Disegno di legge contenente la «delega al Governo
per il riordino delle professioni intellettuali», approvato il
3.7.98 dal Consiglio dei ministri.
ARTICOLO1.Il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi recanti norme per la modifica e il coordinamento della legislazione
concernente le professioni intellettuali e le rispettive forme organizzative,
in coerenza con le direttive comunitarie e nel rispetto dei principi e
dei criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge
ARTICOLO2.Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1 il Governo
si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi con le diversificazioni
necessarie in relazione alla specificità delle singole tipologie
professionali:
a) tutela degli interessi pubblici generali connessi al libero esercizio
delle professioni intellettuali protette in qualunque modo e forma esercitate,
per specifiche esigenze di tutela della fede pubblica o dei fruitori di
servizi professionali, secondo modalità che rispettino i principi
di pluralismo, concorrenza, deontologia, personalità delle prestazioni,
indipendenza e responsabilità del professionista, tutela del cliente
in ordine alla correttezza e alla qualificazione della prestazione;
b) tutela degli interessi pubblici generali connessi al libero esercizio
delle altre attività professionali non protette;
c) previsione, ai sensi della normativa dell’Unione europea, del libero
accesso alla professione, senza vincoli di predeterminazione numerica se
non per l’esercizio di funzioni pubbliche e fatto salvo il prescritto esame
di Stato per l’abilitazione professionale;
d) disciplina del tirocinio professionale secondo modalità che
garantiscano l’effettività e la flessibilità dell’attività
formativa;
e) distinzione, nel quadro della normativa dell’Unione europea, delle
professioni intellettuali dall’attività di impresa e disciplina
delle stesse secondo i caratteri, intrinseci e prevalenti, delle prestazioni
professionali;
f) strutturazione e articolazione territoriale degli ordini professionali,
secondo criteri tendenzialmente uniformi, tenuto conto delle specifiche
necessità delle singole professioni;
g) attribuzione ai consigli nazionali degli ordini di funzioni di vigilanza,
indirizzo, coordinamento e rappresentanza istituzionale degli iscritti,
ivi compreso il potere di adottare atti sostitutivi in caso di inerzia
dei consigli locali, esclusivamente in presenza di rilevante interesse
pubblico generale;
h) attribuzione ai consigli locali degli ordini di funzioni in materia
di formazione, tenuta degli albi e, in ossequio al principio di sussidiarietà,
di altre funzioni non espressamente attribuite agli organi nazionali, ivi
compreso il controllo sulla permanenza dei requisiti;
i) previsione del potere del Consiglio dei ministri, su proposta del
ministro competente e sentito il consiglio nazionale dell’ordine interessato,
di individuare livelli tariffari inderogabili nel caso di prestazioni professionali
imposte al professionista come obbligatorie;
l) previsione degli organi nazionali e locali, non giurisdizionali,
competenti all’esercizio del potere disciplinare, distinti dagli organi
gestionali degli ordini e composti con modalità idonee ad assicurare
adeguata rappresentatività, imparzialità e indipendenza,
prevedendosi altresì i principi idonei a garantire un giusto procedimento
nonché l’esperibilità del ricorso in Cassazione avverso i
provvedimenti degli ordini nazionali esclusivamente per motivi di diritto;
m) obbligo per ogni ordine nazionale di emanare un codice deontologico,
valido per tutte le articolazioni territoriali del medesimo ordine;
n) disciplina dei casi di particolare gravità che richiedono
da parte dei ministeri competenti l’esercizio di potere sostitutivo e di
controllo sulla base dei criteri di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
n);
o) formulazione dei meccanismi elettorali intesi a garantire la trasparenza
delle procedure, la tutela delle minoranze e la disciplina in materia di
ineleggibilità, incompatibilità e decadenza;
p) attribuzione agli ordini di competenza regolamentare in materia
di organizzazione, in attuazione della disciplina recata da norme statali;
q) disciplina delle società professionali, anche in deroga alle
disposizioni del Codice civile, diretta a garantire la conformità
ai principi indicati dalla presente legge, anche nelle ipotesi in cui sia
consentita la partecipazione al capitale di soggetti non qualificabili
come professionisti, mediante introduzione di apposita responsabilità
disciplinare della società, ferma restando la responsabilità
disciplinare dei soci professionisti, di adeguata strutturazione degli
organi sociali nonché di limitazioni dell’oggetto sociale che escludano
le attività in conflitto con il corretto esercizio delle professioni;
r) introduzione dell’assicurazione obbligatoria, per la responsabilità
civile conseguente ai danni causati nell’esercizio dell’attività
professionale, tale da assicurare l’effettivo risarcimento del danno, anche
in caso di attività professionale svolta da dipendenti professionisti;
s) abolizione del divieto di pubblicità garantendo, nel contempo,
la correttezza dell’informazione pubblicitaria;
t) possibilità di demandare a regolamenti da emanarsi ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, legge 23 agosto 1988, n. 400, la normativa di
attuazione della presente legge e il coordinamento della normativa stessa
con la legislazione vigente.
ARTICOLO3.Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1 e nell’osservanza
dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 2 il Governo provvederà
a disciplinare anche:
a) l’iscrizione, per le attività professionali protette, in
appositi albi professionali, la verifica periodica dei medesimi da parte
degli ordini, la certificazione attestante la qualificazione professionale
risultante dagli albi ai quali sono iscritti i singoli professionisti e
la qualità delle prestazioni ai sensi della disciplina dell’Unione
europea;
b) la possibilità di costituire libere associazioni di prestatori
di attività professionali non protette che agiscano nel rispetto
del principio della libera concorrenza, istituendo presso il ministero
competente un registro di tale libere associazioni, attribuendo al Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro funzioni consultive per quanto concerne
le domande di riconoscimento, presentate da associazioni professionali,
previa consultazione dei consigli nazionali, e funzioni di monitoraggio
e prevedendo il divieto di esclusiva quanto all’esercizio dell’attività
professionale e all’uso del titolo da parte degli aderenti alle predette
associazioni;
c) i criteri di selezione, commisurandoli anche ai rischi connessi
all’eventuale inadeguatezza della prestazione e all’oggettivo grado di
difficoltà della valutazione, da parte del pubblico, circa la qualità
delle prestazioni professionali;
d) la durata omogenea delle possibili forme alternative di tirocinio
che ne consentono lo svolgimento anche contemporaneamente agli studi necessari
per il conseguimento del titolo professionale, garantendo comunque lo studio
dei fondamenti teorici e deontologici della professione;
e) la tutela dell’indipendenza del professionista nell’esercizio della
attività professionale in qualsiasi forma espletata ai sensi della
presente legge;
f) la possibilità di articolare organizzazioni territoriali
degli ordini anche su base diversa da quella provinciale, regionale, nazionale,
circondariale o distrettuale;
g) la vigilanza sull’attività dei consigli locali, la rappresentanza
istituzionale degli iscritti, con esclusione di quella assunta direttamente
dai consigli locali, l’adozione di misure idonee ad assicurare la completa
informazione in materia di prestazioni professionali ivi comprese le tariffe
non vincolanti con riferimento alla complessità e alla qualità
della singola prestazione;
h) la tenuta e l’aggiornamento degli albi; la formazione dell’aggiornamento
professionale; monitoraggio del mercato delle prestazioni e ricognizione
dei contenuti tipici delle prestazioni delle medesime, distinguendo le
attività di natura meramente esecutiva; competenza regolamentare
di quanto disposto dall’articolo 2 comma 1, lettera p); controllo, ai sensi
della normativa dell’Unione europea, della qualità e delle prestazioni
e della deontologia professionale; informazione del pubblico circa i contenuti
minimi delle singole prestazioni professionali, anche mediante la diffusione
delle relative norme tecniche per promuovere la cultura della qualità;
ogni altra attività di competenza non espressamente attribuita agli
organi nazionali per la tutela degli interessi pubblici generali di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera a);
i) le sanzioni amministrative e la nullità di ogni pattuizione
contraria a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera i);
l) le modalità di svolgimento dei procedimenti disciplinari
con specifico riferimento ai principi del Codice di procedura penale attinenti
all’equilibrio delle diverse posizioni processuali, e le impugnazioni avverso
i provvedimenti degli organi territoriali presso gli organi nazionali fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera g); individuazione,
nel rispetto delle connesse garanzie, dei principi e dei meccanismi processuali
idonei a consentire l’efficace esercizio dell’azione disciplinare e la
celere conclusione del procedimento;
m) le procedure e i criteri per l’approvazione dei codici deontologici;
n) le procedure idonee a consentire al ministero competente l’esercizio,
in via sostitutiva, dell’azione disciplinare e la partecipazione al procedimento
nei casi in cui vi sia inerzia dell’ordine competente; la possibilità,
per i ministri competenti, di sciogliere, sentiti i consigli nazionali,
i consigli territoriali nonché, in casi di particolare gravità,
di proporre al Consiglio dei ministri lo scioglimento dei consigli nazionali;
o) i principi ordinamentali a cui si conformano gli ordini nella formazione
degli organi e le norme idonee a garantire il corretto svolgimento delle
funzioni a essi attribuite;
p) il regime di impugnazione davanti alla giurisdizione amministrativa
dei regolamenti organizzativi di cui all’articolo 2 lettera p);
q) la tutela del cliente nel diritto di scegliere il professionista
cui affidare l’esecuzione dell’incarico; la responsabilità solidale
della società e dei soci professionisti per tutti i danni derivanti
dalle prestazioni professionali; il coordinamento delle norme sostanziali
e procedimentali che regolano la responsabilità, anche disciplinare,
della società e dei soci in caso di oggetto sociale multiprofessionale;
i limiti di partecipazione, in posizione comunque minoritaria, al capitale
delle società professionali da parte dei soci non professionisti,
e l’esclusione di soggetti portatori di interessi o esercenti attività
economiche incompatibili con il corretto esercizio delle attività
professionali; i limiti al contemporaneo esercizio, in forma societaria,
dell’attività di progettazione e dell’attività di esecuzione
nonché le informazioni che il professionista, anche in deroga alla
normativa sul segreto professionale, deve fornire alla società sullo
svolgimento dei propri incarichi.
ARTICOLO4.Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui all’articolo 1 sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto
con i medesimi.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui all’articolo 1 il Governo può emanare disposizioni
correttive nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi indicati
nella presente legge.
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