Disegno di legge contenente la «delega al Governo per il riordino delle professioni intellettuali», approvato il 3.7.98 dal Consiglio dei  ministri. 
 
 

ARTICOLO1.Il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per la modifica e il coordinamento della legislazione concernente le professioni intellettuali e le rispettive forme organizzative, in coerenza con le direttive comunitarie e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge
ARTICOLO2.Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi con le diversificazioni necessarie in relazione alla specificità delle singole tipologie professionali:
a) tutela degli interessi pubblici generali connessi al libero esercizio delle professioni intellettuali protette in qualunque modo e forma esercitate, per specifiche esigenze di tutela della fede pubblica o dei fruitori di servizi professionali, secondo modalità che rispettino i principi di pluralismo, concorrenza, deontologia, personalità delle prestazioni, indipendenza e responsabilità del professionista, tutela del cliente in ordine alla correttezza e alla qualificazione della prestazione;
b) tutela degli interessi pubblici generali connessi al libero esercizio delle altre attività professionali non protette;
c) previsione, ai sensi della normativa dell’Unione europea, del libero accesso alla professione, senza vincoli di predeterminazione numerica se non per l’esercizio di funzioni pubbliche e fatto salvo il prescritto esame di Stato per l’abilitazione professionale;
d) disciplina del tirocinio professionale secondo modalità che garantiscano l’effettività e la flessibilità dell’attività formativa;
e) distinzione, nel quadro della normativa dell’Unione europea, delle professioni intellettuali dall’attività di impresa e disciplina delle stesse secondo i caratteri, intrinseci e prevalenti, delle prestazioni professionali;
f) strutturazione e articolazione territoriale degli ordini professionali, secondo criteri tendenzialmente uniformi, tenuto conto delle specifiche necessità delle singole professioni;
g) attribuzione ai consigli nazionali degli ordini di funzioni di vigilanza, indirizzo, coordinamento e rappresentanza istituzionale degli iscritti, ivi compreso il potere di adottare atti sostitutivi in caso di inerzia dei consigli locali, esclusivamente in presenza di rilevante interesse pubblico generale;
h) attribuzione ai consigli locali degli ordini di funzioni in materia di formazione, tenuta degli albi e, in ossequio al principio di sussidiarietà, di altre funzioni non espressamente attribuite agli organi nazionali, ivi compreso il controllo sulla permanenza dei requisiti;
i) previsione del potere del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente e sentito il consiglio nazionale dell’ordine interessato, di individuare livelli tariffari inderogabili nel caso di prestazioni professionali imposte al professionista come obbligatorie;
l) previsione degli organi nazionali e locali, non giurisdizionali, competenti all’esercizio del potere disciplinare, distinti dagli organi gestionali degli ordini e composti con modalità idonee ad assicurare adeguata rappresentatività, imparzialità e indipendenza, prevedendosi altresì i principi idonei a garantire un giusto procedimento nonché l’esperibilità del ricorso in Cassazione avverso i provvedimenti degli ordini nazionali esclusivamente per motivi di diritto;
m) obbligo per ogni ordine nazionale di emanare un codice deontologico, valido per tutte le articolazioni territoriali del medesimo ordine;
n) disciplina dei casi di particolare gravità che richiedono da parte dei ministeri competenti l’esercizio di potere sostitutivo e di controllo sulla base dei criteri di cui all’articolo 3, comma 1, lettera n);
o) formulazione dei meccanismi elettorali intesi a garantire la trasparenza delle procedure, la tutela delle minoranze e la disciplina in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza;
p) attribuzione agli ordini di competenza regolamentare in materia di organizzazione, in attuazione della disciplina recata da norme statali;
q) disciplina delle società professionali, anche in deroga alle disposizioni del Codice civile, diretta a garantire la conformità ai principi indicati dalla presente legge, anche nelle ipotesi in cui sia consentita la partecipazione al capitale di soggetti non qualificabili come professionisti, mediante introduzione di apposita responsabilità disciplinare della società, ferma restando la responsabilità disciplinare dei soci professionisti, di adeguata strutturazione degli organi sociali nonché di limitazioni dell’oggetto sociale che escludano le attività in conflitto con il corretto esercizio delle professioni;
r) introduzione dell’assicurazione obbligatoria, per la responsabilità civile conseguente ai danni causati nell’esercizio dell’attività professionale, tale da assicurare l’effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività professionale svolta da dipendenti professionisti;
s) abolizione del divieto di pubblicità garantendo, nel contempo, la correttezza dell’informazione pubblicitaria;
t) possibilità di demandare a regolamenti da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, legge 23 agosto 1988, n. 400, la normativa di attuazione della presente legge e il coordinamento della normativa stessa con la legislazione vigente.
ARTICOLO3.Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1 e nell’osservanza dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 2 il Governo provvederà a disciplinare anche:
a) l’iscrizione, per le attività professionali protette, in appositi albi professionali, la verifica periodica dei medesimi da parte degli ordini, la certificazione attestante la qualificazione professionale risultante dagli albi ai quali sono iscritti i singoli professionisti e la qualità delle prestazioni ai sensi della disciplina dell’Unione europea;
b) la possibilità di costituire libere associazioni di prestatori di attività professionali non protette che agiscano nel rispetto del principio della libera concorrenza, istituendo presso il ministero competente un registro di tale libere associazioni, attribuendo al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro funzioni consultive per quanto concerne le domande di riconoscimento, presentate da associazioni professionali, previa consultazione dei consigli nazionali, e funzioni di monitoraggio e prevedendo il divieto di esclusiva quanto all’esercizio dell’attività professionale e all’uso del titolo da parte degli aderenti alle predette associazioni;
c) i criteri di selezione, commisurandoli anche ai rischi connessi all’eventuale inadeguatezza della prestazione e all’oggettivo grado di difficoltà della valutazione, da parte del pubblico, circa la qualità delle prestazioni professionali;
d) la durata omogenea delle possibili forme alternative di tirocinio che ne consentono lo svolgimento anche contemporaneamente agli studi necessari per il conseguimento del titolo professionale, garantendo comunque lo studio dei fondamenti teorici e deontologici della professione;
e) la tutela dell’indipendenza del professionista nell’esercizio della attività professionale in qualsiasi forma espletata ai sensi della presente legge;
f) la possibilità di articolare organizzazioni territoriali degli ordini anche su base diversa da quella provinciale, regionale, nazionale, circondariale o distrettuale;
g) la vigilanza sull’attività dei consigli locali, la rappresentanza istituzionale degli iscritti, con esclusione di quella assunta direttamente dai consigli locali, l’adozione di misure idonee ad assicurare la completa informazione in materia di prestazioni professionali ivi comprese le tariffe non vincolanti con riferimento alla complessità e alla qualità della singola prestazione;
h) la tenuta e l’aggiornamento degli albi; la formazione dell’aggiornamento professionale; monitoraggio del mercato delle prestazioni e ricognizione dei contenuti tipici delle prestazioni delle medesime, distinguendo le attività di natura meramente esecutiva; competenza regolamentare di quanto disposto dall’articolo 2 comma 1, lettera p); controllo, ai sensi della normativa dell’Unione europea, della qualità e delle prestazioni e della deontologia professionale; informazione del pubblico circa i contenuti minimi delle singole prestazioni professionali, anche mediante la diffusione delle relative norme tecniche per promuovere la cultura della qualità; ogni altra attività di competenza non espressamente attribuita agli organi nazionali per la tutela degli interessi pubblici generali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a);
i) le sanzioni amministrative e la nullità di ogni pattuizione contraria a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera i);
l) le modalità di svolgimento dei procedimenti disciplinari con specifico riferimento ai principi del Codice di procedura penale attinenti all’equilibrio delle diverse posizioni processuali, e le impugnazioni avverso i provvedimenti degli organi territoriali presso gli organi nazionali fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera g); individuazione, nel rispetto delle connesse garanzie, dei principi e dei meccanismi processuali idonei a consentire l’efficace esercizio dell’azione disciplinare e la celere conclusione del procedimento;
m) le procedure e i criteri per l’approvazione dei codici deontologici;
n) le procedure idonee a consentire al ministero competente l’esercizio, in via sostitutiva, dell’azione disciplinare e la partecipazione al procedimento nei casi in cui vi sia inerzia dell’ordine competente; la possibilità, per i ministri competenti, di sciogliere, sentiti i consigli nazionali, i consigli territoriali nonché, in casi di particolare gravità, di proporre al Consiglio dei ministri lo scioglimento dei consigli nazionali;
o) i principi ordinamentali a cui si conformano gli ordini nella formazione degli organi e le norme idonee a garantire il corretto svolgimento delle funzioni a essi attribuite;
p) il regime di impugnazione davanti alla giurisdizione amministrativa dei regolamenti organizzativi di cui all’articolo 2 lettera p);
q) la tutela del cliente nel diritto di scegliere il professionista cui affidare l’esecuzione dell’incarico; la responsabilità solidale della società e dei soci professionisti per tutti i danni derivanti dalle prestazioni professionali; il coordinamento delle norme sostanziali e procedimentali che regolano la responsabilità, anche disciplinare, della società e dei soci in caso di oggetto sociale multiprofessionale; i limiti di partecipazione, in posizione comunque minoritaria, al capitale delle società professionali da parte dei soci non professionisti, e l’esclusione di soggetti portatori di interessi o esercenti attività economiche incompatibili con il corretto esercizio delle attività professionali; i limiti al contemporaneo esercizio, in forma societaria, dell’attività di progettazione e dell’attività di esecuzione nonché le informazioni che il professionista, anche in deroga alla normativa sul segreto professionale, deve fornire alla società sullo svolgimento dei propri incarichi.
 ARTICOLO4.Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all’articolo 1 sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all’articolo 1 il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi indicati nella presente legge.