Legge 2 ottobre 1997, n. 333 
 

"Disciplina transitoria ed interventi correttivi della legge 22 luglio 1997, n. 276, recante disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente" 
 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1997 
 

Art. 1. 
 

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 22 luglio 1997, n. 276, si applicano a decorrere dalla data di entrata in funzione delle sezioni stralcio, da fissare con decreto del Ministro di grazia e giustizia. 
2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1997, n. 276, é sostituito dal seguente: "I procedimenti indicati nel comma 1 dell'articolo 1 nei quali, alla data di entrata in funzione delle sezioni stralcio, fissata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sia già avvenuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile, ma che non siano stati ancora assunti in decisione, sono trasmessi al presidente del tribunale che ne dispone l'assegnazione alla sezione stralcio secondo i criteri tabellarmente previsti". 
 

Art. 2. 

1. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge 22 luglio 1997, n. 276, é sostituito dal seguente: 

 3. Per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 2, oltre il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione dell'impiego, occorre aver prestato servizio con un rapporto a tempo determinato nella qualifica funzionale per la quale si intende concorrere". 

Art. 3. 

 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.