40, secondo comma,
della citata legge n. 47 del 1985, ne va fatta menzione nell’avviso con
avvertenza che l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti,
avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 17, quinto comma, e all’articolo
40, sesto comma, della medesima legge n. 47 del 1985.
Il notaio provvede altresì alla redazione del verbale d’incanto,
che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali l’incanto
si svolge, le generalità delle persone ammesse all’incanto, la descrizione
delle attività svolte, la dichiarazione dell’aggiudicazione provvisoria
con l’identificazione dell’aggiudicatario.
Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal notaio e allo stesso
non deve essere allegata la procura speciale di cui all’articolo 579, secondo
comma.
Se il prezzo non è stato versato nel termine, il notaio ne dà
tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590,
terzo comma, il notaio predispone il decreto di trasferimento e trasmette
senza indugio al giudice dell’esecuzione il fascicolo; al decreto deve
essere allegato il certificato di destinazione urbanistica di cui all’articolo
18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che conserva validità per
un anno dal suo rilascio, o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo;
nel decreto va pure fatta menzione della situazione urbanistica dell’immobile
risultante dalla documentazione acquisita nel fascicolo processuale. Analogamente
il notaio provvede alla trasmissione del fascicolo nel caso in cui non
faccia luogo all’assegnazione o a ulteriori incanti ai sensi dell’articolo
591.
Le somme versate dall’aggiudicatario sono depositate presso un istituto
di credito indicato dal giudice.
I provvedimenti di cui all’articolo 586 restano riservati al giudice
dell’esecuzione anche in caso di delega al notaio delle operazioni di vendita
con incanto».
ARTICOLO4 Delega al notaio delle operazioni di vendita con incantodi
beni mobili registrati 1.Dopo l’articolo 534 del Codice di procedura civile
è inserito il seguente:
«Articolo 534-bis. - (Delega al notaio delle operazioni di vendita
con incanto). - Il pretore, con il provvedimento di cui all’articolo 530,
può, sentiti gli interessati, delegare a un notaio avente sede nel
circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto di beni
mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti
sono regolati dalle disposizioni di cui all’articolo 591-bis, in quanto
compatibili con le previsioni della presente sezione».
ARTICOLO5 Ricorso al giudice dell’esecuzione nel corso delle
operazionidi vendita con incantodi beni immobili 1.Dopo l’articolo 591-bis
del Codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Articolo 591-ter. - (Ricorso al giudice dell’esecuzione). -
Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficoltà,
il notaio delegato può rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il
quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre
reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del
notaio delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con
ordinanze; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il
giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.
Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 617».
ARTICOLO6 Ricorso al giudice dell’esecuzione nel corso delle
operazionidi vendita con incantodi beni mobili registrati 1.Dopo l’articolo
534-bis del Codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Articolo 534-ter. - (Ricorso al giudice dell’esecuzione). -
Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficoltà
il notaio delegato può rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il
quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre
reclamo avverso il predetto decreto e avverso gli atti del notaio con ricorso
allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende
le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi,
disponga la sospensione.
Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 617».
ARTICOLO7 Determinazione e liquidazionedei compensi per le operazionidi
vendita con incantodi beni immobili delegatedal giudice dell’esecuzione
1.Dopo l’articolo 179 delle disposizioni per l’attuazione del Codice di
procedura civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto
18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate «disposizioni di
attuazione del Codice di procedura civile», è inserito il
seguente:
«Articolo 179-bis. - (Determinazione e liquidazione dei compensi
per le operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione). - Con decreto
del ministro di Grazia e giustizia, di concerto con il ministro del Tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio nazionale
del notariato, è stabilita, ogni triennio, la misura dei compensi
dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei beni immobili.
Il compenso dovuto al notaio è liquidato dal giudice dell’esecuzione
con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di incanto
e le successive, che sono poste a carico dell’aggiudicatario. Il provvedimento
di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo».
ARTICOLO8 Determinazione dei compensiper le operazioni di venditacon
incanto di beni mobili registrati delegatedal giudice dell’esecuzione.
1.Dopo l’articolo 169 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura
civile è inserito il seguente:
«Articolo 169-bis. - (Determinazione dei compensi per le operazioni
delegate dal giudice dell’esecuzione). - Con il decreto di cui all’articolo
179-bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai per le
operazioni di vendita con incanto dei beni mobili iscritti nei pubblici
registri».
ARTICOLO9 Elenco dei notai che provvedonoalle operazioni di
venditacon incanto di beni immobili 1.Dopo l’articolo 179-bis delle disposizioni
di attuazione del Codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Articolo 179-ter. - (Elenco dei notai che provvedono alle operazioni
di vendita con incanto). - Il Consiglio notarile distrettuale comunica
ogni anno ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun
circondario, dei notai disponibili a provvedere alle operazioni di vendita
con incanto dei beni immobili».
ARTICOLO10 Elenco dei notai che provvedonoalle operazioni di
venditacon incantodi beni mobili registrati 1.Dopo l’articolo 169-bis delle
disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile è inserito
il seguente:
«Articolo 169-ter. - (Elenco dei notai che provvedono alle operazioni
di vendita con incanto). - Nella comunicazione prevista dall’articolo 179-ter
sono indicati anche gli elenchi dei notai disponibili a provvedere alle
operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici
registri».
ARTICOLO11 Distribuzione degli incarichi
1.Dopo l’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del Codice
di procedura civile è inserito il seguente:
«Articolo 179-quater. - (Distribuzione degli incarichi). - Il
presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l’amministrazione
della giustizia, le deleghe siano equamente distribuite tra gli iscritti
nell’elenco di cui all’articolo 179-ter.
Per l’attuazione di tale vigilanza debbono essere annotate dal cancelliere
in apposito registro tutte le deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi
compensi liquidati.
Il registro è pubblico e liberamente consultabile e dello stesso
possono essere rilasciate copie o estratti».
ARTICOLO12 Modifica dell’articolo 632del Codice di procedura
civile 1.All’articolo 632 del Codice di procedura civile, al comma primo
è premesso il seguente:
«Con l’ordinanza che pronuncia l’estinzione è disposta
sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima
ordinanza il giudice dell’esecuzione provvede alla liquidazione delle spese
sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti
all’eventuale delegato ai sensi dell’articolo 591-bis».
ARTICOLO13 Conversione del pignoramento
1.L’articolo 495 del Codice di procedura civile è sostituito
dal seguente:
«Articolo 495. - (Conversione del pignoramento). - In qualsiasi
momento anteriore alla vendita, il debitore può chiedere di sostituire
alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese
di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori
intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.
Unitamente all’istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di
inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell’importo
del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti
dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti
i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma
è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato
dal giudice.
La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza
dal giudice dell’esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta
giorni dal deposito dell’istanza di conversione.
Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice
con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati
motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine
massimo di nove mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata
degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto,
al tasso legale.
Qualora il debitore ometta il versamento dell’importo determinato dal
giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni
il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le
somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell’esecuzione,
su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di
titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.
Con l’ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che
le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata
vi sia sottoposta in loro vece. I beni immobili sono liberati dal pignoramento
con il versamento dell’intera somma.
L’istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità». |