Legge 2 ottobre 1997, n. 333
"Disciplina transitoria ed interventi correttivi della legge 22 luglio
1997, n. 276, recante disposizioni per la definizione del contenzioso civile
pendente"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1997
Art. 1.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 22 luglio 1997,
n. 276, si applicano a decorrere dalla data di entrata in funzione delle
sezioni stralcio, da fissare con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
Art. 2. 1. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge 22 luglio 1997, n. 276, é sostituito dal seguente: 3. Per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 2, oltre il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione dell'impiego, occorre aver prestato servizio con un rapporto a tempo determinato nella qualifica funzionale per la quale si intende concorrere". Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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